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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07430/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17238/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.499/2024 depositata il 28/05/2024.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrentel’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’amministrazionecontroricorrente;1.

La Corte di Appello di Torino definiva le controversie riuniteR.

G. nn. 552/2020 e 663/2020 per le quali in data 26.5.2020Alessandra Calì aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato.Con istanza depositata in data 28.2.2023 il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva la liquidazione del compenso (giàdimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115) pari ad € 2.900,00oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpa.La Corte d’Appello chiedeva alla parte di “documentarel’esistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato di [OSCURATO:PERSONA] sia all’epoca della proposizionedell’appello e del provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Torinodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia all’attualità, riservando all’esito di provvederesull’istanza proposta”.In ottemperanza a tale richiesta, la parte provvedeva allaproduzione di documenti tra i quali l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato del 2020, lo stato di famiglia ereddituale alla data del 7 aprile 2023; - in data 14.4.2023, adintegrazione di quanto depositato il 7 aprile u.s., non essendoancora disponibile il modello 730 precompilato relativo ai redditi2022, la parte provvedeva alla produzione di autocertificazione deiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026redditi 2022 e anche del 2023 sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA](precedentemente era stata depositata quella firmata dalla solaAlessandra Calì).2.

La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 5 maggio 2023,dopo aver dato atto che, con riferimento ai redditi dell’appellanteAlessandra Calì relativi all’anno 2022, la parte aveva prodotto unprospetto riguardante i redditi della stessa per il 2022, revocava “ilpatrocinio a spese dello Stato a favore di [OSCURATO:PERSONA] dopo il 1°marzo 2022, confermando il beneficio fino a detta data”.3.

In data 31 luglio 2023, tramite il difensore, la partechiedeva la revoca del decreto presidenziale del 5.5.2023, nonchéla conseguente caducazione della richiesta di pagamento delcontributo unificato, allegando il modello 730 precompilatodall’INPS.4.

Con successivo decreto del 5.9.2023 la Prima Sezione Civiledella Corte d’Appello di Torino dichiarava tale istanza inammissibilein quanto “volta a provocare la revisione nel merito delprovvedimento di parziale revoca dell’ammissione al patrocinio aspese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], pur se sulla base di elementidocumentali che si assumono successivamente acquisiti” e non lamera correzione/modifica dello stesso;4.1 In data 19.9.2023 veniva chiesta la “riliquidazione” delcompenso (già dimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115)pari ad € 2.900,00 oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpae la conseguente modifica del ridetto Decreto Presidenziale5.5.2023 (doc. 11) ritenendo sufficiente la mera modifica (e non lacaducazione a seguito di impugnazione) del citato DecretoPresidenziale 5.5.2023 essendo sufficiente dare semplicementeNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026(reddito 2022) era stato successivamente documentato.4.2 Con decreto 29.9.2023 (doc. 12) la Prima Sezione Civiledella Corte d’Appello di Torino dichiarava anche tale istanzainammissibile in quanto “il provvedimento di revoca, ancheparziale, dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese delloStato non era “rebus sic stantibus”5.

Alla luce di tali premesse, e stante il mancato decorso deitermini di legge, la parte impugnava il decreto 5.5.2023 di revocaparziale del beneficio del patrocinio a [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, chiedendol’ammissione della stessa al beneficio stesso per il periodosuccessivo al 2.03.2022.6.

La Corte d’Appello, preliminarmente in rito, osservava comeil giudizio di opposizione fosse stato formalmente instaurato dallaparte secondo le modalità del c.d. nuovo rito Cartabia, ovvero aisensi dell’art. 281 decies c.p.c.Il provvedimento impugnato era stato emesso il 5.05.2023 edil ricorso risultava depositato il 6.11.2023, successivamente,all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a partire del28.02.2023.Da tale data decorreva, dunque, la possibilità di avvalersi delrito c.d.

Cartabia, oggi disciplinato dagli artt. 281 novies e segg.per chiedere la revoca del decreto impugnato.Ciò posto, e dato che l’opposizione riguardavaincontrovertibilmente il solo decreto del 5.05.2023, ne andavadichiarata la inammissibilità, stante la sua tardiva proposizioneoltre il termine di legge.Infatti, l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 -rimedio estendibile anche al decreto in esame, emesso, ai sensiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - andava proposta entroil termine di trenta giorni stabilito generale per il riesame deiprovvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedurericonducibili allo schema del rito sommario.

Nel silenzio dellaprevisione normativa di un termine perentorio per la suaproposizione, doveva richiamarsi (v. in proposito, Cass.20.11.2017 n. 27418) quanto statuito dalla Corte Costituzionalenella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale era stataritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, d.lgs. 10settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprimeva il termine diventi giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizioneal decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art.54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76cost..Nel contesto del medesimo arresto, il giudice delle Leggi avevapoi precisato che “l'attrazione dell'opposizione al decreto diliquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommariocomportava che il termine per la relativa proposizione fosse quellodi trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimentiadottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili alloschema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost.n. 234/2016).

In applicazione di tale principio - sulla cui portatagenerale non aveva inciso la sottoposizione dell’odiernoprocedimento al c.d. rito Cartabia – doveva, dunque, ritenersi latardività del deposito del ricorso.

Infatti, pur non essendovi provadella data della comunicazione, a cura della cancelleria, delprovvedimento impugnato – prova di cui era, peraltro, onerata laNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026parte ricorrente – tale data va collocata, sul piano logico, in datanon posteriore al 31.07.2023, giorno del deposito della primaistanza di revoca da parte della ricorrente.

Quindi, tenuto conto delperiodo di sospensione dei termini feriali dal 1.08.2023 al31.08.2023, il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnatoentro il 30.09.2023; di contro, il deposito telematico del ricorsorisulta effettuato il 6.11.2023.

Il ricorso è, dunque, inammissibile4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di un unico motivo.5.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.6.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.7.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 170d.P.R. 115/2002, art. 15 d.lgs 150/2011, art. 281-terdecies e art.327 c.p.cParte ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbiaerroneamente ritenuto tardiva l’opposizione contro un decreto direvoca del patrocinio a spese dello Stato proposta entro sei mesidalla pubblicazione dello stesso.Il ricorrente premette che l’opposizione di cui si discute perespressa previsione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 “èdisciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011” il quale al comma1 attualmente vigente dispone: “Le controversie previstedall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato dicognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026In sintesi sulla base di tale premessa la tesi del ricorrente èche la riforma del procedimento sommario mediante l’abrogazionedegli artt. 702-bis – 702-quater c.p.c. e l’introduzione del ritosemplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. ha comportato che il termine di trenta giorni perimpugnare l’ordinanza ex art. 702-ter decorrente dalla suacomunicazione o notificazione è stato sostituito dalla impugnazionenei modi ordinari prevista dall’art. 281-terdecies c.p.c.Di conseguenza nella specie la mera comunicazione delprovvedimento impugnato non sarebbe idonea a far decorrere iltermine per appellare l’ordinanza in quanto il rito semplificato fariferimento ai modi ordinari e la giurisprudenza ritiene la meracomunicazione inidonea a produrre l’effetto di decorrenza deltermine ex art. 325 c.p.c. essendo invece necessaria lanotificazione della sentenza (Cassazione n. 23526/2014).Con riferimento al rito semplificato di cognizione, il codice diprocedura vigente ante riforma Cartabia all’art. 702-quaterprevedeva espressamente un termine di impugnazione di trentagiorni dalla comunicazione o dalla notificazione, mentre il nuovoart. 281-terdecies c. p. c. attualmente vigente dispone che “Lasentenza è impugnabile nei modi ordinari”.

Dunque, poiché ilDecreto 5.5.2023 è stato comunicato con mera comunicazione dicancelleria, lo stesso può essere impugnato con opposizione ex art.170 d.P.R. 115/2002 entro il termine semestrale.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha da tempo statuito che ilprovvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spesedello Stato è impugnabile con la medesima procedura con cui siricorre contro il decreto di pagamento emesso a favoredell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese privateNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino e cioèl’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.Tale opposizione, per espressa previsione dell’art. 170 deld.P.R. n. 115/2002, “è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del2011” il quale al comma 1 attualmente vigente dispone: “Lecontroversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal ritosemplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dalpresente articolo”.

Il rito semplificato di cognizione è normato dagliartt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. introdotti dalla riformaCartabia, e cioè dal d.lgs 10.10.2022 n. 149 come modificato dald.lgs 29.12.2022 n. 197, entrato in vigore il 28.2.2023.L’art. 281 terdecies c.p.c. (che, di fatto, sostituisce il citato art.702 quater c.p.c.) al comma 3 dispone: “La sentenza è impugnabilenei modi ordinari.” Dunque, se durante la vigenza dell’art. 702quater c.p.c., il combinato disposto di tale norma con l’art. 15 D.Lgs150/2011 determinava l’impugnabilità del provvedimento emessoex art. 170 DPR 115/2002 entro e non oltre 30 giorni, a seguitodell’abrogazione dell’art. 702 quater c.p.c., il combinato dispostotra il vigente art. 281terdecies c.p.c. e l’art. 15 D.Lgs 150/2011determina l’impugnabilità del provvedimento emesso ex art. 170DPR 115/2002 “nei modi ordinari” e cioè, in mancanza dinotificazione dello stesso, nei termini di cui all’art. 327 c.p.c. equindi entro sei mesi dalla comunicazione di cancelleria.Nel caso in esame, infatti, il decreto di revoca del patrocinio aspese dello Stato non è mai stato notificato, ma è stato solocomunicato dalla cancelleria al difensore della destinataria di talerevoca.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corted’Appello di Torino, nel procedimento disciplinato dal nuovo rito,“nel silenzio della previsione normativa di un termine perentorioper la sua proposizione”, ai fini dell’impugnazione si dovrebbe tenerconto dei “modi ordinari” di cui all’art. 281-terdecies c.p.c.1.2 Il ricorso è fondato.Preliminarmente deve osservarsi come questa Corte si siaorientata nel senso della sussistenza della legittimazione della partea proporre l’opposizione avverso il provvedimento di parzialerevoca del beneficio per modifica della situazione reddituale ex art.136, comma 3, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115 che ha effetto solodal momento dell’accertamento di tale modifica.Sul punto di recente si è detto che: In tema di patrocinio aspese dello Stato, va riconosciuta alla parte ammessa al beneficiola legittimazione ad impugnare il provvedimento di ammissione alfine di contestarne la decorrenza, trattandosi di parziale mancatoriconoscimento del beneficio con riferimento al periodo escluso, enon soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi,come tale spettante al solo difensore (Cass. Sez. 2, 14/03/2025, n.6888, Rv. 674535 - 01).1.3 Ciò premesso e venendo all’esame della questione circa iltermine per proporre l’opposizione a seguito della riforma del ritosommario deve osservarsi che, nella specie, risulta incontestatoche il decreto di parziale revoca dell’ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato opposto dalla ricorrente sia statoemesso successivamente all’entrata in vigore delle modifiche delcodice di procedura civile e, in particolare, dell’abrogazione del ritosommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis – 702 quater c.p.c.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026e l’introduzione del c.d. rito semplificato di cognizione di cui agliartt. 281 decies – 281 terdecies c.p.c.A seguito della riforma è stato modificato anche l’art. 15 deld.lgs. n. 150 del 2011 che, nell’attuale formulazione, così recita:Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal ritosemplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dalpresente articolo.La modifica nel senso sopra indicato è avvenuta ad operadell’art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art.52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022.A norma dell’art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022,come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre2022, n. 197, le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 149/2022 hannoeffetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano aiprocedimenti instaurati successivamente a tale data.

Mentre, aiprocedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicanole disposizioni anteriormente vigenti.Nella specie la parziale revoca dell’ammissione al beneficio èavvenuta con decreto del maggio 2023 sicché il procedimento diopposizione è successivo all’entrata in vigore del nuovo ritosemplificato e del relativo regime impugnatorio.Ciò precisato in termini di disciplina applicabile rationetemporis deve ribadirsi in questa sede che: il provvedimento direvoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto aisensi dell’art. 136 d.p.r. 115/2002 è, sempre e soltanto, opponibilecon lo speciale procedimento del successivo art. 170 del medesimod.p.r. 115/2002 (Cass. Sez. 3, 22/07/2025, n. 20780, Rv. 675405Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026– 01 vedi anche Cass., 03/06/2020, n. 10487; Cass., 28/07/2020,n. n.16117; Cass., 06/12/2017, n. 29228).Come si è detto a seguito della riforma l’attuale testo dell’art.15 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che le controversie previstedall'articolo 170 d.P.R. n.115 del 2002 sono regolate dal ritosemplificato di cognizione che si caratterizza per essere unprocedimento che si conclude con sentenza, il cui regimeimpugnatorio è quello ordinario ex art. 281 terdecies c.p.c..Deve prendersi atto, pertanto, del venir meno del regime dideroga previsto dall’art. 702-quater c.p.c. che prevedeva ildecorrere del termine di trenta giorni dalla comunicazione onotificazione dell’ordinanza conclusiva.La norma abrogata, infatti, riconosceva un valore equivalentealla comunicazione di cancelleria del provvedimento che, invece,nel regime ordinario non è idonea a far decorrere i termini per leimpugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c.Si trattava, infatti, di una comunicazione avente un caratteredi palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamenteprevista dall’art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di unospecifico effetto (decorrenza del termine di appellabilità), che lanorma citata esclude invece espressamente (“… La comunicazionenon è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cuiall’art. 325.”).Nel regime precedente regolato dal rito sommario lacomunicazione dell’ordinanza aveva la finalità di veicolareun’informazione chiara e completa della decisione, nel suo testointegrale, ed era stata stabilita ex lege la equipollenza tra lacomunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art.136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua aNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026richiesta di parte).

La giurisprudenza di legittimità aveva anchechiarito che il termine breve d'impugnazione non poteva farsidecorrere dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze didifesa della parte soccombente, essendole necessaria laconoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi asostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità(così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampiorichiamo di precedenti).Di conseguenza, alla luce del combinato disposto di cui agliartt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, aseguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione delrito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica delprovvedimento di revoca il termine per proporre opposizione inapplicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 dell’art. 15del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. èquello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione delprovvedimento ex art. 327 c.p.c.D’altra parte, anche nel regime precedente si era ritenutoapplicabile il termine lungo in caso di mancata comunicazione, puòrichiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: In caso diopposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore dicui all'art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termineimpugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la partecontumace che per quella costituita, ove non intervenga lacomunicazione del provvedimento.

Il decreto di liquidazione viene,infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, èidoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri distabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altriall'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass.Sez. 6, 17/10/2022, n. 30432, Rv. 665996 - 01).La tesi dell’Avvocatura dello Stato, nel pur apprezzabile sforzodi offrire un’interpretazione che segni una continuità con ilprecedente regime di impugnazione di tale tipologia diprovvedimenti, non può essere condivisa stante il tenore letteraledelle norme sopra citate.

Peraltro, non è prospettabile unaquestione di costituzionalità stante la necessità di offrireinterpretazioni che assicurino, in conformità con il principio dieffettività della tutela giurisdizionale, un giusto punto di equilibriotra garanzia individuale e regole di accesso all'impugnazione,tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte EDU.

Pertanto,non può ritenersi che il rimando al regime impugnatorio ordinariosia in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali,consentendo di bilanciare la suddetta esigenza funzionale di porreregole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo,da celebrare in tempi ragionevoli e realizzando un equilibratorapporto tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio dicertezza delle situazioni giuridiche.In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversacomposizione per l’esame nel merito dell’opposizione e all’esito perla regolamentazione delle spese del presente giudizio.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:PATROCINIO ADott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] Rel.

Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17238/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.499/2024 depositata il 28/05/2024.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrentel’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’amministrazionecontroricorrente;1.

La Corte di Appello di Torino definiva le controversie riuniteR.

G. nn. 552/2020 e 663/2020 per le quali in data 26.5.2020Alessandra Calì aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato.Con istanza depositata in data 28.2.2023 il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva la liquidazione del compenso (giàdimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115) pari ad € 2.900,00oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpa.La Corte d’Appello chiedeva alla parte di “documentarel’esistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato di [OSCURATO:PERSONA] sia all’epoca della proposizionedell’appello e del provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Torinodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia all’attualità, riservando all’esito di provvederesull’istanza proposta”.In ottemperanza a tale richiesta, la parte provvedeva allaproduzione di documenti tra i quali l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato del 2020, lo stato di famiglia ereddituale alla data del 7 aprile 2023; - in data 14.4.2023, adintegrazione di quanto depositato il 7 aprile u.s., non essendoancora disponibile il modello 730 precompilato relativo ai redditi2022, la parte provvedeva alla produzione di autocertificazione deiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026redditi 2022 e anche del 2023 sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA](precedentemente era stata depositata quella firmata dalla solaAlessandra Calì).2.

La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 5 maggio 2023,dopo aver dato atto che, con riferimento ai redditi dell’appellanteAlessandra Calì relativi all’anno 2022, la parte aveva prodotto unprospetto riguardante i redditi della stessa per il 2022, revocava “ilpatrocinio a spese dello Stato a favore di [OSCURATO:PERSONA] dopo il 1°marzo 2022, confermando il beneficio fino a detta data”.3.

In data 31 luglio 2023, tramite il difensore, la partechiedeva la revoca del decreto presidenziale del 5.5.2023, nonchéla conseguente caducazione della richiesta di pagamento delcontributo unificato, allegando il modello 730 precompilatodall’INPS.4.

Con successivo decreto del 5.9.2023 la Prima Sezione Civiledella Corte d’Appello di Torino dichiarava tale istanza inammissibilein quanto “volta a provocare la revisione nel merito delprovvedimento di parziale revoca dell’ammissione al patrocinio aspese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], pur se sulla base di elementidocumentali che si assumono successivamente acquisiti” e non lamera correzione/modifica dello stesso;4.1 In data 19.9.2023 veniva chiesta la “riliquidazione” delcompenso (già dimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115)pari ad € 2.900,00 oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpae la conseguente modifica del ridetto Decreto Presidenziale5.5.2023 (doc. 11) ritenendo sufficiente la mera modifica (e non lacaducazione a seguito di impugnazione) del citato DecretoPresidenziale 5.5.2023 essendo sufficiente dare semplicementeNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026(reddito 2022) era stato successivamente documentato.4.2 Con decreto 29.9.2023 (doc. 12) la Prima Sezione Civiledella Corte d’Appello di Torino dichiarava anche tale istanzainammissibile in quanto “il provvedimento di revoca, ancheparziale, dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese delloStato non era “rebus sic stantibus”5.

Alla luce di tali premesse, e stante il mancato decorso deitermini di legge, la parte impugnava il decreto 5.5.2023 di revocaparziale del beneficio del patrocinio a [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, chiedendol’ammissione della stessa al beneficio stesso per il periodosuccessivo al 2.03.2022.6.

La Corte d’Appello, preliminarmente in rito, osservava comeil giudizio di opposizione fosse stato formalmente instaurato dallaparte secondo le modalità del c.d. nuovo rito Cartabia, ovvero aisensi dell’art. 281 decies c.p.c.Il provvedimento impugnato era stato emesso il 5.05.2023 edil ricorso risultava depositato il 6.11.2023, successivamente,all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a partire del28.02.2023.Da tale data decorreva, dunque, la possibilità di avvalersi delrito c.d.

Cartabia, oggi disciplinato dagli artt. 281 novies e segg.per chiedere la revoca del decreto impugnato.Ciò posto, e dato che l’opposizione riguardavaincontrovertibilmente il solo decreto del 5.05.2023, ne andavadichiarata la inammissibilità, stante la sua tardiva proposizioneoltre il termine di legge.Infatti, l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 -rimedio estendibile anche al decreto in esame, emesso, ai sensiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - andava proposta entroil termine di trenta giorni stabilito generale per il riesame deiprovvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedurericonducibili allo schema del rito sommario.

Nel silenzio dellaprevisione normativa di un termine perentorio per la suaproposizione, doveva richiamarsi (v. in proposito, Cass.20.11.2017 n. 27418) quanto statuito dalla Corte Costituzionalenella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale era stataritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, d.lgs. 10settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprimeva il termine diventi giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizioneal decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art.54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76cost..Nel contesto del medesimo arresto, il giudice delle Leggi avevapoi precisato che “l'attrazione dell'opposizione al decreto diliquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommariocomportava che il termine per la relativa proposizione fosse quellodi trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimentiadottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili alloschema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost.n. 234/2016).

In applicazione di tale principio - sulla cui portatagenerale non aveva inciso la sottoposizione dell’odiernoprocedimento al c.d. rito Cartabia – doveva, dunque, ritenersi latardività del deposito del ricorso.

Infatti, pur non essendovi provadella data della comunicazione, a cura della cancelleria, delprovvedimento impugnato – prova di cui era, peraltro, onerata laNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026parte ricorrente – tale data va collocata, sul piano logico, in datanon posteriore al 31.07.2023, giorno del deposito della primaistanza di revoca da parte della ricorrente.

Quindi, tenuto conto delperiodo di sospensione dei termini feriali dal 1.08.2023 al31.08.2023, il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnatoentro il 30.09.2023; di contro, il deposito telematico del ricorsorisulta effettuato il 6.11.2023.

Il ricorso è, dunque, inammissibile4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di un unico motivo.5.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.6.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.7.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 170d.P.R. 115/2002, art. 15 d.lgs 150/2011, art. 281-terdecies e art.327 c.p.cParte ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbiaerroneamente ritenuto tardiva l’opposizione contro un decreto direvoca del patrocinio a spese dello Stato proposta entro sei mesidalla pubblicazione dello stesso.Il ricorrente premette che l’opposizione di cui si discute perespressa previsione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 “èdisciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011” il quale al comma1 attualmente vigente dispone: “Le controversie previstedall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato dicognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026In sintesi sulla base di tale premessa la tesi del ricorrente èche la riforma del procedimento sommario mediante l’abrogazionedegli artt. 702-bis – 702-quater c.p.c. e l’introduzione del ritosemplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. ha comportato che il termine di trenta giorni perimpugnare l’ordinanza ex art. 702-ter decorrente dalla suacomunicazione o notificazione è stato sostituito dalla impugnazionenei modi ordinari prevista dall’art. 281-terdecies c.p.c.Di conseguenza nella specie la mera comunicazione delprovvedimento impugnato non sarebbe idonea a far decorrere iltermine per appellare l’ordinanza in quanto il rito semplificato fariferimento ai modi ordinari e la giurisprudenza ritiene la meracomunicazione inidonea a produrre l’effetto di decorrenza deltermine ex art. 325 c.p.c. essendo invece necessaria lanotificazione della sentenza (Cassazione n. 23526/2014).Con riferimento al rito semplificato di cognizione, il codice diprocedura vigente ante riforma Cartabia all’art. 702-quaterprevedeva espressamente un termine di impugnazione di trentagiorni dalla comunicazione o dalla notificazione, mentre il nuovoart. 281-terdecies c. p. c. attualmente vigente dispone che “Lasentenza è impugnabile nei modi ordinari”.

Dunque, poiché ilDecreto 5.5.2023 è stato comunicato con mera comunicazione dicancelleria, lo stesso può essere impugnato con opposizione ex art.170 d.P.R. 115/2002 entro il termine semestrale.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha da tempo statuito che ilprovvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spesedello Stato è impugnabile con la medesima procedura con cui siricorre contro il decreto di pagamento emesso a favoredell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese privateNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino e cioèl’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.Tale opposizione, per espressa previsione dell’art. 170 deld.P.R. n. 115/2002, “è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del2011” il quale al comma 1 attualmente vigente dispone: “Lecontroversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal ritosemplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dalpresente articolo”.

Il rito semplificato di cognizione è normato dagliartt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. introdotti dalla riformaCartabia, e cioè dal d.lgs 10.10.2022 n. 149 come modificato dald.lgs 29.12.2022 n. 197, entrato in vigore il 28.2.2023.L’art. 281 terdecies c.p.c. (che, di fatto, sostituisce il citato art.702 quater c.p.c.) al comma 3 dispone: “La sentenza è impugnabilenei modi ordinari.” Dunque, se durante la vigenza dell’art. 702quater c.p.c., il combinato disposto di tale norma con l’art. 15 D.Lgs150/2011 determinava l’impugnabilità del provvedimento emessoex art. 170 DPR 115/2002 entro e non oltre 30 giorni, a seguitodell’abrogazione dell’art. 702 quater c.p.c., il combinato dispostotra il vigente art. 281terdecies c.p.c. e l’art. 15 D.Lgs 150/2011determina l’impugnabilità del provvedimento emesso ex art. 170DPR 115/2002 “nei modi ordinari” e cioè, in mancanza dinotificazione dello stesso, nei termini di cui all’art. 327 c.p.c. equindi entro sei mesi dalla comunicazione di cancelleria.Nel caso in esame, infatti, il decreto di revoca del patrocinio aspese dello Stato non è mai stato notificato, ma è stato solocomunicato dalla cancelleria al difensore della destinataria di talerevoca.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corted’Appello di Torino, nel procedimento disciplinato dal nuovo rito,“nel silenzio della previsione normativa di un termine perentorioper la sua proposizione”, ai fini dell’impugnazione si dovrebbe tenerconto dei “modi ordinari” di cui all’art. 281-terdecies c.p.c.1.2 Il ricorso è fondato.Preliminarmente deve osservarsi come questa Corte si siaorientata nel senso della sussistenza della legittimazione della partea proporre l’opposizione avverso il provvedimento di parzialerevoca del beneficio per modifica della situazione reddituale ex art.136, comma 3, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115 che ha effetto solodal momento dell’accertamento di tale modifica.Sul punto di recente si è detto che: In tema di patrocinio aspese dello Stato, va riconosciuta alla parte ammessa al beneficiola legittimazione ad impugnare il provvedimento di ammissione alfine di contestarne la decorrenza, trattandosi di parziale mancatoriconoscimento del beneficio con riferimento al periodo escluso, enon soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi,come tale spettante al solo difensore (Cass. Sez. 2, 14/03/2025, n.6888, Rv. 674535 - 01).1.3 Ciò premesso e venendo all’esame della questione circa iltermine per proporre l’opposizione a seguito della riforma del ritosommario deve osservarsi che, nella specie, risulta incontestatoche il decreto di parziale revoca dell’ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato opposto dalla ricorrente sia statoemesso successivamente all’entrata in vigore delle modifiche delcodice di procedura civile e, in particolare, dell’abrogazione del ritosommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis – 702 quater c.p.c.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026e l’introduzione del c.d. rito semplificato di cognizione di cui agliartt. 281 decies – 281 terdecies c.p.c.A seguito della riforma è stato modificato anche l’art. 15 deld.lgs. n. 150 del 2011 che, nell’attuale formulazione, così recita:Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal ritosemplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dalpresente articolo.La modifica nel senso sopra indicato è avvenuta ad operadell’art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art.52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022.A norma dell’art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022,come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre2022, n. 197, le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 149/2022 hannoeffetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano aiprocedimenti instaurati successivamente a tale data.

Mentre, aiprocedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicanole disposizioni anteriormente vigenti.Nella specie la parziale revoca dell’ammissione al beneficio èavvenuta con decreto del maggio 2023 sicché il procedimento diopposizione è successivo all’entrata in vigore del nuovo ritosemplificato e del relativo regime impugnatorio.Ciò precisato in termini di disciplina applicabile rationetemporis deve ribadirsi in questa sede che: il provvedimento direvoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto aisensi dell’art. 136 d.p.r. 115/2002 è, sempre e soltanto, opponibilecon lo speciale procedimento del successivo art. 170 del medesimod.p.r. 115/2002 (Cass. Sez. 3, 22/07/2025, n. 20780, Rv. 675405Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026– 01 vedi anche Cass., 03/06/2020, n. 10487; Cass., 28/07/2020,n. n.16117; Cass., 06/12/2017, n. 29228).Come si è detto a seguito della riforma l’attuale testo dell’art.15 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che le controversie previstedall'articolo 170 d.P.R. n.115 del 2002 sono regolate dal ritosemplificato di cognizione che si caratterizza per essere unprocedimento che si conclude con sentenza, il cui regimeimpugnatorio è quello ordinario ex art. 281 terdecies c.p.c..Deve prendersi atto, pertanto, del venir meno del regime dideroga previsto dall’art. 702-quater c.p.c. che prevedeva ildecorrere del termine di trenta giorni dalla comunicazione onotificazione dell’ordinanza conclusiva.La norma abrogata, infatti, riconosceva un valore equivalentealla comunicazione di cancelleria del provvedimento che, invece,nel regime ordinario non è idonea a far decorrere i termini per leimpugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c.Si trattava, infatti, di una comunicazione avente un caratteredi palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamenteprevista dall’art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di unospecifico effetto (decorrenza del termine di appellabilità), che lanorma citata esclude invece espressamente (“… La comunicazionenon è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cuiall’art. 325.”).Nel regime precedente regolato dal rito sommario lacomunicazione dell’ordinanza aveva la finalità di veicolareun’informazione chiara e completa della decisione, nel suo testointegrale, ed era stata stabilita ex lege la equipollenza tra lacomunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art.136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua aNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026richiesta di parte).

La giurisprudenza di legittimità aveva anchechiarito che il termine breve d'impugnazione non poteva farsidecorrere dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze didifesa della parte soccombente, essendole necessaria laconoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi asostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità(così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampiorichiamo di precedenti).Di conseguenza, alla luce del combinato disposto di cui agliartt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, aseguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione delrito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica delprovvedimento di revoca il termine per proporre opposizione inapplicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 dell’art. 15del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. èquello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione delprovvedimento ex art. 327 c.p.c.D’altra parte, anche nel regime precedente si era ritenutoapplicabile il termine lungo in caso di mancata comunicazione, puòrichiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: In caso diopposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore dicui all'art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termineimpugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la partecontumace che per quella costituita, ove non intervenga lacomunicazione del provvedimento.

Il decreto di liquidazione viene,infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, èidoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri distabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altriall'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass.Sez. 6, 17/10/2022, n. 30432, Rv. 665996 - 01).La tesi dell’Avvocatura dello Stato, nel pur apprezzabile sforzodi offrire un’interpretazione che segni una continuità con ilprecedente regime di impugnazione di tale tipologia diprovvedimenti, non può essere condivisa stante il tenore letteraledelle norme sopra citate.

Peraltro, non è prospettabile unaquestione di costituzionalità stante la necessità di offrireinterpretazioni che assicurino, in conformità con il principio dieffettività della tutela giurisdizionale, un giusto punto di equilibriotra garanzia individuale e regole di accesso all'impugnazione,tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte EDU.

Pertanto,non può ritenersi che il rimando al regime impugnatorio ordinariosia in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali,consentendo di bilanciare la suddetta esigenza funzionale di porreregole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo,da celebrare in tempi ragionevoli e realizzando un equilibratorapporto tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio dicertezza delle situazioni giuridiche.In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversacomposizione per l’esame nel merito dell’opposizione e all’esito perla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 19 marzo 2026.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca [OSCURATO:PERSONA] OriliaP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 19 marzo 2026.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17238/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.499/2024 depositata il 28/05/2024.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrentel’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’amministrazionecontroricorrente;1. La Corte di Appello di Torino definiva le controversie riuniteR. G. nn. 552/2020 e 663/2020 per le quali in data 26.5.2020Alessandra Calì aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato.Con istanza depositata in data 28.2.2023 il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva la liquidazione del compenso (giàdimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115) pari ad € 2.900,00oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpa.La Corte d’Appello chiedeva alla parte di “documentarel’esistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato di [OSCURATO:PERSONA] sia all’epoca della proposizionedell’appello e del provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Torinodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia all’attualità, riservando all’esito di provvederesull’istanza proposta”.In ottemperanza a tale richiesta, la parte provvedeva allaproduzione di documenti tra i quali l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato del 2020, lo stato di famiglia ereddituale alla data del 7 aprile 2023; - in data 14.4.2023, adintegrazione di quanto depositato il 7 aprile u.s., non essendoancora disponibile il modello 730 precompilato relativo ai redditi2022, la parte provvedeva alla produzione di autocertificazione deiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026redditi 2022 e anche del 2023 sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA](precedentemente era stata depositata quella firmata dalla solaAlessandra Calì).2. La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 5 maggio 2023,dopo aver dato atto che, con riferimento ai redditi dell’appellanteAlessandra Calì relativi all’anno 2022, la parte aveva prodotto unprospetto riguardante i redditi della stessa per il 2022, revocava “ilpatrocinio a spese dello Stato a favore di [OSCURATO:PERSONA] dopo il 1°marzo 2022, confermando il beneficio fino a detta data”.3. In data 31 luglio 2023, tramite il difensore, la partechiedeva la revoca del decreto presidenziale del 5.5.2023, nonchéla conseguente caducazione della richiesta di pagamento delcontributo unificato, allegando il modello 730 precompilatodall’INPS.4. Con successivo decreto del 5.9.2023 la Prima Sezione Civiledella Corte d’Appello di Torino dichiarava tale istanza inammissibilein quanto “volta a provocare la revisione nel merito delprovvedimento di parziale revoca dell’ammissione al patrocinio aspese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], pur se sulla base di elementidocumentali che si assumono successivamente acquisiti” e non lamera correzione/modifica dello stesso;4.1 In data 19.9.2023 veniva chiesta la “riliquidazione” delcompenso (già dimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115)pari ad € 2.900,00 oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpae la conseguente modifica del ridetto Decreto Presidenziale5.5.2023 (doc. 11) ritenendo sufficiente la mera modifica (e non lacaducazione a seguito di impugnazione) del citato DecretoPresidenziale 5.5.2023 essendo sufficiente dare semplicementeNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026(reddito 2022) era stato successivamente documentato.4.2 Con decreto 29.9.2023 (doc. 12) la Prima Sezione Civiledella Corte d’Appello di Torino dichiarava anche tale istanzainammissibile in quanto “il provvedimento di revoca, ancheparziale, dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese delloStato non era “rebus sic stantibus”5. Alla luce di tali premesse, e stante il mancato decorso deitermini di legge, la parte impugnava il decreto 5.5.2023 di revocaparziale del beneficio del patrocinio a [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, chiedendol’ammissione della stessa al beneficio stesso per il periodosuccessivo al 2.03.2022.6. La Corte d’Appello, preliminarmente in rito, osservava comeil giudizio di opposizione fosse stato formalmente instaurato dallaparte secondo le modalità del c.d. nuovo rito Cartabia, ovvero aisensi dell’art. 281 decies c.p.c.Il provvedimento impugnato era stato emesso il 5.05.2023 edil ricorso risultava depositato il 6.11.2023, successivamente,all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a partire del28.02.2023.Da tale data decorreva, dunque, la possibilità di avvalersi delrito c.d. Cartabia, oggi disciplinato dagli artt. 281 novies e segg.per chiedere la revoca del decreto impugnato.Ciò posto, e dato che l’opposizione riguardavaincontrovertibilmente il solo decreto del 5.05.2023, ne andavadichiarata la inammissibilità, stante la sua tardiva proposizioneoltre il termine di legge.Infatti, l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 -rimedio estendibile anche al decreto in esame, emesso, ai sensiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - andava proposta entroil termine di trenta giorni stabilito generale per il riesame deiprovvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedurericonducibili allo schema del rito sommario. Nel silenzio dellaprevisione normativa di un termine perentorio per la suaproposizione, doveva richiamarsi (v. in proposito, Cass.20.11.2017 n. 27418) quanto statuito dalla Corte Costituzionalenella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale era stataritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, d.lgs. 10settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprimeva il termine diventi giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizioneal decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art.54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76cost..Nel contesto del medesimo arresto, il giudice delle Leggi avevapoi precisato che “l'attrazione dell'opposizione al decreto diliquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommariocomportava che il termine per la relativa proposizione fosse quellodi trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimentiadottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili alloschema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost.n. 234/2016). In applicazione di tale principio - sulla cui portatagenerale non aveva inciso la sottoposizione dell’odiernoprocedimento al c.d. rito Cartabia – doveva, dunque, ritenersi latardività del deposito del ricorso. Infatti, pur non essendovi provadella data della comunicazione, a cura della cancelleria, delprovvedimento impugnato – prova di cui era, peraltro, onerata laNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026parte ricorrente – tale data va collocata, sul piano logico, in datanon posteriore al 31.07.2023, giorno del deposito della primaistanza di revoca da parte della ricorrente. Quindi, tenuto conto delperiodo di sospensione dei termini feriali dal 1.08.2023 al31.08.2023, il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnatoentro il 30.09.2023; di contro, il deposito telematico del ricorsorisulta effettuato il 6.11.2023. Il ricorso è, dunque, inammissibile4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di un unico motivo.5. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.6. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.7. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 170d.P.R. 115/2002, art. 15 d.lgs 150/2011, art. 281-terdecies e art.327 c.p.cParte ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbiaerroneamente ritenuto tardiva l’opposizione contro un decreto direvoca del patrocinio a spese dello Stato proposta entro sei mesidalla pubblicazione dello stesso.Il ricorrente premette che l’opposizione di cui si discute perespressa previsione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 “èdisciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011” il quale al comma1 attualmente vigente dispone: “Le controversie previstedall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato dicognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026In sintesi sulla base di tale premessa la tesi del ricorrente èche la riforma del procedimento sommario mediante l’abrogazionedegli artt. 702-bis – 702-quater c.p.c. e l’introduzione del ritosemplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. ha comportato che il termine di trenta giorni perimpugnare l’ordinanza ex art. 702-ter decorrente dalla suacomunicazione o notificazione è stato sostituito dalla impugnazionenei modi ordinari prevista dall’art. 281-terdecies c.p.c.Di conseguenza nella specie la mera comunicazione delprovvedimento impugnato non sarebbe idonea a far decorrere iltermine per appellare l’ordinanza in quanto il rito semplificato fariferimento ai modi ordinari e la giurisprudenza ritiene la meracomunicazione inidonea a produrre l’effetto di decorrenza deltermine ex art. 325 c.p.c. essendo invece necessaria lanotificazione della sentenza (Cassazione n. 23526/2014).Con riferimento al rito semplificato di cognizione, il codice diprocedura vigente ante riforma Cartabia all’art. 702-quaterprevedeva espressamente un termine di impugnazione di trentagiorni dalla comunicazione o dalla notificazione, mentre il nuovoart. 281-terdecies c. p. c. attualmente vigente dispone che “Lasentenza è impugnabile nei modi ordinari”. Dunque, poiché ilDecreto 5.5.2023 è stato comunicato con mera comunicazione dicancelleria, lo stesso può essere impugnato con opposizione ex art.170 d.P.R. 115/2002 entro il termine semestrale.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha da tempo statuito che ilprovvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spesedello Stato è impugnabile con la medesima procedura con cui siricorre contro il decreto di pagamento emesso a favoredell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese privateNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino e cioèl’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.Tale opposizione, per espressa previsione dell’art. 170 deld.P.R. n. 115/2002, “è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del2011” il quale al comma 1 attualmente vigente dispone: “Lecontroversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal ritosemplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dalpresente articolo”. Il rito semplificato di cognizione è normato dagliartt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. introdotti dalla riformaCartabia, e cioè dal d.lgs 10.10.2022 n. 149 come modificato dald.lgs 29.12.2022 n. 197, entrato in vigore il 28.2.2023.L’art. 281 terdecies c.p.c. (che, di fatto, sostituisce il citato art.702 quater c.p.c.) al comma 3 dispone: “La sentenza è impugnabilenei modi ordinari.” Dunque, se durante la vigenza dell’art. 702quater c.p.c., il combinato disposto di tale norma con l’art. 15 D.Lgs150/2011 determinava l’impugnabilità del provvedimento emessoex art. 170 DPR 115/2002 entro e non oltre 30 giorni, a seguitodell’abrogazione dell’art. 702 quater c.p.c., il combinato dispostotra il vigente art. 281terdecies c.p.c. e l’art. 15 D.Lgs 150/2011determina l’impugnabilità del provvedimento emesso ex art. 170DPR 115/2002 “nei modi ordinari” e cioè, in mancanza dinotificazione dello stesso, nei termini di cui all’art. 327 c.p.c. equindi entro sei mesi dalla comunicazione di cancelleria.Nel caso in esame, infatti, il decreto di revoca del patrocinio aspese dello Stato non è mai stato notificato, ma è stato solocomunicato dalla cancelleria al difensore della destinataria di talerevoca.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corted’Appello di Torino, nel procedimento disciplinato dal nuovo rito,“nel silenzio della previsione normativa di un termine perentorioper la sua proposizione”, ai fini dell’impugnazione si dovrebbe tenerconto dei “modi ordinari” di cui all’art. 281-terdecies c.p.c.1.2 Il ricorso è fondato.Preliminarmente deve osservarsi come questa Corte si siaorientata nel senso della sussistenza della legittimazione della partea proporre l’opposizione avverso il provvedimento di parzialerevoca del beneficio per modifica della situazione reddituale ex art.136, comma 3, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115 che ha effetto solodal momento dell’accertamento di tale modifica.Sul punto di recente si è detto che: In tema di patrocinio aspese dello Stato, va riconosciuta alla parte ammessa al beneficiola legittimazione ad impugnare il provvedimento di ammissione alfine di contestarne la decorrenza, trattandosi di parziale mancatoriconoscimento del beneficio con riferimento al periodo escluso, enon soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi,come tale spettante al solo difensore (Cass. Sez. 2, 14/03/2025, n.6888, Rv. 674535 - 01).1.3 Ciò premesso e venendo all’esame della questione circa iltermine per proporre l’opposizione a seguito della riforma del ritosommario deve osservarsi che, nella specie, risulta incontestatoche il decreto di parziale revoca dell’ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato opposto dalla ricorrente sia statoemesso successivamente all’entrata in vigore delle modifiche delcodice di procedura civile e, in particolare, dell’abrogazione del ritosommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis – 702 quater c.p.c.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026e l’introduzione del c.d. rito semplificato di cognizione di cui agliartt. 281 decies – 281 terdecies c.p.c.A seguito della riforma è stato modificato anche l’art. 15 deld.lgs. n. 150 del 2011 che, nell’attuale formulazione, così recita:Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal ritosemplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dalpresente articolo.La modifica nel senso sopra indicato è avvenuta ad operadell’art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art.52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022.A norma dell’art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022,come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre2022, n. 197, le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 149/2022 hannoeffetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano aiprocedimenti instaurati successivamente a tale data. Mentre, aiprocedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicanole disposizioni anteriormente vigenti.Nella specie la parziale revoca dell’ammissione al beneficio èavvenuta con decreto del maggio 2023 sicché il procedimento diopposizione è successivo all’entrata in vigore del nuovo ritosemplificato e del relativo regime impugnatorio.Ciò precisato in termini di disciplina applicabile rationetemporis deve ribadirsi in questa sede che: il provvedimento direvoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto aisensi dell’art. 136 d.p.r. 115/2002 è, sempre e soltanto, opponibilecon lo speciale procedimento del successivo art. 170 del medesimod.p.r. 115/2002 (Cass. Sez. 3, 22/07/2025, n. 20780, Rv. 675405Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026– 01 vedi anche Cass., 03/06/2020, n. 10487; Cass., 28/07/2020,n. n.16117; Cass., 06/12/2017, n. 29228).Come si è detto a seguito della riforma l’attuale testo dell’art.15 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che le controversie previstedall'articolo 170 d.P.R. n.115 del 2002 sono regolate dal ritosemplificato di cognizione che si caratterizza per essere unprocedimento che si conclude con sentenza, il cui regimeimpugnatorio è quello ordinario ex art. 281 terdecies c.p.c..Deve prendersi atto, pertanto, del venir meno del regime dideroga previsto dall’art. 702-quater c.p.c. che prevedeva ildecorrere del termine di trenta giorni dalla comunicazione onotificazione dell’ordinanza conclusiva.La norma abrogata, infatti, riconosceva un valore equivalentealla comunicazione di cancelleria del provvedimento che, invece,nel regime ordinario non è idonea a far decorrere i termini per leimpugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c.Si trattava, infatti, di una comunicazione avente un caratteredi palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamenteprevista dall’art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di unospecifico effetto (decorrenza del termine di appellabilità), che lanorma citata esclude invece espressamente (“… La comunicazionenon è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cuiall’art. 325.”).Nel regime precedente regolato dal rito sommario lacomunicazione dell’ordinanza aveva la finalità di veicolareun’informazione chiara e completa della decisione, nel suo testointegrale, ed era stata stabilita ex lege la equipollenza tra lacomunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art.136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua aNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026richiesta di parte). La giurisprudenza di legittimità aveva anchechiarito che il termine breve d'impugnazione non poteva farsidecorrere dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze didifesa della parte soccombente, essendole necessaria laconoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi asostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità(così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampiorichiamo di precedenti).Di conseguenza, alla luce del combinato disposto di cui agliartt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, aseguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione delrito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica delprovvedimento di revoca il termine per proporre opposizione inapplicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 dell’art. 15del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. èquello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione delprovvedimento ex art. 327 c.p.c.D’altra parte, anche nel regime precedente si era ritenutoapplicabile il termine lungo in caso di mancata comunicazione, puòrichiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: In caso diopposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore dicui all'art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termineimpugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la partecontumace che per quella costituita, ove non intervenga lacomunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene,infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, èidoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri distabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altriall'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass.Sez. 6, 17/10/2022, n. 30432, Rv. 665996 - 01).La tesi dell’Avvocatura dello Stato, nel pur apprezzabile sforzodi offrire un’interpretazione che segni una continuità con ilprecedente regime di impugnazione di tale tipologia diprovvedimenti, non può essere condivisa stante il tenore letteraledelle norme sopra citate. Peraltro, non è prospettabile unaquestione di costituzionalità stante la necessità di offrireinterpretazioni che assicurino, in conformità con il principio dieffettività della tutela giurisdizionale, un giusto punto di equilibriotra garanzia individuale e regole di accesso all'impugnazione,tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte EDU. Pertanto,non può ritenersi che il rimando al regime impugnatorio ordinariosia in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali,consentendo di bilanciare la suddetta esigenza funzionale di porreregole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo,da celebrare in tempi ragionevoli e realizzando un equilibratorapporto tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio dicertezza delle situazioni giuridiche.In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversacomposizione per l’esame nel merito dell’opposizione e all’esito perla regolamentazione delle spese del presente giudizio.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:PATROCINIO ADott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente  [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere  Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17238/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.499/2024 depositata il 28/05/2024.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrentel’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’amministrazionecontroricorrente;1. La Corte di Appello di Torino definiva le controversie riuniteR. G. nn. 552/2020 e 663/2020 per le quali in data 26.5.2020Alessandra Calì aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato.Con istanza depositata in data 28.2.2023 il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva la liquidazione del compenso (giàdimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115) pari ad € 2.900,00oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpa.La Corte d’Appello chiedeva alla parte di “documentarel’esistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato di [OSCURATO:PERSONA] sia all’epoca della proposizionedell’appello e del provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Torinodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia all’attualità, riservando all’esito di provvederesull’istanza proposta”.In ottemperanza a tale richiesta, la parte provvedeva allaproduzione di documenti tra i quali l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato del 2020, lo stato di famiglia ereddituale alla data del 7 aprile 2023; - in data 14.4.2023, adintegrazione di quanto depositato il 7 aprile u.s., non essendoancora disponibile il modello 730 precompilato relativo ai redditi2022, la parte provvedeva alla produzione di autocertificazione deiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026redditi 2022 e anche del 2023 sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA](precedentemente era stata depositata quella firmata dalla solaAlessandra Calì).2. La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 5 maggio 2023,dopo aver dato atto che, con riferimento ai redditi dell’appellanteAlessandra Calì relativi all’anno 2022, la parte aveva prodotto unprospetto riguardante i redditi della stessa per il 2022, revocava “ilpatrocinio a spese dello Stato a favore di [OSCURATO:PERSONA] dopo il 1°marzo 2022, confermando il beneficio fino a detta data”.3. In data 31 luglio 2023, tramite il difensore, la partechiedeva la revoca del decreto presidenziale del 5.5.2023, nonchéla conseguente caducazione della richiesta di pagamento delcontributo unificato, allegando il modello 730 precompilatodall’INPS.4. Con successivo decreto del 5.9.2023 la Prima Sezione Civiledella Corte d’Appello di Torino dichiarava tale istanza inammissibilein quanto “volta a provocare la revisione nel merito delprovvedimento di parziale revoca dell’ammissione al patrocinio aspese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], pur se sulla base di elementidocumentali che si assumono successivamente acquisiti” e non lamera correzione/modifica dello stesso;4.1 In data 19.9.2023 veniva chiesta la “riliquidazione” delcompenso (già dimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115)pari ad € 2.900,00 oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpae la conseguente modifica del ridetto Decreto Presidenziale5.5.2023 (doc. 11) ritenendo sufficiente la mera modifica (e non lacaducazione a seguito di impugnazione) del citato DecretoPresidenziale 5.5.2023 essendo sufficiente dare semplicementeNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026(reddito 2022) era stato successivamente documentato.4.2 Con decreto 29.9.2023 (doc. 12) la Prima Sezione Civiledella Corte d’Appello di Torino dichiarava anche tale istanzainammissibile in quanto “il provvedimento di revoca, ancheparziale, dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese delloStato non era “rebus sic stantibus”5. Alla luce di tali premesse, e stante il mancato decorso deitermini di legge, la parte impugnava il decreto 5.5.2023 di revocaparziale del beneficio del patrocinio a [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, chiedendol’ammissione della stessa al beneficio stesso per il periodosuccessivo al 2.03.2022.6. La Corte d’Appello, preliminarmente in rito, osservava comeil giudizio di opposizione fosse stato formalmente instaurato dallaparte secondo le modalità del c.d. nuovo rito Cartabia, ovvero aisensi dell’art. 281 decies c.p.c.Il provvedimento impugnato era stato emesso il 5.05.2023 edil ricorso risultava depositato il 6.11.2023, successivamente,all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a partire del28.02.2023.Da tale data decorreva, dunque, la possibilità di avvalersi delrito c.d. Cartabia, oggi disciplinato dagli artt. 281 novies e segg.per chiedere la revoca del decreto impugnato.Ciò posto, e dato che l’opposizione riguardavaincontrovertibilmente il solo decreto del 5.05.2023, ne andavadichiarata la inammissibilità, stante la sua tardiva proposizioneoltre il termine di legge.Infatti, l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 -rimedio estendibile anche al decreto in esame, emesso, ai sensiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - andava proposta entroil termine di trenta giorni stabilito generale per il riesame deiprovvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedurericonducibili allo schema del rito sommario. Nel silenzio dellaprevisione normativa di un termine perentorio per la suaproposizione, doveva richiamarsi (v. in proposito, Cass.20.11.2017 n. 27418) quanto statuito dalla Corte Costituzionalenella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale era stataritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, d.lgs. 10settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprimeva il termine diventi giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizioneal decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art.54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76cost..Nel contesto del medesimo arresto, il giudice delle Leggi avevapoi precisato che “l'attrazione dell'opposizione al decreto diliquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommariocomportava che il termine per la relativa proposizione fosse quellodi trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimentiadottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili alloschema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost.n. 234/2016). In applicazione di tale principio - sulla cui portatagenerale non aveva inciso la sottoposizione dell’odiernoprocedimento al c.d. rito Cartabia – doveva, dunque, ritenersi latardività del deposito del ricorso. Infatti, pur non essendovi provadella data della comunicazione, a cura della cancelleria, delprovvedimento impugnato – prova di cui era, peraltro, onerata laNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026parte ricorrente – tale data va collocata, sul piano logico, in datanon posteriore al 31.07.2023, giorno del deposito della primaistanza di revoca da parte della ricorrente. Quindi, tenuto conto delperiodo di sospensione dei termini feriali dal 1.08.2023 al31.08.2023, il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnatoentro il 30.09.2023; di contro, il deposito telematico del ricorsorisulta effettuato il 6.11.2023. Il ricorso è, dunque, inammissibile4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di un unico motivo.5. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.6. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.7. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 170d.P.R. 115/2002, art. 15 d.lgs 150/2011, art. 281-terdecies e art.327 c.p.cParte ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbiaerroneamente ritenuto tardiva l’opposizione contro un decreto direvoca del patrocinio a spese dello Stato proposta entro sei mesidalla pubblicazione dello stesso.Il ricorrente premette che l’opposizione di cui si discute perespressa previsione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 “èdisciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011” il quale al comma1 attualmente vigente dispone: “Le controversie previstedall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato dicognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026In sintesi sulla base di tale premessa la tesi del ricorrente èche la riforma del procedimento sommario mediante l’abrogazionedegli artt. 702-bis – 702-quater c.p.c. e l’introduzione del ritosemplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. ha comportato che il termine di trenta giorni perimpugnare l’ordinanza ex art. 702-ter decorrente dalla suacomunicazione o notificazione è stato sostituito dalla impugnazionenei modi ordinari prevista dall’art. 281-terdecies c.p.c.Di conseguenza nella specie la mera comunicazione delprovvedimento impugnato non sarebbe idonea a far decorrere iltermine per appellare l’ordinanza in quanto il rito semplificato fariferimento ai modi ordinari e la giurisprudenza ritiene la meracomunicazione inidonea a produrre l’effetto di decorrenza deltermine ex art. 325 c.p.c. essendo invece necessaria lanotificazione della sentenza (Cassazione n. 23526/2014).Con riferimento al rito semplificato di cognizione, il codice diprocedura vigente ante riforma Cartabia all’art. 702-quaterprevedeva espressamente un termine di impugnazione di trentagiorni dalla comunicazione o dalla notificazione, mentre il nuovoart. 281-terdecies c. p. c. attualmente vigente dispone che “Lasentenza è impugnabile nei modi ordinari”. Dunque, poiché ilDecreto 5.5.2023 è stato comunicato con mera comunicazione dicancelleria, lo stesso può essere impugnato con opposizione ex art.170 d.P.R. 115/2002 entro il termine semestrale.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha da tempo statuito che ilprovvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spesedello Stato è impugnabile con la medesima procedura con cui siricorre contro il decreto di pagamento emesso a favoredell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese privateNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino e cioèl’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.Tale opposizione, per espressa previsione dell’art. 170 deld.P.R. n. 115/2002, “è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del2011” il quale al comma 1 attualmente vigente dispone: “Lecontroversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal ritosemplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dalpresente articolo”. Il rito semplificato di cognizione è normato dagliartt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. introdotti dalla riformaCartabia, e cioè dal d.lgs 10.10.2022 n. 149 come modificato dald.lgs 29.12.2022 n. 197, entrato in vigore il 28.2.2023.L’art. 281 terdecies c.p.c. (che, di fatto, sostituisce il citato art.702 quater c.p.c.) al comma 3 dispone: “La sentenza è impugnabilenei modi ordinari.” Dunque, se durante la vigenza dell’art. 702quater c.p.c., il combinato disposto di tale norma con l’art. 15 D.Lgs150/2011 determinava l’impugnabilità del provvedimento emessoex art. 170 DPR 115/2002 entro e non oltre 30 giorni, a seguitodell’abrogazione dell’art. 702 quater c.p.c., il combinato dispostotra il vigente art. 281terdecies c.p.c. e l’art. 15 D.Lgs 150/2011determina l’impugnabilità del provvedimento emesso ex art. 170DPR 115/2002 “nei modi ordinari” e cioè, in mancanza dinotificazione dello stesso, nei termini di cui all’art. 327 c.p.c. equindi entro sei mesi dalla comunicazione di cancelleria.Nel caso in esame, infatti, il decreto di revoca del patrocinio aspese dello Stato non è mai stato notificato, ma è stato solocomunicato dalla cancelleria al difensore della destinataria di talerevoca.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corted’Appello di Torino, nel procedimento disciplinato dal nuovo rito,“nel silenzio della previsione normativa di un termine perentorioper la sua proposizione”, ai fini dell’impugnazione si dovrebbe tenerconto dei “modi ordinari” di cui all’art. 281-terdecies c.p.c.1.2 Il ricorso è fondato.Preliminarmente deve osservarsi come questa Corte si siaorientata nel senso della sussistenza della legittimazione della partea proporre l’opposizione avverso il provvedimento di parzialerevoca del beneficio per modifica della situazione reddituale ex art.136, comma 3, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115 che ha effetto solodal momento dell’accertamento di tale modifica.Sul punto di recente si è detto che: In tema di patrocinio aspese dello Stato, va riconosciuta alla parte ammessa al beneficiola legittimazione ad impugnare il provvedimento di ammissione alfine di contestarne la decorrenza, trattandosi di parziale mancatoriconoscimento del beneficio con riferimento al periodo escluso, enon soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi,come tale spettante al solo difensore (Cass. Sez. 2, 14/03/2025, n.6888, Rv. 674535 - 01).1.3 Ciò premesso e venendo all’esame della questione circa iltermine per proporre l’opposizione a seguito della riforma del ritosommario deve osservarsi che, nella specie, risulta incontestatoche il decreto di parziale revoca dell’ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato opposto dalla ricorrente sia statoemesso successivamente all’entrata in vigore delle modifiche delcodice di procedura civile e, in particolare, dell’abrogazione del ritosommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis – 702 quater c.p.c.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026e l’introduzione del c.d. rito semplificato di cognizione di cui agliartt. 281 decies – 281 terdecies c.p.c.A seguito della riforma è stato modificato anche l’art. 15 deld.lgs. n. 150 del 2011 che, nell’attuale formulazione, così recita:Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal ritosemplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dalpresente articolo.La modifica nel senso sopra indicato è avvenuta ad operadell’art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art.52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022.A norma dell’art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022,come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre2022, n. 197, le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 149/2022 hannoeffetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano aiprocedimenti instaurati successivamente a tale data. Mentre, aiprocedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicanole disposizioni anteriormente vigenti.Nella specie la parziale revoca dell’ammissione al beneficio èavvenuta con decreto del maggio 2023 sicché il procedimento diopposizione è successivo all’entrata in vigore del nuovo ritosemplificato e del relativo regime impugnatorio.Ciò precisato in termini di disciplina applicabile rationetemporis deve ribadirsi in questa sede che: il provvedimento direvoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto aisensi dell’art. 136 d.p.r. 115/2002 è, sempre e soltanto, opponibilecon lo speciale procedimento del successivo art. 170 del medesimod.p.r. 115/2002 (Cass. Sez. 3, 22/07/2025, n. 20780, Rv. 675405Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026– 01 vedi anche Cass., 03/06/2020, n. 10487; Cass., 28/07/2020,n. n.16117; Cass., 06/12/2017, n. 29228).Come si è detto a seguito della riforma l’attuale testo dell’art.15 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che le controversie previstedall'articolo 170 d.P.R. n.115 del 2002 sono regolate dal ritosemplificato di cognizione che si caratterizza per essere unprocedimento che si conclude con sentenza, il cui regimeimpugnatorio è quello ordinario ex art. 281 terdecies c.p.c..Deve prendersi atto, pertanto, del venir meno del regime dideroga previsto dall’art. 702-quater c.p.c. che prevedeva ildecorrere del termine di trenta giorni dalla comunicazione onotificazione dell’ordinanza conclusiva.La norma abrogata, infatti, riconosceva un valore equivalentealla comunicazione di cancelleria del provvedimento che, invece,nel regime ordinario non è idonea a far decorrere i termini per leimpugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c.Si trattava, infatti, di una comunicazione avente un caratteredi palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamenteprevista dall’art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di unospecifico effetto (decorrenza del termine di appellabilità), che lanorma citata esclude invece espressamente (“… La comunicazionenon è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cuiall’art. 325.”).Nel regime precedente regolato dal rito sommario lacomunicazione dell’ordinanza aveva la finalità di veicolareun’informazione chiara e completa della decisione, nel suo testointegrale, ed era stata stabilita ex lege la equipollenza tra lacomunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art.136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua aNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026richiesta di parte). La giurisprudenza di legittimità aveva anchechiarito che il termine breve d'impugnazione non poteva farsidecorrere dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze didifesa della parte soccombente, essendole necessaria laconoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi asostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità(così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampiorichiamo di precedenti).Di conseguenza, alla luce del combinato disposto di cui agliartt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, aseguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione delrito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica delprovvedimento di revoca il termine per proporre opposizione inapplicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 dell’art. 15del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. èquello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione delprovvedimento ex art. 327 c.p.c.D’altra parte, anche nel regime precedente si era ritenutoapplicabile il termine lungo in caso di mancata comunicazione, puòrichiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: In caso diopposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore dicui all'art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termineimpugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la partecontumace che per quella costituita, ove non intervenga lacomunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene,infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, èidoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri distabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altriall'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventiNumero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass.Sez. 6, 17/10/2022, n. 30432, Rv. 665996 - 01).La tesi dell’Avvocatura dello Stato, nel pur apprezzabile sforzodi offrire un’interpretazione che segni una continuità con ilprecedente regime di impugnazione di tale tipologia diprovvedimenti, non può essere condivisa stante il tenore letteraledelle norme sopra citate. Peraltro, non è prospettabile unaquestione di costituzionalità stante la necessità di offrireinterpretazioni che assicurino, in conformità con il principio dieffettività della tutela giurisdizionale, un giusto punto di equilibriotra garanzia individuale e regole di accesso all'impugnazione,tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte EDU. Pertanto,non può ritenersi che il rimando al regime impugnatorio ordinariosia in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali,consentendo di bilanciare la suddetta esigenza funzionale di porreregole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo,da celebrare in tempi ragionevoli e realizzando un equilibratorapporto tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio dicertezza delle situazioni giuridiche.In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversacomposizione per l’esame nel merito dell’opposizione e all’esito perla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 19 marzo 2026.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca [OSCURATO:PERSONA] OriliaP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 19 marzo 2026.Numero registro generale 17238/2024Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 7430/2026Data pubblicazione 28/03/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07430/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris