CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 agosto 2025
Cassazione n. 19656/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 19 novembre 2024, che ha condannato l'imputato per i delitti di tentato furto aggravato in concorso e di porto di coltello fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile ex artt. 585 e 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto presentato oltre il termine prescritto. In particolare: - la sentenza della Corte d'appello è stata deliberata in data 6 giugno 2025, nelle forme del c.d. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l'indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; - il dispositivo è stato comunicato alle parti; - il termine per il deposito della motivazione scadeva il 4 settembre 2025;- la sentenza è stata depositata tempestivamente il 20 agosto 2025 entro il termine di 90 giorni indicato per il deposito della motivazione; ne consegue che non era dovuto nessun avviso di deposito ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., previsto solo nell'ipotesi in cui il deposito sia successivo alla scadenza dei termini individuati dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. pen. - il termine per l'impugnazione decorrente dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo (cfr. Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023, dep. 2024, Travaglini, Rv. 285976 - 01) è maturato in data 20 ottobre 2025; - non si computano gli ulteriori quindici giorni ex art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. in quanto nel caso di procedimento cartolare in appello l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023, dep. 2024); - il ricorso è stato presentato, tardivamente, mediante trasmissione al deposito portale atti penali soltanto il 19 novembre 2025. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M0(7(p. [OSCURATO:PERSONA] Sa b`na Bel on \ 2