CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 32639/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 32e_ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è generico, in quanto non si confronta con la logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, omettendo di indicare gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la concessione dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore ex se del bene sottratto, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa a seguito della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il P