CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 23493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 3 d.lgs. 74/2000, per aver, nella qualità di gestore di fatto e intermediario italiano della società [OSCURATO:SOCIETA]., simulato la cessione di beni in esenzione di IVA ad operatori comunitari. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, non essendo stato neppure specificato quale condotta abbia posto in essere. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 192 cod. pen. e vizio della motivazione per travisamento della prova, essendo l'affermazione della responsabilità fondata esclusivamente sulle risultanze del processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate. Con il terzo motivo il ricorrente si duole in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito determinato la pena base in misura non corrispondente al minimo edittale, e in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice a quo non ha in alcun modo argomentato. Le prime due censure, concernenti l'affermazione della responsabilità, si osserva che secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, non sono state dedotte in appello, i cui motivi di gravame concernevano il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado le doglianze in disamina. Quest'ultime sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. In ordine al terzo motivo di ricorso si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto congrua la pena, seppur si discosta dal minimo edittale, tenuto conto del contributo non di certo marginale fornito dal [OSCURATO:PERSONA] nel perfezionamento del reato, l'elevato ammontare delle operazioni simulate e l'esistenza di precedenti penali; elementi che, afferma il giudice a quo, ostacolano anche al riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo emersi elementi suscettibili di valutazione a tal fine. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/04/2026 Il consigliere est sore ria Bea r oDEPOSITATA IN CAOICaLERIA 411/2026 2