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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1997

Cassazione n. 12314/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1997 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 18.000 C di multa per i reati di illecita detenzione di cocaina e coltivazione di marijuana, nonché per furto aggravato di energia elettrica, deduce, con unico motivo, l'insufficienza della motivazione rispetto al mancato contenimento della pena nel minimo edittale; Considerato che si tratta di motivo, peraltro del tutto genericamente esposto, non consentito in sede di legittimità, in quanto inerente il trattamento punitivo benché sorretto da adeguata ed non illogica motivazione, essendo la pena base per il grave delitto di detenzione di cocaina stata contenuta nel minimo edittale assoluto, con modesto aumento a titolo di continuazione per il solo furto (non essendo stato in primo grado effettuato alcun aumento per l'ulteriore reato di coltivazione di stupefacenti); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1997 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 18.000 C di multa per i reati di illecita detenzione di cocaina e coltivazione di marijuana, nonché per furto aggravato di energia elettrica, deduce, con unico motivo, l'insufficienza della motivazione rispetto al mancato contenimento della pena nel minimo edittale; Considerato che si tratta di motivo, peraltro del tutto genericamente esposto, non consentito in sede di legittimità, in quanto inerente il trattamento punitivo benché sorretto da adeguata ed non illogica motivazione, essendo la pena base per il grave delitto di detenzione di cocaina stata contenuta nel minimo edittale assoluto, con modesto aumento a titolo di continuazione per il solo furto (non essendo stato in primo grado effettuato alcun aumento per l'ulteriore reato di coltivazione di stupefacenti); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 12314/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris