Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 19500/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con il dato normativo e di legittimità, atteso che in tema di trattamento sanzionatorio, il limite della pena della multa dettato dall'art. 24 cod. pen. non si applica alle pene pecuniarie proporzionali. (Fattispecie di condanna alla pena della multa di euro 7.500.000 per i reati di cui agli artt. 291 bis, 293 e 295 d.P.R. n. 43 del 1973 e 67 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972, quale entità superiore al limite massimo previsto dall'art. 24 cod. pen.). (Sez. 3 - n. 15511 del 27/02/2019 Rv. 275861 - 01).

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con il dato normativo e di legittimità, atteso che in tema di trattamento sanzionatorio, il limite della pena della multa dettato dall'art. 24 cod. pen. non si applica alle pene pecuniarie proporzionali. (Fattispecie di condanna alla pena della multa di euro 7.500.000 per i reati di cui agli artt. 291 bis, 293 e 295 d.P.R. n. 43 del 1973 e 67 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972, quale entità superiore al limite massimo previsto dall'art. 24 cod. pen.). (Sez. 3 - n. 15511 del 27/02/2019 Rv. 275861 - 01). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19500/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris