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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35559/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30904/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15; –ricorrenti – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA]Agordo, rappresentatoe difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Milena e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] extracontrattuale —Cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) –Fatto colposo del danneggiato — Caso fortuito – Configurabilità — Presupposti — [OSCURATO:PERSONA] di Belluno, rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 46 ; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studioin Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza dellaCorte di a ppello di Venezia n. 2443 /20 2 1 , depositata il28 settembre 202 1 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che — giudicando in contraddittorio anche con la Provincia di Belluno, chiamata in causa dal convenuto, e con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiamate in causa dalla Provincia —aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Gian FrancoPancin contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Agordo per i danni subiti a seguito dell’incidente loro occorso in data 26 agosto 2019 , in ora diurna, allorquando, mentre percorrevano un marciapiede di nuova costruzione che conduce al centro del paese, [OSCURATO:PERSONA] era inciampata a causa di un abbassamento della soletta del marciapiede, che creava un pericoloso gradino non visibile, ed era rovinata a terra , coinvolgendo nella caduta il marito [OSCURATO:PERSONA] che le camminava al fianco.

Conformemente al primo giudice ha ritenuto, la Corte lagunare, che l’evento fosse causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta della Trolese , tale da configurare « caso fortuito » escludente la responsabilità dell’ente.

Ha in tal senso, in particolare , rilevato che « dalle fotografie dimesse risulta di tutta evidenza che il dislivello creato era di altezza estremamente contenuta, non certo un gradino, ed era comunque ben visibile proprio per l’assenza di altre deformazioni dell’asfalto, oltre che per il cambio di colore di quest’ultimo.

Esso quindi non solo era assolutamente visibile ed evitabile, ma era privo di alcuna intrinseca obiettiva pericolosità, ed era quindi percepibile ove fosse stata posta adeguata attenzione da parte dei pedoni».

2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resist ono il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Agordo, la Provincia di Belluno e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., depositando separati controricorsi.

L’altra intimata non svolge difese nella presente sede.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

I ricorrenti e tutti i controricorrenti ha nno depositato memori e; con la propria memoria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della copia notificata della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano «violazione ed erronea applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3) errata e contraddittoria motivazione della sentenza».

1.1. Censurano, anzitutto , l’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nell’occorso tenuto una condotta imprudente.

Facendo riferimento alle foto acquisite e alle dichiarazioni testimoniali, deducono che «le dimensioni esigue del dislivello, la mancanza di segnaletica, il b uono stato della superficie del marciapiede percorso fino a quel momento e l'omogeneità della colorazione del manto sono tutti fattori che hanno reso il gradino un'insidia imprevedibile perché di fatto difficilmente visibile durante una normale passeggiata».

Rimarcano che nell’occorso essi «stavano passeggiando sul marciapiede nel pieno rispetto del corretto e normale utilizzo di quel bene pubblico, che fino a quel punto era inbuono stato, quindi non vi era alcuna allerta particolare, compliceanche l'assenza di qualsivoglia segnalazione e l'omogeneità della colorazione e del materiale del manto prima e dopo il dislivello».

Argomentano che «l a diligenza normalmente richiesta ad un pedone non può certoconsistere nel camminare con il capo chino e lo sguardo fisso a terra alla ricerca di possibili insidie da evitare, soprattutto in situazioni come quella in discussione in cui per l'effettivo stato dei luoghi fino aquel momento attraversati, gli attori facevano legittimo affidamento sulla mancanza di alcuna in sidia o pericolo».

1.2. Sotto altro profilo lamentano che «il Tribunale di Belluno ha escluso la responsabilità dei convenuti sulla base della circostanza del caso fortuito rinvenibile unicamente nella condotta degli odierni attori, ritenuta negligente, senza esaminare se quella condotta in concreto potesse ritenersi da parte del custode imprevedibile, eccezionale o anomala».

Osservano che non può prescindersi dalla valutazione anche di quest'ultimo aspetto idoneo ad integrare il fortuito, perché altrimenti «si andrebbe incontro ad un paradosso che svuoterebbe la responsabilità del custode: se la condotta della vittima è prudente, essa è in grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, nessun danno potrebbe mai verificarsi, sicché in questo caso la responsabilità del custode stesso mai potrebbe sorgere; se, invece, la condotta della vittima è imprudente, tale imprudenza escluderebbe di per sé la responsabilità del custode, la quale anche in questo caso mai potrebbe perciò sorgere».

Richiamati i precedenti di Cass. n. 25837 del 2017 e n. 2481 del 2018, deducono che «il fortuito è la combinazione della negligenza del danneggiato e della imprevedibilità di quella condottada parte del custode intesi come due elementi distinti ed eterogenei, il primo riguardante il soggetto danneggiato ed il secondo riguardante il custode.

Quanto al secondo, va compiuto un giudizio ex ante per valutare se il custode potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia».

Concludono pertanto rilevando che, nel caso di specie, «non vi è stata alcuna imprevedibilità nella condotta dei danneggiati, non può ritenersi provato uno dei due componenti indispensabili della categoria del "caso fortuito", e la sentenza di primo grado impugnata dovrà essere completamente riformata».

2. È fondata l’eccezione, di rilievo pregiudiziale, sollevata in memoria da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. — e comunque rilevabile anche d’ufficio — di im procedibilità del ricorso , a causa del mancato deposito, da parte dei ricorrent i , unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, in ricorso, essere stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 7 ottobre 2021), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ..

La produzione di tale relata non è del resto nemmeno annunciata in ricorso, in calce al quale si indica tra gli allegati solo, al num. 1, la «copia autentica della sentenza impugnata». [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla verifica degli atti presenti nel fascicolo dei ricorrenti, anche di quelli prodotti per via telematica, ma vi ha rinvenuto solo, per l’appunto, la copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico,ma non anche alcuna relata della notifica.

Né alcuna documentazione al riguardo risulta prodotta dai controricorrenti.

Ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 3 dicembre 2021 , oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (28 settembre 2021).

3. In tale contesto va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per le ragioni qui di seguito esposte.

3.1. Secondo il tradizionale e consolidato orientamento di questa Corte, «la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione» (Cass. Sez.

U. n. 9005 del 16/04/2009; conff., ex multis , Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015).

3.2. Con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art.369 c.p.c., comma secondo, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez.

U. n. 10648 del 02/05/2017).

3.3. È stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l'acquisizione, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751; 15/09/2017, n. 21386).

3.4. Da ultimo, sul punto, sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, chiarendo che «nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo p.e.c.), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» C ass.

Sez.

U . n. 21349 del 06/07/2022 »: con riferimento a tale ultima precisazione è appena il caso di rilevare che, nel caso in esame, trattandosi di giudizio ordinario di cognizione piena, la legge non dispone la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ai fini del decorso del termine breve per impugnare.

3.5. Alla luce di tali interventi l'orientamento in questione può così essere riassunto: a) l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso; b) l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (ciò però nel solo caso, nella specie come detto non ricorrente, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato prevedendo che da tale adempimento decorra il termine breve per impugnare exart. 325 c.p.c.); e) l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013).

3.6. Tale indirizzo non è in contrasto, ma anzi è confermato dalle due note pronunce delle Sezioni Uni te in materia , rispettivamente, di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez.

U. n. 22438 del 24/09/2018) e di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez.

U. n. 8312 del 25/03/2019).

Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e depositati in copia cartacea mancante tuttavia di asseverazione di conformità all’originale digitale.

In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente: a) è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica.

3.7. È dunque evidente che, in entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità della copia notificata del ricorso o della sentenza impugnata depositata dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell'attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata).

3.8. Per analoghe considerazioni non può nella specie assum ere rilievo la circostanza che il deposito della sentenza sia avvenuto in modalità telematiche in epoca in cui tale modalità risultava consentita ad ogni effetto.

L’attivazione del deposito telematico in cassazione dopo il 31 marzo 2021 ( giusta provvedimen to del Direttore Generale della D.G.S.I.A. in data 27 gennaio 2021, adottato nel contesto della legislazione emergenziale, ai sensi dell’art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), esonera infatti i difensori che ─ come nella specie ─ si avvalgano di tale modalità di deposito (ancora meramente facoltativa) dall’onere di depositare copia analogica del ricorso e della relata di notifica telematica asseverata conforme all’originale informatico ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1 - ter , legge 21 gennaio 1994, n. 53, ma non certo dall’onere di documentare, sia pure in formato digitale, tale notifica e i relativi messaggi p.e.c..

E nella specie, giova ribadire, quel che non risulta depositata, neppure in via telematica, non è (solo) l’attestazione di conformità ma proprio la relata di notifica e i relativi messaggi p.e.c..

4. Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, la Corte andava posta nelle condizioni di determinare ex actis — e, dunque, attraverso il deposito di copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione —la data di effettiva notifica della menzionata sentenza, onde autonomamente verificare la tempestività dell'impugnazione, senza che possa supplire al difetto di produzione la mancata contestazione della parte controricorrente, che — come noto — può riguardare esclusivamente i fatti e non anche le vicende processuali.

6. Dall'esame del fascicolo di causa, come detto (v. supra§ 2), si evince che i ricorrenti non ha nno depositato, nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell'art.369 c.p.c., comma 1), e, peraltro, nemmeno dopo, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica.

Inoltre, il ricorso è stato notificato a mezzo posta solo in data 3 dicembre 2021, sicché a quella data era già decorso il termine breve di impugnazione (sessanta giorni) dalla data di deposito della sentenza impugnata (avvenuto il 28 settembre 2021) e non può pertanto invocarsi, come detto, la c.d. prova di resistenza (v.

Cass.10/07/2013, n. 17066).

7. Può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a pronuncia di inammissibilità.

L’unico motivo che ne è posto a fondamento è infatti inammissibile con riferimento ad entrambe le due sub-censure in esso articolate.

7.1. La prima di essa si risolve in una contestazione della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale circa, da un lato, la piena visibilità ed evitabilità del piccolo dislivello del terreno e, dall’altro, correlativamente, circa il carattere disattento della condotta.

Contestazione svolt a attraverso la mera oppositiva prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova ed in termini certamente estranei al solo sindacato consentito in questa sede, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.).

7.2. La seconda lo è perché la censura, in punto di diritto, non si misura con le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, ma anzi espressamente, e ripetutamente, è diretta, inammissibilmente, nei confronti della sentenza di primo grado (verosimilmente per effetto di una mera riproposizione, con malaccorto copia-incolla, dei motivi di gravame già sul punto svolti con l’atto di appello, tanto che l’illustrazione del motivo si conclude con l’affermazione che, alla luce degli argomenti di critica svolti, «… la sentenza di primo grado impugnata dovrà essere completamente riformata»).

7.3. Può comunque soggiungersi che, quand’anche riferibile alla sentenza d’appello, la censura avrebbe dovuto dirsi comunque infondata.

Come è noto, i più avanzati approdi della riflessione giurisprudenziale di questa Corte, sul tema della responsabilità per i danni da cosa in custodia (art. 2051 cod. civ.) sono in atto rappresentati dalle ordinanze della Terza Sezione Civile 1 febbraio 2018, nn. 2477 - 2483, nelle quali si sono stabilit i i seguenti principi, cui da ultimo ha prestato avallo anche Cass. Sez.

U. n. 20943 del 30/06/2022: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

7.4. La più recente evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, ulteriormente chiarendo la portata ed il significato di tale ultimo principio, ha ormai più volte rimarcato che: —i n tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove i l danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come «caso fortuito» e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v.

Cass. 16/02/2021, n. 4035); —la eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (v.

Cass. 31/10/2017, n. 25837; v. anche Cass. n. 26524 del 20/11/2020); — stabilire s e una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse o meno imprevedibile e non prevenibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito.

7.5. Tutto ciò premesso, va però rilevato che,nel c aso di specie , tale valutazione deve ritenersi operata nel primo senso (ossia nel senso della imprevedibilità ed eccezionalità della condotta dell’utente della strada) dal giudice a quo , sia pure indirettamente o per implicito, là dove rileva che il dislivello in questione consisteva in realtà in una «modesta discontinuità dell’asfalto presente sul marciapiede», «di altezza estremamente contenuta, non certo un gradino», «privo di alcuna intrinseca obiettiva pericolosità».

Appare chiaramente implicitain queste considerazioni l’esclusione che la condotta della danneggiata potesse considerarsi «un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» e, a fortiori, che tale potesse poi considerarsi la caduta del suo accompagnatore in quanto neppure determinata da inciampo ma solo dal trascinamento nella caduta della moglie.

8. Il ricorso deve essere in definitivadichiarato improcedibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore de i controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno in Euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30904/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15; –ricorrenti – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA]Agordo, rappresentatoe difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Milena e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] extracontrattuale —Cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) –Fatto colposo del danneggiato — Caso fortuito – Configurabilità — Presupposti — [OSCURATO:PERSONA] di Belluno, rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 46 ; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studioin Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza dellaCorte di a ppello di Venezia n. 2443 /20 2 1 , depositata il28 settembre 202 1 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che — giudicando in contraddittorio anche con la Provincia di Belluno, chiamata in causa dal convenuto, e con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiamate in causa dalla Provincia —aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Gian FrancoPancin contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Agordo per i danni subiti a seguito dell’incidente loro occorso in data 26 agosto 2019 , in ora diurna, allorquando, mentre percorrevano un marciapiede di nuova costruzione che conduce al centro del paese, [OSCURATO:PERSONA] era inciampata a causa di un abbassamento della soletta del marciapiede, che creava un pericoloso gradino non visibile, ed era rovinata a terra , coinvolgendo nella caduta il marito [OSCURATO:PERSONA] che le camminava al fianco. Conformemente al primo giudice ha ritenuto, la Corte lagunare, che l’evento fosse causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta della Trolese , tale da configurare « caso fortuito » escludente la responsabilità dell’ente. Ha in tal senso, in particolare , rilevato che « dalle fotografie dimesse risulta di tutta evidenza che il dislivello creato era di altezza estremamente contenuta, non certo un gradino, ed era comunque ben visibile proprio per l’assenza di altre deformazioni dell’asfalto, oltre che per il cambio di colore di quest’ultimo. Esso quindi non solo era assolutamente visibile ed evitabile, ma era privo di alcuna intrinseca obiettiva pericolosità, ed era quindi percepibile ove fosse stata posta adeguata attenzione da parte dei pedoni». 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resist ono il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Agordo, la Provincia di Belluno e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., depositando separati controricorsi. L’altra intimata non svolge difese nella presente sede. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. I ricorrenti e tutti i controricorrenti ha nno depositato memori e; con la propria memoria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della copia notificata della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano «violazione ed erronea applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3) errata e contraddittoria motivazione della sentenza». 1.1. Censurano, anzitutto , l’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nell’occorso tenuto una condotta imprudente. Facendo riferimento alle foto acquisite e alle dichiarazioni testimoniali, deducono che «le dimensioni esigue del dislivello, la mancanza di segnaletica, il b uono stato della superficie del marciapiede percorso fino a quel momento e l'omogeneità della colorazione del manto sono tutti fattori che hanno reso il gradino un'insidia imprevedibile perché di fatto difficilmente visibile durante una normale passeggiata». Rimarcano che nell’occorso essi «stavano passeggiando sul marciapiede nel pieno rispetto del corretto e normale utilizzo di quel bene pubblico, che fino a quel punto era inbuono stato, quindi non vi era alcuna allerta particolare, compliceanche l'assenza di qualsivoglia segnalazione e l'omogeneità della colorazione e del materiale del manto prima e dopo il dislivello». Argomentano che «l a diligenza normalmente richiesta ad un pedone non può certoconsistere nel camminare con il capo chino e lo sguardo fisso a terra alla ricerca di possibili insidie da evitare, soprattutto in situazioni come quella in discussione in cui per l'effettivo stato dei luoghi fino aquel momento attraversati, gli attori facevano legittimo affidamento sulla mancanza di alcuna in sidia o pericolo». 1.2. Sotto altro profilo lamentano che «il Tribunale di Belluno ha escluso la responsabilità dei convenuti sulla base della circostanza del caso fortuito rinvenibile unicamente nella condotta degli odierni attori, ritenuta negligente, senza esaminare se quella condotta in concreto potesse ritenersi da parte del custode imprevedibile, eccezionale o anomala». Osservano che non può prescindersi dalla valutazione anche di quest'ultimo aspetto idoneo ad integrare il fortuito, perché altrimenti «si andrebbe incontro ad un paradosso che svuoterebbe la responsabilità del custode: se la condotta della vittima è prudente, essa è in grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, nessun danno potrebbe mai verificarsi, sicché in questo caso la responsabilità del custode stesso mai potrebbe sorgere; se, invece, la condotta della vittima è imprudente, tale imprudenza escluderebbe di per sé la responsabilità del custode, la quale anche in questo caso mai potrebbe perciò sorgere». Richiamati i precedenti di Cass. n. 25837 del 2017 e n. 2481 del 2018, deducono che «il fortuito è la combinazione della negligenza del danneggiato e della imprevedibilità di quella condottada parte del custode intesi come due elementi distinti ed eterogenei, il primo riguardante il soggetto danneggiato ed il secondo riguardante il custode. Quanto al secondo, va compiuto un giudizio ex ante per valutare se il custode potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia». Concludono pertanto rilevando che, nel caso di specie, «non vi è stata alcuna imprevedibilità nella condotta dei danneggiati, non può ritenersi provato uno dei due componenti indispensabili della categoria del "caso fortuito", e la sentenza di primo grado impugnata dovrà essere completamente riformata». 2. È fondata l’eccezione, di rilievo pregiudiziale, sollevata in memoria da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. — e comunque rilevabile anche d’ufficio — di im procedibilità del ricorso , a causa del mancato deposito, da parte dei ricorrent i , unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, in ricorso, essere stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 7 ottobre 2021), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ.. La produzione di tale relata non è del resto nemmeno annunciata in ricorso, in calce al quale si indica tra gli allegati solo, al num. 1, la «copia autentica della sentenza impugnata». [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla verifica degli atti presenti nel fascicolo dei ricorrenti, anche di quelli prodotti per via telematica, ma vi ha rinvenuto solo, per l’appunto, la copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico,ma non anche alcuna relata della notifica. Né alcuna documentazione al riguardo risulta prodotta dai controricorrenti. Ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 3 dicembre 2021 , oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (28 settembre 2021). 3. In tale contesto va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per le ragioni qui di seguito esposte. 3.1. Secondo il tradizionale e consolidato orientamento di questa Corte, «la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 9005 del 16/04/2009; conff., ex multis , Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015). 3.2. Con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art.369 c.p.c., comma secondo, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017). 3.3. È stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l'acquisizione, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751; 15/09/2017, n. 21386). 3.4. Da ultimo, sul punto, sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, chiarendo che «nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo p.e.c.), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» C ass. Sez. U . n. 21349 del 06/07/2022 »: con riferimento a tale ultima precisazione è appena il caso di rilevare che, nel caso in esame, trattandosi di giudizio ordinario di cognizione piena, la legge non dispone la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ai fini del decorso del termine breve per impugnare. 3.5. Alla luce di tali interventi l'orientamento in questione può così essere riassunto: a) l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso; b) l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (ciò però nel solo caso, nella specie come detto non ricorrente, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato prevedendo che da tale adempimento decorra il termine breve per impugnare exart. 325 c.p.c.); e) l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013). 3.6. Tale indirizzo non è in contrasto, ma anzi è confermato dalle due note pronunce delle Sezioni Uni te in materia , rispettivamente, di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018) e di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e depositati in copia cartacea mancante tuttavia di asseverazione di conformità all’originale digitale. In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente: a) è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica. 3.7. È dunque evidente che, in entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità della copia notificata del ricorso o della sentenza impugnata depositata dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell'attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata). 3.8. Per analoghe considerazioni non può nella specie assum ere rilievo la circostanza che il deposito della sentenza sia avvenuto in modalità telematiche in epoca in cui tale modalità risultava consentita ad ogni effetto. L’attivazione del deposito telematico in cassazione dopo il 31 marzo 2021 ( giusta provvedimen to del Direttore Generale della D.G.S.I.A. in data 27 gennaio 2021, adottato nel contesto della legislazione emergenziale, ai sensi dell’art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), esonera infatti i difensori che ─ come nella specie ─ si avvalgano di tale modalità di deposito (ancora meramente facoltativa) dall’onere di depositare copia analogica del ricorso e della relata di notifica telematica asseverata conforme all’originale informatico ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1 - ter , legge 21 gennaio 1994, n. 53, ma non certo dall’onere di documentare, sia pure in formato digitale, tale notifica e i relativi messaggi p.e.c.. E nella specie, giova ribadire, quel che non risulta depositata, neppure in via telematica, non è (solo) l’attestazione di conformità ma proprio la relata di notifica e i relativi messaggi p.e.c.. 4. Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, la Corte andava posta nelle condizioni di determinare ex actis — e, dunque, attraverso il deposito di copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione —la data di effettiva notifica della menzionata sentenza, onde autonomamente verificare la tempestività dell'impugnazione, senza che possa supplire al difetto di produzione la mancata contestazione della parte controricorrente, che — come noto — può riguardare esclusivamente i fatti e non anche le vicende processuali. 6. Dall'esame del fascicolo di causa, come detto (v. supra§ 2), si evince che i ricorrenti non ha nno depositato, nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell'art.369 c.p.c., comma 1), e, peraltro, nemmeno dopo, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica. Inoltre, il ricorso è stato notificato a mezzo posta solo in data 3 dicembre 2021, sicché a quella data era già decorso il termine breve di impugnazione (sessanta giorni) dalla data di deposito della sentenza impugnata (avvenuto il 28 settembre 2021) e non può pertanto invocarsi, come detto, la c.d. prova di resistenza (v. Cass.10/07/2013, n. 17066). 7. Può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a pronuncia di inammissibilità. L’unico motivo che ne è posto a fondamento è infatti inammissibile con riferimento ad entrambe le due sub-censure in esso articolate. 7.1. La prima di essa si risolve in una contestazione della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale circa, da un lato, la piena visibilità ed evitabilità del piccolo dislivello del terreno e, dall’altro, correlativamente, circa il carattere disattento della condotta. Contestazione svolt a attraverso la mera oppositiva prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova ed in termini certamente estranei al solo sindacato consentito in questa sede, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.). 7.2. La seconda lo è perché la censura, in punto di diritto, non si misura con le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, ma anzi espressamente, e ripetutamente, è diretta, inammissibilmente, nei confronti della sentenza di primo grado (verosimilmente per effetto di una mera riproposizione, con malaccorto copia-incolla, dei motivi di gravame già sul punto svolti con l’atto di appello, tanto che l’illustrazione del motivo si conclude con l’affermazione che, alla luce degli argomenti di critica svolti, «… la sentenza di primo grado impugnata dovrà essere completamente riformata»). 7.3. Può comunque soggiungersi che, quand’anche riferibile alla sentenza d’appello, la censura avrebbe dovuto dirsi comunque infondata. Come è noto, i più avanzati approdi della riflessione giurisprudenziale di questa Corte, sul tema della responsabilità per i danni da cosa in custodia (art. 2051 cod. civ.) sono in atto rappresentati dalle ordinanze della Terza Sezione Civile 1 febbraio 2018, nn. 2477 - 2483, nelle quali si sono stabilit i i seguenti principi, cui da ultimo ha prestato avallo anche Cass. Sez. U. n. 20943 del 30/06/2022: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. 7.4. La più recente evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, ulteriormente chiarendo la portata ed il significato di tale ultimo principio, ha ormai più volte rimarcato che: —i n tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove i l danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come «caso fortuito» e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v. Cass. 16/02/2021, n. 4035); —la eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (v. Cass. 31/10/2017, n. 25837; v. anche Cass. n. 26524 del 20/11/2020); — stabilire s e una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse o meno imprevedibile e non prevenibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito. 7.5. Tutto ciò premesso, va però rilevato che,nel c aso di specie , tale valutazione deve ritenersi operata nel primo senso (ossia nel senso della imprevedibilità ed eccezionalità della condotta dell’utente della strada) dal giudice a quo , sia pure indirettamente o per implicito, là dove rileva che il dislivello in questione consisteva in realtà in una «modesta discontinuità dell’asfalto presente sul marciapiede», «di altezza estremamente contenuta, non certo un gradino», «privo di alcuna intrinseca obiettiva pericolosità». Appare chiaramente implicitain queste considerazioni l’esclusione che la condotta della danneggiata potesse considerarsi «un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» e, a fortiori, che tale potesse poi considerarsi la caduta del suo accompagnatore in quanto neppure determinata da inciampo ma solo dal trascinamento nella caduta della moglie. 8. Il ricorso deve essere in definitivadichiarato improcedibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore de i controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno in Euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbo
Sentenza Cassazione n. 35559/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris