CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 12024/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoriascritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovogiudizioRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2025 il Tribunale di Brescia, qualegiudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa aValter [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 23 gennaio 2017 dalla Cortedi appello di Brescia, definitiva in data 27 giugno 2020, subordinandola allaprestazione di attività non retribuita presso il Comune di Trecate per due mesi,prestazione sostituita, con ordinanza emessa in data 03 marzo 2025, con quellain favore dell'associazione Angeli del Bello di Milano, da svolgere entro il 27giugno 2025. Il giudice dell'esecuzione ha preso atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto taleun periodo inferiore a quello prescritto, nonché oltrepassando il termine ultimofissato, ed ha perciò revocato il beneficio, ritenendo non provato l'integraleadempimento della prestazione.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Brescia,quale giudice dell'esecuzione, perché la sentenza in questione è stata modificatadalla Corte di appello di Brescia, concedendo la sospensione condizionale dellapena subordinata alla prestazione contestata, per cui, ai sensi dell'art. 665 cod.proc. pen., tale ultimo giudice è divenuto competente per l'esecuzione.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dellamotivazione.La motivazione dell'ordinanza impugnata è contraddittoria e carente. Ladurata della prestazione di sessantaquattro ore è stata calcolata dall'Associazionestessa, evidentemente prevedendo una prestazione di otto ore settimanali perotto settimane, ma al ricorrente è stato consentito di iniziare l'attività solo indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la concessione del nulla osta da parte dell'UEPE, ed egliha cercato di completare la prestazione quanto meno prima dell'udienza diverifica. La responsabile dell'associazione ha dato atto del corretto svolgimentodella prestazione stessa, e peraltro la sua durata non era stata quantificata intermini di ore, ma solo per il periodo di due mesi: eventuali errori nel conteggioo nelle modalità di esecuzione non sono addebitabili al ricorrente.Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire la relazione dell'UEPE,circa la correttezza o meno dello svolgimento della prestazione secondo lemodalità stabilite, in concreto, dall'UEPE stesso o da esso autorizzate.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini sotto precisati, e deveperciò essere accolto.2. L'eccezione di incompetenza sollevata con il primo motivo del ricorso èmanifestamente infondata.L'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, quando è stato propostoappello, il giudice competente è quello che ha emesso la sentenza di secondogrado se questa ha modificato in modo sostanziale quella di primo grado, ma seil provvedimento è stato modificato «soltanto in relazione alla pena, alle misuredi sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado».Nel presente caso lo stesso ricorrente precisa che la sentenza di primo gradoè stata modificata, dalla Corte di appello, limitatamente alla concessione dellasospensione condizionale subordinata alla prestazione di un'attività non retribuitain favore della collettività, per cui deve applicarsi il principio di questa Corte,secondo cui «In tema di esecuzione, nel caso in cui la rideterminazione dellapena in appello abbia condotto alla concessione della sospensione condizionale,la competenza in executivis appartiene, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod.proc. pen., al giudice di primo grado, poiché la valutazione operata dal giudice diappello ai sensi dell'art. 163 cod. pen. si sostanzia in un mero giudizioprognostico favorevole sulla condotta del reo successiva al giudizio e non in unavariazione sostanziale della decisione di primo grado» (Sez. 1, n. 34030 del01/10/2020, Rv. 279998).La sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, infatti, non è stata modificatain modo sostanziale, e per tale ragione la competenza per la sua esecuzionedeve essere attribuita a detto giudice.3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato.Non vi è dubbio che l'omesso svolgimento della prestazione a cui lasospensione condizionale è stata subordinata comporti la revoca del beneficio,ma questa Corte ha ripetutamente stabilito che tale pronuncia non può essereautomatica, ma presuppone una attenta valutazione dell'effettivitàdell'inadempimento e delle sue cause giustificative, se addotte dal condannato.Si è affermato, infatti, che «Ai fini della revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attivitànon retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procederealla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solosuccessivamente all'esito positivo della stessa, valutare il grado di collaborazioneprestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato ilbeneficio» (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Rv. 271615): nel presente caso,pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se il tardivo iniziodella prestazione, che ha reso impossibile il suo integrale svolgimento entro iltermine fissato, fosse dipeso da un disinteresse dal condannato o da unamancata tempestiva attivazione da parte dell'UEPE, benché da questi sollecitato,potendo attribuire al medesimo una responsabilità solo in caso di una suacondotta colpevole.Inoltre, questa Corte ha stabilito che «La prestazione di attività nonretribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata la sospensionecondizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, hacontenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parzialeinadempimento della prestazione occorre tener conto, nella determinazione dellapena da scontare, delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dalcondannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova alservizio sociale o la liberazione condizionale» (Sez. 1, n. 7195 del 19/01/20212,Rv. 280556). Nel presente caso il ricorrente, secondo la sua affermazione,avrebbe svolto la prestazione ordinatagli per almeno sessantaquattro ore ecinquantadue giorni, quindi un periodo non breve rispetto alla durata dellastessa, come stabilita dal giudice: questi, pertanto, pur revocando la sospensionecondizionale, qualora avesse valutato che l'inadempimento era attribuibile aduna responsabilità del condannato, avrebbe dovuto tenere conto del parzialeadempimento della prestazione e calcolare la minore porzione di pena ancora daespiare.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, dasvolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi soprapuntualizzati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBrescia.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]