CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 27039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5421/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla piazzaVESCOVIO n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 4900/2020depositata il 13/10/2020 ; R.g. n. 5421 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 11/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], quale socio della RE. MA. UT di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. impugna per cassazione , con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4900in data 13/10/2020; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; non è necessario dare conto dei singoli motivi del ricorso, essendo stati depositati att i di rinuncia al ricorso e d accettazione, contenuti in un unico documento, sottoscritto dalle parti di persona e dai rispettivi difensori; poiché non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità, a detta rinuncia consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dall’atto di rinuncia con accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p.q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazi