CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 40066/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di Tribunale del riesame, per quanto qui rileva, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bresciain data 2 maggio 2025 , che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazioneil suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, stringato motivo di impugnazione, con cuilamenta, sotto il profilo della violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., l’insussistenza della gravità indiziaria, per come illustrata nel provvedimento genetico. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi insuperabilmente generici, laddove non muove in concreto alcuna censura specifica all’ordinanza impugnatae incentra le proprie brevi riflessioni solo sull’apparato motivazionale del provvedimento genetico. 4. Dalla declaratoria di inammissibilitàdiscende, ai sensi dell ’ art . 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidataequitativamente, v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo . 5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 novembre 2025.