Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 32943/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20066 / 20 24 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – OTTEMPERANZA- RIMBORSO r.g. n. 20066/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3025 /20 2 4 , depositat a in data 16/4/2024; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa Col ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, introduttivo del giudizio e proposto in ottemperanza ai sensi dell’art. 70 d. lgs. n. 546/1992, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) espo se che la Commissione Tributaria provinciale di Ragusa, con la sentenza n. 1653/4/15 aveva condannato l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, al rimborso della somma di euro 29.018,63, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda di rimborso al soddisfo.

Aggiunse che la sentenza era stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 5853/13/20, la quale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Si trattava, in particolare, di somme dovute a titolo di rimborso d’imposte dirette in relazione al sisma che nel 1990 aveva colpito (fra l’altro anche) la provincia di Ragusa.

Esposeche l’ufficio soccombente aveva versato al creditore solamente il 50% della sorte capitale dovuta oltre interessi mediante tre distinti bonifici, rimanendo quindi debitore della somma di euro 14.509,32 oltre interessi.

Permaneva pertanto l’inadempimento dell’Agenzia delle Entrate, nonostante la notifica dell’atto di messa in mora. r.g. n. 20066/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché la stessa adottasse i provvedimenti necessarî all’ottemperanza delle citate sentenze, con l’adozione d’ogni provvedimento all’uopo ritenuto opportuno e/o necessario, compresa la delega d’un Componente del Collegio ovvero la nomina d’un commissario ad acta e con la condanna dell’Agenzia alle spese del procedimento.

Instauratosi il contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate contestò la pretesa del ricorrente deducendo d’aver provveduto al pagamento integrale in quanto occorreva tenere conto delle prescrizioni normative di cui all’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, con riduzione al 50%.

Richiamò i provvedimenti del Direttore Generale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze a riprova dell’incapienza dello stanziamento finanziario per complessivi 160 milioni di euro con conseguente impossibilità della restituzione integrale a tutti gli aventi diritto delle somme richieste.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con l’impugnata sentenza, rigettò il ricorso, ritenendo provata l’insufficienza dei fondi previsti dall’art. 1, comma 665, l. 190/2014 (e ss.mm.ii.) e ritenendo di non poter fare luogo, per tale motivo, al rimborso del rimanente 50%, neppure col ricorso al commissario ad acta e al c.d. ‘conto in sospeso’.

Avverso la sentenza pronunciata in sede di ottemperanza, il contribuente ha proposto ricorso articolato in un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrateha depositato un mero atto di costituzione.

Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione In memoria, il contribuente ha dato atto di essere stato integralmente soddisfatto del credito fatto valere nel giudizio di ottemperanza dinanzi r.g. n. 20066/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al giudice tributario, sicché occorre dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

Essendo l’inammissibilità del ricorso sopravvenuta si d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20066 / 20 24 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – OTTEMPERANZA- RIMBORSO r.g. n. 20066/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3025 /20 2 4 , depositat a in data 16/4/2024; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa Col ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, introduttivo del giudizio e proposto in ottemperanza ai sensi dell’art. 70 d. lgs. n. 546/1992, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) espo se che la Commissione Tributaria provinciale di Ragusa, con la sentenza n. 1653/4/15 aveva condannato l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, al rimborso della somma di euro 29.018,63, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda di rimborso al soddisfo. Aggiunse che la sentenza era stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 5853/13/20, la quale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Si trattava, in particolare, di somme dovute a titolo di rimborso d’imposte dirette in relazione al sisma che nel 1990 aveva colpito (fra l’altro anche) la provincia di Ragusa. Esposeche l’ufficio soccombente aveva versato al creditore solamente il 50% della sorte capitale dovuta oltre interessi mediante tre distinti bonifici, rimanendo quindi debitore della somma di euro 14.509,32 oltre interessi. Permaneva pertanto l’inadempimento dell’Agenzia delle Entrate, nonostante la notifica dell’atto di messa in mora. r.g. n. 20066/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché la stessa adottasse i provvedimenti necessarî all’ottemperanza delle citate sentenze, con l’adozione d’ogni provvedimento all’uopo ritenuto opportuno e/o necessario, compresa la delega d’un Componente del Collegio ovvero la nomina d’un commissario ad acta e con la condanna dell’Agenzia alle spese del procedimento. Instauratosi il contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate contestò la pretesa del ricorrente deducendo d’aver provveduto al pagamento integrale in quanto occorreva tenere conto delle prescrizioni normative di cui all’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, con riduzione al 50%. Richiamò i provvedimenti del Direttore Generale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze a riprova dell’incapienza dello stanziamento finanziario per complessivi 160 milioni di euro con conseguente impossibilità della restituzione integrale a tutti gli aventi diritto delle somme richieste. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con l’impugnata sentenza, rigettò il ricorso, ritenendo provata l’insufficienza dei fondi previsti dall’art. 1, comma 665, l. 190/2014 (e ss.mm.ii.) e ritenendo di non poter fare luogo, per tale motivo, al rimborso del rimanente 50%, neppure col ricorso al commissario ad acta e al c.d. ‘conto in sospeso’. Avverso la sentenza pronunciata in sede di ottemperanza, il contribuente ha proposto ricorso articolato in un solo motivo. L’Agenzia delle Entrateha depositato un mero atto di costituzione. Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione In memoria, il contribuente ha dato atto di essere stato integralmente soddisfatto del credito fatto valere nel giudizio di ottemperanza dinanzi r.g. n. 20066/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al giudice tributario, sicché occorre dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva. Essendo l’inammissibilità del ricorso sopravvenuta si d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di in
Sentenza Cassazione n. 32943/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris