CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12617/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (n. 1999) e [OSCURATO:PERSONA] (n. 1988) avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 ottobre 2020, di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, di violazione di domicilio, danneggiamento e violenza privata; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Matarazzo e [OSCURATO:PERSONA] (del 1988), al riconoscimento della recidiva; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (del 1999), alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena; Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento delle recidive e della condizione a cui è sottoposto il beneficio della sospensione condizionale della pena, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3„000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].fnsml:Lal 32, 0,;12,41- [OSCURATO:PERSONA]