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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25570/2026

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nistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito neimotivi e chiesto l'annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 19 luglio 2025, la Corte di appello di Palermo,in riforma della sentenza di assoluzione del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Agrigento, in data 15 novembre 2017, ha dichiaratoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 3, comma 2, n. 1, 4 e 7 legge 75 del 1958 e lo ha condannato alla pena didue anni e otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, oltre al pagamentodelle spese processuali dei due gradi di giudizio.Secondo quanto ricostruito dalla Corte di merito il XXXXXXXXXX, suincarico di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva la disponibilità di un casolare dicampagna adibito a casa di prostituzione, si era reso disponibile a predisporredegli annunci pubblicitari per una donna sudamericana, operazione per la qualeera stato regolarmente pagato e, su incarico del medesimo, aveva eseguito, percirca due o tre mesi, sempre a tal fine remunerato, la pubblicazione di altriannunci pubblicitari relativi ad altre donne esercenti l'attività di prostituzione,anche ritoccandone le foto; pertanto aveva consapevolmente aiutato il XXXXX asfruttare le donne sudamericane promuovendo e favorendo la loro prostituzione.2.

Avverso questa sentenza ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tramiteil proprio difensore di fiducia, affidando il ricorso a un unico, articolato, motivocol quale si denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc.pen., la manifesta illogicità del ragionamento probatorio e il travisamento deglilegittimamente acquisite e comunque inesistenti.2.1.

Si lamenta, in primo luogo, la equivoca formulazione del capo diimputazione che, nella sentenza impugnata non recherebbe più, a differenza diquello riportato nella richiesta di rinvio a giudizio, una chiara distinzione tra lecondotte attribuite al XXXXX, condannato sin dal primo grado di giudizio, e quelledel ricorrente, estraneo alla messa a disposizione del casolare di campagna, delleutenze cellulari, e così al procacciamento dei clienti alle prostitute, dovendoinvece questi rispondere esclusivamente della predisposizione e cura dellamateriale pubblicazione sui siti Internet indicati degli annunci delle prostitute,come riportato nell'ultimo capoverso dell'imputazione.Ed in ogni caso, dagli atti del procedimento risulterebbe evidente chel'imputato debba rispondere della sola condotta di intermediazione per lapubblicazione di annunci su siti Internet: in tal senso lo stesso Tribunale delriesame - la cui decisione non era stata impugnata e costituiva pertanto ungiudicato cautelare - aveva evidenziato che gli indizi di colpevolezza consistevanoin continui contatti telefonici e flussi non significativi di denaro, emergendo inparticolare che il XXXXX inviava al XXXXXXXXXX delle foto delle ragazze eannunci a chiaro sfondo sessuale chiedendogli di pubblicarli in appositi siti,fotografie ritocchi, consistiti nella mera copertura degli occhi, mediante strumentiinformatici, e per la quale era stato remunerato, come dallo stesso ammesso nelcorso del procedimento; il giudice di legittimità, con sentenza della Sez. 3, n.20.384 del 29/01/2013, ha chiarito che la pubblicazione sui vari siti web, pari diquella a mezzo stampa deve considerarsi un servizio in favore della persona, chenon integra il reato di favoreggiamento se alla stessa non si aggiunge unacooperazione tra soggetto e prostituta al fine di allestire una pubblicità tesa arendere più allettante l'offerta e facilitare l'approccio con il maggior numero deiclienti (si citano altresì Sez. 3, n. 26343 del 18/03/2009., Sez. 3, n. 4443 del12/01/2012).2.2.

Di converso, costituisce un fatto mai dimostrato, da cui il dedottotravisamento delle risultanze probatorie in violazione dell’art. 526, comma 1,cod. proc. pen., l'affermazione della Corte secondo cui l'attività delX X X X X X X X X s a r e b b e c o n s i s t i t a n e l l a g e s t i o n e d e l s i t o w e b“agrigento.bachecaincontri.it”, in quanto il gestore dello stesso non è stato maiindividuato, mentre il ricorrente si limitava a pubblicare gli annunci, previoacquisto degli spazi pubblicitari, senza operare aggiunte e personalizzazioni.2.3.

Il vizio di motivazione censurato deve pertanto essere individuatonelle incoerente ricostruzione probatoria che non indica adeguatamente quale siala condotta travalicante il limite dell'ordinaria prestazione di servizi e valorizza ilsolo fatto di aver avuto rapporti esclusivamente con XXXXX e non con le ragazze,nonostante il ricorrente abbia chiarito che all'intermediazione di quest'ultimo eraesclusivamente legata alla difficoltà di interloquire con la ragazza, che per primalo aveva contattato, tramite il medesimo numero di telefono, in quanto la stessanon parlava la lingua italiana.3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del6 febbraio 2026, ha chiesto di rigettare il ricorso, perché affidato a motiviinfondati.

Secondo il PG, chiarito che la condotta materiale contestata aXXXXXXXXXX è costituita effettivamente dall'avvenuta pubblicazione di annuncisessuali, non è corretto estrapolare la stessa dal suo inserimento nella condottaconcorsuale di esercizio di una casa di prostituzione materialmente gestita dalXXXXX.

Del tutto correttamente la Corte di merito ha valorizzato la circostanzache il ricorrente abbia consapevolmente pubblicizzato l'attività di prostituzionesvolta da soggetti non per consenso degli stessi bensì per conto di un terzo, percui è esclusa che si trattasse di un servizio reso alla persona della prostituta.

Éinoltre irrilevante che il XXXXXXXXXX abbia percepito o meno compensiaggiuntivi rispetto a quello spettante per la pubblicazione degli annunci, inquanto il dolo del reato di sfruttamento della prostituzione non richiede il fine diprofitto di lucro; Altrettanto trascurabile, nel caso concreto, la circostanza, purcorretta, che l'imputato non fosse il gestore del sito Internet, restando invariatoil dato della prestazione realizzata nell'interesse di colui che esercita l'attività diprostituzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo sottoposto alla Corte è, sotto ogni profilo, infondato, per cui ilricorso deve essere rigettato.2.

Va premesso, che l'argomentazione difensiva inerente la presuntaequivocità nella formulazione del capo di imputazione, non confluita in unaspecifica censura valutabile da questa Corte di legittimità, è in ogni caso priva diconcreto rilievo, atteso che la Corte di merito, come si apprezza dalla letturadella sentenza impugnata, ha esattamente individuato la condotta materiale dicui il ricorrente è chiamato a rispondere, in quella definita nel capoverso dellacomplessiva imputazione concorsuale allo stesso dedicato e costituita dall'avere,su incarico del tenutario XXXXX, predisposto e curato materialmente lapubblicazione sui siti Internet ivi individuati degli annunci con i qualiprocacciavano i clienti delle prostitute, corredando gli annunci stessi delle fotoesplicite delle ragazze in abiti succinti, e non già dall'avere curato le attivitàdescritte nei passaggi precedenti dell'imputazione materialmente ascritte alXXXXX, a partire dalla destinazione del casolare di proprietà a casa diprostituzione.3.

È priva di giuridico fondamento la dedotta insussistenza dell'elementooggettivo, oltre che soggettivo, della fattispecie in quanto l'imputato si sarebbelimitato a fornire servizi alle persone delle prostitute, pubblicando gli annunci daaltri predisposti e le foto fornitegli sulle quali aveva apportato modesti ritocchicostituiti esclusivamente dall'aver oscurato, con strumenti informatici, gli occhidelle ragazze.3.1.

Al di là dell’irrilevanza del giudicato cautelare - peraltro soloaffermato, non essendo stato prodotto e nemmeno puntualmente individuato ilprovvedimento da cui è tratta l'affermazione riportata nel ricorso, in evidenteviolazione del principio di autosufficienza - in ordine al significato e al valore dellafatto e in diritto rimessa ai giudici di merito, i quali ben possono modificareprecedenti interpretazioni favorevoli al condannato, attesa la piena autonomiadei due giudizi (Sez. 1, Sentenza n. 38643 del 27/11/2017, dep. 2018, Rv.273859 - 01); osserva questa Corte che la prospettazione difensiva della meraprestazione, a cura del XXXXXXXXXX, di servizi in favore delle prostitute inquanto persone e non già dell'attività di meretricio, si scontra con un datofattuale, specifico ed ulteriore rispetto agli insegnamenti giurisprudenzialirichiamati in ricorso, costituito dall'avere il ricorrente effettuato la pubblicazionedegli annunci pubblicitari delle prostitute sudamericane su richiesta e incariconon già delle donne, bensì di colui che ne gestiva lo sfruttamento, mettendo adisposizione delle prostitute, dietro compenso, sia l'immobile adibito a casa diappuntamenti che le utenze cellulari dalle stesse utilizzate per i contatti con iclienti e riportate negli annunci.3.2.

La giurisprudenza di questa Corte in tema di favoreggiamento dellaprostituzione è costante nel definire il nucleo essenziale della condotta materialeche deve concretizzarsi oggettivamente un aiuto all'esercizio del meretricio inquanto tale, così che il favoreggiamento non è configurabile solo allorché l'aiutosia prestato in realtà solo alla prostituta intesa in quanto persona (Sez. 3, n.36595 del 22/05/2012, Rv. 253390; Sez. 3, n. 8345 del 13/04/2000, Donati, Rv.217080); esso si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e conqualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'eserciziodel meretricio, che venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza difacilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o ilfine di tale condotta (Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, Rv. 275843 - 01).È stato altresì precisato che non integra il reato di favoreggiamento dellaprostituzione la condotta di chi, essendo a capo di una società di servizipubblicitari che si avvalga della gestione di un sito "internet", vi pubblichi, dietrocompenso, gli annunci pubblicitari relativi all'attività di prostituzione svolta dadonne che a detta società si siano rivolte per farsi conoscere dalla clientela.Il principio, si è detto, ha valenza anche nel caso in cui l'agente apportidei ritocchi con strumenti informatici alle fotografie pubblicate sul sito, nellamisura in cui tale condotta resti limitata alla prestazione di servizi ordinari senzatrasmodare in un supporto aggiuntivo e personalizzato a favore delle destinatarie(Sez. 3, n. 20834 del 29/01/2013, Bolzanello, Rv. 255426; in senso conforme,Sez. 3, n. 4443 del 12/01/2012, Rv. 251971); mentre, integra il reato difavoreggiamento della prostituzione la condotta di chi pubblica su un sito webinserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, seaccompagnata da ulteriori attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione, alfine di rendere più allettante l'offerta e di facilitare l'approccio con un maggiornumero di clienti (Sez. 3, Sentenza n. 45524 del 15/03/2018, Rv. 273955 - 01).Sicché la mera pubblicazione degli annunci, non accompagnata daulteriori attività - quali l'essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare,l'aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto, il far sottoporre le donne aservizi fotografici erotici - è penalmente irrilevante, in quanto considerata unnormale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non dellaprostituzione (Sez. 3, n. 26434 del 18/03/2009, Sacchetti, Rv. 244266)3.3.

Inoltre, con riferimento all'analoga fattispecie del lenocinio a mezzostampa, di cui all'art. 3, n. 5, legge n. 75 del 1958, è stato affermato che nonintegra il delitto la condotta di chi si limita alla raccolta ed alla successivapubblicazione di inserzioni pubblicitarie su un giornale di persone che si offronoper incontri sessuali a pagamento, trattandosi di attività del tutto svincolata dalmeretricio da queste esercitato e la cui finalità è esclusivamente la prestazione diun servizio e non anche l'intermediazione tra chi si prostituisce e il cliente (Sez.3, n. 48981 del 21/10/2014, Piantoni, Rv. 261209).3.4.

Dalla lettura della sentenza risulta che il ricorrente ha svolto l'attivitàdi pubblicazione degli annunci di svariate prostitute, contenenti messaggiammalianti e relativi a prestazioni sessuali, con l'indicazione del numero dicellulare per i contatti, e foto in pose erotiche, delle quali curava personalmentela anonimizzazione coprendo gli occhi delle donne, su richiesta di un unicointermediario, dal quale percepiva i compensi per ogni singola attività svolta.

Ilfatto, come descritto, non è, entro questi termini, contestato dal ricorrente, cheeccepisce il travisamento della prova esclusivamente con riguardo all'asseritaannunci, dato quest’ultimo, peraltro, non validato dalla Corte territoriale, che,come si apprezza dalla lettura della sentenza, utilizza tale espressione sono nellasintesi del giudizio assolutorio del giudice di primo grado, mentre nel ricostruire ilfatto si limita ad accreditare il ricorrente come colui che curava la pubblicazionedegli annunci, dunque non decisivo.Alla luce dei principi sopra richiamati, il fatto come descritto rientra apieno titolo nella fattispecie incriminatrice posto che il ricorrente non ha affattoricevuto le richieste di inserzioni pubblicitarie dalle singole prostituteinserzioniste, ma ha consapevolmente operato per conto di un soggetto chegestiva l'attività di meretricio delle donne, dunque, attesa la natura inequivocadegli annunci, ha collaborato e concorso all'attività di meretricio, promuovendolae favorendola.3.5.

Si deve dunque affermare il principio che integra il delitto difavoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3 della legge n. 75 del 1958,ogni forma di interposizione agevolativa e qualunque attività che sia idonea aprocurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio, dunque anche lacondotta di chi, per conto di intermediari che sfruttano o favoriscono a loro voltala prostituzione, pubblichi su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che sioffrono per incontri sessuali, ovvero di chi, oltre a curare le inserzionipubblicitarie su richiesta delle prostitute, compia ulteriori attività finalizzate arendere più allettante l'offerta e a facilitare l'approccio con un numero maggioredi clienti.4.

Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito neimotivi e chiesto l'annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 19 luglio 2025, la Corte di appello di Palermo,in riforma della sentenza di assoluzione del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Agrigento, in data 15 novembre 2017, ha dichiaratoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 3, comma 2, n. 1, 4 e 7 legge 75 del 1958 e lo ha condannato alla pena didue anni e otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, oltre al pagamentodelle spese processuali dei due gradi di giudizio.Secondo quanto ricostruito dalla Corte di merito il XXXXXXXXXX, suincarico di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva la disponibilità di un casolare dicampagna adibito a casa di prostituzione, si era reso disponibile a predisporredegli annunci pubblicitari per una donna sudamericana, operazione per la qualeera stato regolarmente pagato e, su incarico del medesimo, aveva eseguito, percirca due o tre mesi, sempre a tal fine remunerato, la pubblicazione di altriannunci pubblicitari relativi ad altre donne esercenti l'attività di prostituzione,anche ritoccandone le foto; pertanto aveva consapevolmente aiutato il XXXXX asfruttare le donne sudamericane promuovendo e favorendo la loro prostituzione.2. Avverso questa sentenza ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tramiteil proprio difensore di fiducia, affidando il ricorso a un unico, articolato, motivocol quale si denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc.pen., la manifesta illogicità del ragionamento probatorio e il travisamento deglilegittimamente acquisite e comunque inesistenti.2.1. Si lamenta, in primo luogo, la equivoca formulazione del capo diimputazione che, nella sentenza impugnata non recherebbe più, a differenza diquello riportato nella richiesta di rinvio a giudizio, una chiara distinzione tra lecondotte attribuite al XXXXX, condannato sin dal primo grado di giudizio, e quelledel ricorrente, estraneo alla messa a disposizione del casolare di campagna, delleutenze cellulari, e così al procacciamento dei clienti alle prostitute, dovendoinvece questi rispondere esclusivamente della predisposizione e cura dellamateriale pubblicazione sui siti Internet indicati degli annunci delle prostitute,come riportato nell'ultimo capoverso dell'imputazione.Ed in ogni caso, dagli atti del procedimento risulterebbe evidente chel'imputato debba rispondere della sola condotta di intermediazione per lapubblicazione di annunci su siti Internet: in tal senso lo stesso Tribunale delriesame - la cui decisione non era stata impugnata e costituiva pertanto ungiudicato cautelare - aveva evidenziato che gli indizi di colpevolezza consistevanoin continui contatti telefonici e flussi non significativi di denaro, emergendo inparticolare che il XXXXX inviava al XXXXXXXXXX delle foto delle ragazze eannunci a chiaro sfondo sessuale chiedendogli di pubblicarli in appositi siti,fotografie ritocchi, consistiti nella mera copertura degli occhi, mediante strumentiinformatici, e per la quale era stato remunerato, come dallo stesso ammesso nelcorso del procedimento; il giudice di legittimità, con sentenza della Sez. 3, n.20.384 del 29/01/2013, ha chiarito che la pubblicazione sui vari siti web, pari diquella a mezzo stampa deve considerarsi un servizio in favore della persona, chenon integra il reato di favoreggiamento se alla stessa non si aggiunge unacooperazione tra soggetto e prostituta al fine di allestire una pubblicità tesa arendere più allettante l'offerta e facilitare l'approccio con il maggior numero deiclienti (si citano altresì Sez. 3, n. 26343 del 18/03/2009., Sez. 3, n. 4443 del12/01/2012).2.2. Di converso, costituisce un fatto mai dimostrato, da cui il dedottotravisamento delle risultanze probatorie in violazione dell’art. 526, comma 1,cod. proc. pen., l'affermazione della Corte secondo cui l'attività delX X X X X X X X X s a r e b b e c o n s i s t i t a n e l l a g e s t i o n e d e l s i t o w e b“agrigento.bachecaincontri.it”, in quanto il gestore dello stesso non è stato maiindividuato, mentre il ricorrente si limitava a pubblicare gli annunci, previoacquisto degli spazi pubblicitari, senza operare aggiunte e personalizzazioni.2.3. Il vizio di motivazione censurato deve pertanto essere individuatonelle incoerente ricostruzione probatoria che non indica adeguatamente quale siala condotta travalicante il limite dell'ordinaria prestazione di servizi e valorizza ilsolo fatto di aver avuto rapporti esclusivamente con XXXXX e non con le ragazze,nonostante il ricorrente abbia chiarito che all'intermediazione di quest'ultimo eraesclusivamente legata alla difficoltà di interloquire con la ragazza, che per primalo aveva contattato, tramite il medesimo numero di telefono, in quanto la stessanon parlava la lingua italiana.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del6 febbraio 2026, ha chiesto di rigettare il ricorso, perché affidato a motiviinfondati. Secondo il PG, chiarito che la condotta materiale contestata aXXXXXXXXXX è costituita effettivamente dall'avvenuta pubblicazione di annuncisessuali, non è corretto estrapolare la stessa dal suo inserimento nella condottaconcorsuale di esercizio di una casa di prostituzione materialmente gestita dalXXXXX. Del tutto correttamente la Corte di merito ha valorizzato la circostanzache il ricorrente abbia consapevolmente pubblicizzato l'attività di prostituzionesvolta da soggetti non per consenso degli stessi bensì per conto di un terzo, percui è esclusa che si trattasse di un servizio reso alla persona della prostituta. Éinoltre irrilevante che il XXXXXXXXXX abbia percepito o meno compensiaggiuntivi rispetto a quello spettante per la pubblicazione degli annunci, inquanto il dolo del reato di sfruttamento della prostituzione non richiede il fine diprofitto di lucro; Altrettanto trascurabile, nel caso concreto, la circostanza, purcorretta, che l'imputato non fosse il gestore del sito Internet, restando invariatoil dato della prestazione realizzata nell'interesse di colui che esercita l'attività diprostituzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo sottoposto alla Corte è, sotto ogni profilo, infondato, per cui ilricorso deve essere rigettato.2. Va premesso, che l'argomentazione difensiva inerente la presuntaequivocità nella formulazione del capo di imputazione, non confluita in unaspecifica censura valutabile da questa Corte di legittimità, è in ogni caso priva diconcreto rilievo, atteso che la Corte di merito, come si apprezza dalla letturadella sentenza impugnata, ha esattamente individuato la condotta materiale dicui il ricorrente è chiamato a rispondere, in quella definita nel capoverso dellacomplessiva imputazione concorsuale allo stesso dedicato e costituita dall'avere,su incarico del tenutario XXXXX, predisposto e curato materialmente lapubblicazione sui siti Internet ivi individuati degli annunci con i qualiprocacciavano i clienti delle prostitute, corredando gli annunci stessi delle fotoesplicite delle ragazze in abiti succinti, e non già dall'avere curato le attivitàdescritte nei passaggi precedenti dell'imputazione materialmente ascritte alXXXXX, a partire dalla destinazione del casolare di proprietà a casa diprostituzione.3. È priva di giuridico fondamento la dedotta insussistenza dell'elementooggettivo, oltre che soggettivo, della fattispecie in quanto l'imputato si sarebbelimitato a fornire servizi alle persone delle prostitute, pubblicando gli annunci daaltri predisposti e le foto fornitegli sulle quali aveva apportato modesti ritocchicostituiti esclusivamente dall'aver oscurato, con strumenti informatici, gli occhidelle ragazze.3.1. Al di là dell’irrilevanza del giudicato cautelare - peraltro soloaffermato, non essendo stato prodotto e nemmeno puntualmente individuato ilprovvedimento da cui è tratta l'affermazione riportata nel ricorso, in evidenteviolazione del principio di autosufficienza - in ordine al significato e al valore dellafatto e in diritto rimessa ai giudici di merito, i quali ben possono modificareprecedenti interpretazioni favorevoli al condannato, attesa la piena autonomiadei due giudizi (Sez. 1, Sentenza n. 38643 del 27/11/2017, dep. 2018, Rv.273859 - 01); osserva questa Corte che la prospettazione difensiva della meraprestazione, a cura del XXXXXXXXXX, di servizi in favore delle prostitute inquanto persone e non già dell'attività di meretricio, si scontra con un datofattuale, specifico ed ulteriore rispetto agli insegnamenti giurisprudenzialirichiamati in ricorso, costituito dall'avere il ricorrente effettuato la pubblicazionedegli annunci pubblicitari delle prostitute sudamericane su richiesta e incariconon già delle donne, bensì di colui che ne gestiva lo sfruttamento, mettendo adisposizione delle prostitute, dietro compenso, sia l'immobile adibito a casa diappuntamenti che le utenze cellulari dalle stesse utilizzate per i contatti con iclienti e riportate negli annunci.3.2. La giurisprudenza di questa Corte in tema di favoreggiamento dellaprostituzione è costante nel definire il nucleo essenziale della condotta materialeche deve concretizzarsi oggettivamente un aiuto all'esercizio del meretricio inquanto tale, così che il favoreggiamento non è configurabile solo allorché l'aiutosia prestato in realtà solo alla prostituta intesa in quanto persona (Sez. 3, n.36595 del 22/05/2012, Rv. 253390; Sez. 3, n. 8345 del 13/04/2000, Donati, Rv.217080); esso si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e conqualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'eserciziodel meretricio, che venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza difacilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o ilfine di tale condotta (Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, Rv. 275843 - 01).È stato altresì precisato che non integra il reato di favoreggiamento dellaprostituzione la condotta di chi, essendo a capo di una società di servizipubblicitari che si avvalga della gestione di un sito "internet", vi pubblichi, dietrocompenso, gli annunci pubblicitari relativi all'attività di prostituzione svolta dadonne che a detta società si siano rivolte per farsi conoscere dalla clientela.Il principio, si è detto, ha valenza anche nel caso in cui l'agente apportidei ritocchi con strumenti informatici alle fotografie pubblicate sul sito, nellamisura in cui tale condotta resti limitata alla prestazione di servizi ordinari senzatrasmodare in un supporto aggiuntivo e personalizzato a favore delle destinatarie(Sez. 3, n. 20834 del 29/01/2013, Bolzanello, Rv. 255426; in senso conforme,Sez. 3, n. 4443 del 12/01/2012, Rv. 251971); mentre, integra il reato difavoreggiamento della prostituzione la condotta di chi pubblica su un sito webinserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, seaccompagnata da ulteriori attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione, alfine di rendere più allettante l'offerta e di facilitare l'approccio con un maggiornumero di clienti (Sez. 3, Sentenza n. 45524 del 15/03/2018, Rv. 273955 - 01).Sicché la mera pubblicazione degli annunci, non accompagnata daulteriori attività - quali l'essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare,l'aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto, il far sottoporre le donne aservizi fotografici erotici - è penalmente irrilevante, in quanto considerata unnormale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non dellaprostituzione (Sez. 3, n. 26434 del 18/03/2009, Sacchetti, Rv. 244266)3.3. Inoltre, con riferimento all'analoga fattispecie del lenocinio a mezzostampa, di cui all'art. 3, n. 5, legge n. 75 del 1958, è stato affermato che nonintegra il delitto la condotta di chi si limita alla raccolta ed alla successivapubblicazione di inserzioni pubblicitarie su un giornale di persone che si offronoper incontri sessuali a pagamento, trattandosi di attività del tutto svincolata dalmeretricio da queste esercitato e la cui finalità è esclusivamente la prestazione diun servizio e non anche l'intermediazione tra chi si prostituisce e il cliente (Sez.3, n. 48981 del 21/10/2014, Piantoni, Rv. 261209).3.4. Dalla lettura della sentenza risulta che il ricorrente ha svolto l'attivitàdi pubblicazione degli annunci di svariate prostitute, contenenti messaggiammalianti e relativi a prestazioni sessuali, con l'indicazione del numero dicellulare per i contatti, e foto in pose erotiche, delle quali curava personalmentela anonimizzazione coprendo gli occhi delle donne, su richiesta di un unicointermediario, dal quale percepiva i compensi per ogni singola attività svolta. Ilfatto, come descritto, non è, entro questi termini, contestato dal ricorrente, cheeccepisce il travisamento della prova esclusivamente con riguardo all'asseritaannunci, dato quest’ultimo, peraltro, non validato dalla Corte territoriale, che,come si apprezza dalla lettura della sentenza, utilizza tale espressione sono nellasintesi del giudizio assolutorio del giudice di primo grado, mentre nel ricostruire ilfatto si limita ad accreditare il ricorrente come colui che curava la pubblicazionedegli annunci, dunque non decisivo.Alla luce dei principi sopra richiamati, il fatto come descritto rientra apieno titolo nella fattispecie incriminatrice posto che il ricorrente non ha affattoricevuto le richieste di inserzioni pubblicitarie dalle singole prostituteinserzioniste, ma ha consapevolmente operato per conto di un soggetto chegestiva l'attività di meretricio delle donne, dunque, attesa la natura inequivocadegli annunci, ha collaborato e concorso all'attività di meretricio, promuovendolae favorendola.3.5. Si deve dunque affermare il principio che integra il delitto difavoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3 della legge n. 75 del 1958,ogni forma di interposizione agevolativa e qualunque attività che sia idonea aprocurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio, dunque anche lacondotta di chi, per conto di intermediari che sfruttano o favoriscono a loro voltala prostituzione, pubblichi su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che sioffrono per incontri sessuali, ovvero di chi, oltre a curare le inserzionipubblicitarie su richiesta delle prostitute, compia ulteriori attività finalizzate arendere più allettante l'offerta e a facilitare l'approccio con un numero maggioredi clienti.4. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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