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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 14187/2026

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imata -2026 avverso la sentenza n.3051/2024 della CORTE D'APPELLO di1167 ROMA, depositata il 24/09/2024 R.G.N. 1256/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Roma ha dichiarato improcedibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per non averequesti depositato la prova della notifica del ricorso in appello,non essendo comparso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sebbene laCorte, proprio su richiesta dell’appellante, avesse anticipato atale data l’udienza originariamente fissata per il gioNurmneoro registro generale 178/2025Numero sezionale 1167/202615.7.2025, e sebbene il predetto avesse ricevuto Nurmiteuroa dli era ccolta generale 14187/2026comunicazione della nuova data, come da certificazione estrattDaat a pubblicazione 14/05/2026dal Sicid.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La societàIgiene [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza con riferimento agliartt. 181, 309, 348 e 436 bis c.p.c., per erronea declaratoria diimprocedibilità dell’appello.La difesa del ricorrente allega: di essersi regolarmente costituitonel giudizio di appello mediante deposito del ricorso il13.5.2024; di avere eseguito il 12.6.2024 la notifica del ricorsoe del decreto di fissazione nei confronti dell’appellato, a mezzopec inviata al difensore domiciliatario; che, su propria richiesta,l’udienza di discussione è stata anticipata alla data del24.9.2024; che il 25.6.2024 la parte appellata ha depositatoistanza di visibilità del fascicolo telematico ed allegato la procurarilasciata al difensore per la costituzione in giudizio; che ilverbale d’udienza dinanzi alla Corte d’appello è stato aperto il24.9.2024 alle 9.45 e chiuso alle ore 9.47, prima del suo arrivoin aula avvenuto alle 9.48.Deduce la violazione degli artt. 181, 309 e 348 c.p.c. cheimponevano alla Corte d’appello, a fronte della mancatacomparizione, alla prima udienza, del ricorrente anteriormentecostituito, di disporre un rinvio della causa.Assume che, a causa della breve durata dell’udienzaN umderio registro generale 178/2025Numero sezionale 1167/2026trattazione, gli è stata preclusa la possibilità di deposNituamreero dli ara ccolta generale 14187/2026prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla controparte; che Dialt a pubblicazione 14/05/2026ruolo d’udienza contemplava otto procedimenti fissatinell’intervallo tra le 9.30 e le 9.45 e quella in oggetto era lasesta.Censura la dichiarazione di improcedibilità dell’appello esostiene che, una volta costituito l’appellante mediante depositodel ricorso in cancelleria, ogni vizio della notifica del ricorso edel relativo decreto di fissazione non si comunicaall’impugnazione ormai perfezionata ma impone al giudice cherilevi un vizio della notifica di indicarlo all’appellante, ex art. 421c.p.c., e assegnare allo stesso un termine per provvedere allarinnovazione della notifica del ricorso e del decreto, concontestuale rinvio ad altra udienza; che l’improcedibilitàconsegue solo all’inadempimento del citato obbligo di notificanel termine appositamente concesso.2.

Il motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2.1.

Questa Corte ha, anche di recente (v.

Cass. n. 33353 del2024), affermato che la previsione di cui al secondo commadell’art. 348 c.p.c. – in virtù della quale se l’appellante noncompare alla prima udienza, benché si sia anteriormentecostituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia lacausa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dacomunicazione all’appellante - si applica anche alle controversieindividuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, nonostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principicui essa si ispira; ne consegue che, anche in tali controversie,la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di cui all’art.437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, maimpone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modiprevisti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizionecomporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Ncuomesrìo registro generale 178/2025Numero sezionale 1167/2026Cass.

Sez.

L, 28/12/2021, n. 41733).

Tale principio, che Nsuim peroo ndi era ccolta generale 14187/2026in continuità con un consolidato indirizzo espresso sul punto (frDaat a pubblicazione 14/05/2026molte, [OSCURATO:PERSONA]. 6-L, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2816; Cass. Sez.

L,04/03/2011, n. 5238; Cass. Sez.

L, 05/05/2001, n. 6326; Cass.Sez.

U, 25/05/1993, n. 5839), è stato ribadito superando unaopposta e minoritaria soluzione ermeneutica (v.

Cass. Sez.

L,03/07/2018, n. 17368).La sentenza n. 33353 del 2024 ha posto in evidenza, incontinuità con i precedenti dalla stessa richiamati, comel’appellante nel rito lavoro si costituisce con il deposito delricorso (pertanto, anteriormente all’udienza) e che nessunanorma, neppure del rito speciale, impone la necessità didepositare la prova della notifica del ricorso prima dell’udienza,non potendosi, pertanto, accedere ad interpretazioni cheespongano la parte a conseguenze sanzionatorie, sul pianoprocessuale, diverse da quelle espressamente previste; hainvocato, a sostegno della lettura adottata, anche la cogentevalorizzazione del principio di effettività della difesa, di cuiall’art. 24 Cost. ed agli artt. 6 CEDU e 6 TUE, sottolineando cheil principio del giusto processo, di cui all’art. 111, secondocomma, Cost., impone non solo il rispetto dei tempi ma anchela tendente finalizzazione ad una decisione di merito (Cass. Sez.L, 01/08/2013, n. 18410).

La soluzione adottata risultapienamente rispettosa dell’indirizzo aperto da Cass. Sez.

U,30/07/2008, n. 20604, in virtù del quale nel rito del lavorol’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previstodalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorsodepositato e del decreto di fissazione dell’udienza non siaavvenuta, non essendo consentito - alla stregua diun’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dalprincipio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.Numero registro generale 178/2025111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex artN. umero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14187/2026421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio peDrat a pubblicazione 14/05/2026provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod.proc. civ.

Diversa è invece l’ipotesi in cui la notificazione siaavvenuta e solo se ne ravvisi un vizio2.2.

Nella fattispecie oggetto di causa, dalla stessa sentenzad’appello emerge che l’improcedibilità è stata dichiarata allaprima udienza, senza disporre il rinvio previsto dall’art. 2348cpv. c.p.c., così impedendo alla parte appellante di provarel’avvenuta tempestiva notifica del ricorso e del decreto difissazione dell’udienza.Posto che parte ricorrente ha assunto e provato - come questaCorte ha accertato attraverso l’esame diretto degli atti (doc. 4)consentitole a fronte della denuncia di un error in procedendo erispetto al quale il giudice di legittimità è anche giudice del“fatto” - di aver regolarmente eseguito la notificazione delricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza fissataex art. 435 cod. proc. civ., risulta integrata la dedotta violazionedell’art. 348, secondo comma, c.p.c.2.3.

In accoglimento del ricorso, deve quindi cassarsi lasentenza impugnata, con rinvio della causa alla medesima Corted’appello, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 178/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14187/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imata -2026 avverso la sentenza n.3051/2024 della CORTE D'APPELLO di1167 ROMA, depositata il 24/09/2024 R.G.N. 1256/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato improcedibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per non averequesti depositato la prova della notifica del ricorso in appello,non essendo comparso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sebbene laCorte, proprio su richiesta dell’appellante, avesse anticipato atale data l’udienza originariamente fissata per il gioNurmneoro registro generale 178/2025Numero sezionale 1167/202615.7.2025, e sebbene il predetto avesse ricevuto Nurmiteuroa dli era ccolta generale 14187/2026comunicazione della nuova data, come da certificazione estrattDaat a pubblicazione 14/05/2026dal Sicid.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La societàIgiene [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza con riferimento agliartt. 181, 309, 348 e 436 bis c.p.c., per erronea declaratoria diimprocedibilità dell’appello.La difesa del ricorrente allega: di essersi regolarmente costituitonel giudizio di appello mediante deposito del ricorso il13.5.2024; di avere eseguito il 12.6.2024 la notifica del ricorsoe del decreto di fissazione nei confronti dell’appellato, a mezzopec inviata al difensore domiciliatario; che, su propria richiesta,l’udienza di discussione è stata anticipata alla data del24.9.2024; che il 25.6.2024 la parte appellata ha depositatoistanza di visibilità del fascicolo telematico ed allegato la procurarilasciata al difensore per la costituzione in giudizio; che ilverbale d’udienza dinanzi alla Corte d’appello è stato aperto il24.9.2024 alle 9.45 e chiuso alle ore 9.47, prima del suo arrivoin aula avvenuto alle 9.48.Deduce la violazione degli artt. 181, 309 e 348 c.p.c. cheimponevano alla Corte d’appello, a fronte della mancatacomparizione, alla prima udienza, del ricorrente anteriormentecostituito, di disporre un rinvio della causa.Assume che, a causa della breve durata dell’udienzaN umderio registro generale 178/2025Numero sezionale 1167/2026trattazione, gli è stata preclusa la possibilità di deposNituamreero dli ara ccolta generale 14187/2026prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla controparte; che Dialt a pubblicazione 14/05/2026ruolo d’udienza contemplava otto procedimenti fissatinell’intervallo tra le 9.30 e le 9.45 e quella in oggetto era lasesta.Censura la dichiarazione di improcedibilità dell’appello esostiene che, una volta costituito l’appellante mediante depositodel ricorso in cancelleria, ogni vizio della notifica del ricorso edel relativo decreto di fissazione non si comunicaall’impugnazione ormai perfezionata ma impone al giudice cherilevi un vizio della notifica di indicarlo all’appellante, ex art. 421c.p.c., e assegnare allo stesso un termine per provvedere allarinnovazione della notifica del ricorso e del decreto, concontestuale rinvio ad altra udienza; che l’improcedibilitàconsegue solo all’inadempimento del citato obbligo di notificanel termine appositamente concesso.2. Il motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2.1. Questa Corte ha, anche di recente (v. Cass. n. 33353 del2024), affermato che la previsione di cui al secondo commadell’art. 348 c.p.c. – in virtù della quale se l’appellante noncompare alla prima udienza, benché si sia anteriormentecostituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia lacausa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dacomunicazione all’appellante - si applica anche alle controversieindividuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, nonostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principicui essa si ispira; ne consegue che, anche in tali controversie,la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di cui all’art.437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, maimpone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modiprevisti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizionecomporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Ncuomesrìo registro generale 178/2025Numero sezionale 1167/2026Cass. Sez. L, 28/12/2021, n. 41733). Tale principio, che Nsuim peroo ndi era ccolta generale 14187/2026in continuità con un consolidato indirizzo espresso sul punto (frDaat a pubblicazione 14/05/2026molte, [OSCURATO:PERSONA]. 6-L, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2816; Cass. Sez. L,04/03/2011, n. 5238; Cass. Sez. L, 05/05/2001, n. 6326; Cass.Sez. U, 25/05/1993, n. 5839), è stato ribadito superando unaopposta e minoritaria soluzione ermeneutica (v. Cass. Sez. L,03/07/2018, n. 17368).La sentenza n. 33353 del 2024 ha posto in evidenza, incontinuità con i precedenti dalla stessa richiamati, comel’appellante nel rito lavoro si costituisce con il deposito delricorso (pertanto, anteriormente all’udienza) e che nessunanorma, neppure del rito speciale, impone la necessità didepositare la prova della notifica del ricorso prima dell’udienza,non potendosi, pertanto, accedere ad interpretazioni cheespongano la parte a conseguenze sanzionatorie, sul pianoprocessuale, diverse da quelle espressamente previste; hainvocato, a sostegno della lettura adottata, anche la cogentevalorizzazione del principio di effettività della difesa, di cuiall’art. 24 Cost. ed agli artt. 6 CEDU e 6 TUE, sottolineando cheil principio del giusto processo, di cui all’art. 111, secondocomma, Cost., impone non solo il rispetto dei tempi ma anchela tendente finalizzazione ad una decisione di merito (Cass. Sez.L, 01/08/2013, n. 18410). La soluzione adottata risultapienamente rispettosa dell’indirizzo aperto da Cass. Sez. U,30/07/2008, n. 20604, in virtù del quale nel rito del lavorol’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previstodalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorsodepositato e del decreto di fissazione dell’udienza non siaavvenuta, non essendo consentito - alla stregua diun’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dalprincipio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.Numero registro generale 178/2025111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex artN. umero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14187/2026421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio peDrat a pubblicazione 14/05/2026provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod.proc. civ. Diversa è invece l’ipotesi in cui la notificazione siaavvenuta e solo se ne ravvisi un vizio2.2. Nella fattispecie oggetto di causa, dalla stessa sentenzad’appello emerge che l’improcedibilità è stata dichiarata allaprima udienza, senza disporre il rinvio previsto dall’art. 2348cpv. c.p.c., così impedendo alla parte appellante di provarel’avvenuta tempestiva notifica del ricorso e del decreto difissazione dell’udienza.Posto che parte ricorrente ha assunto e provato - come questaCorte ha accertato attraverso l’esame diretto degli atti (doc. 4)consentitole a fronte della denuncia di un error in procedendo erispetto al quale il giudice di legittimità è anche giudice del“fatto” - di aver regolarmente eseguito la notificazione delricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza fissataex art. 435 cod. proc. civ., risulta integrata la dedotta violazionedell’art. 348, secondo comma, c.p.c.2.3. In accoglimento del ricorso, deve quindi cassarsi lasentenza impugnata, con rinvio della causa alla medesima Corted’appello, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 178/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14187/2026Data pubblicazione 14/05/2026
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