CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 agosto 1969
Cassazione n. 23114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/08/1969 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di AHMEDOVA Angela ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 14/11/2022, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino di condanna della predetta per furto pluriaggravato in esercizio commerciale ([OSCURATO:PERSONA] il 29/2/2012), con le generiche equivalenti alle tre aggravanti contestate, è stata esclusa quella di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen. (così rettificato il dispositivo che recava l'indicazione errata di quella di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., invece ritenuta, giusta ordinanza del 22/12/2022), ma confermata la sentenza appellata nel resto; vista la successiva memoria, con la quale il difensore ha sviluppato le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso; che, in particolare, la questione inerente al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis, cod., pen. non ha costituito oggetto dei motivi di appello (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), essendo dunque non deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., dovendo scongiurarsi il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01); che gli ulteriori motivi (riqualificazione quale ipotesi tentata, insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose e giudizio di comparazione delle circostanze in termini di prevalenza) si pongono in termini di mera reiterazione di doglianze vagliate e superate dai giudici del merito con argomenti scevri da profili di incongruità, manifeste illogicità o contraddizioni (2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la decisione è coerente con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, quanto al discrimine tra fattispecie di furto consumato e tentativo, essendosi già chiarito che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (tra le altre, sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv. 283544-01; n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088-01; n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969-01); che le censure relative alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose e al giudizio di comparazione degli elementi circostanziali del reato si risolvono, invece, nella prospettazione di un diverso apprezzamento degli elementi di prova e nella opposizione di una valutazione difforme sulla congruità della pena, giudizi entrambi inerenti a questioni di puro merito estranee a questo sindacato di legittimità, quanto al giudizio di comparazione, dovendosi richiamare il principio per il quale, stante la ratio delle generiche, introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e detta funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, tale funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); rilevato, infine, che - nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che, nel modificare l'art. 624, comma 3, cod. pen., abbia reso il reato in esame oggi procedibile a querela di parte e nonostante l'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» - la questione è nella specie irrilevante, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, in tal caso, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), per il quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La P idente e [OSCURATO:PERSONA] •