CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 00546/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Bari; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2024 il GIP del Tribunale di Bari - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca della pena sospesa introdotta dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n.1 cod.pen., relativa a [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia che : a) effettivamente nel quinquiennio dal passaggio in giudicato (27 giugno 2015) della sentenza contenente il beneficio della pena sospesa il Paradiso ha commesso (in data 7 marzo 2020) un nuovo delitto; b) tuttavia il nuovo delitto (cessione di stupefacenti) non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale, trattandosi di delitto posto a tutela di diverso bene giuridico, non della 'stessa indole' del precedente (raoina aggravata). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente evidenzia che il presupposto in fatto per la revoca era intervenuto, posto che la legge regolatrice fa riferimento in via generale alla sopravvenienza di un delitto e soltanto per le contravvenzioni richiede chr il fatto posteriore sia della medesima indole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Per costante orientamento nomofilattico, cui il Collegio intende dare continuità, la revoca della pena sospesa per condotta sopravvenuta (nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che contiene il beneficio) va sempre operata in caso di delitto, lì dove in caso di contravvenzione è necessario che il fatto posteriore sia 'della stessa indole' (v. ex multis Sez. I n. 31365 del 2.7.2008, rv 240679). Va pertanto disposto l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bari. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F