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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27309/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di LeccoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hasollecitato declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 3 novembre 2025 il Tribunale di Lecco ha rigettatol'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ordinanza indata 4 agosto 2025, di rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dalmedesimo relativa ai beni oggetto del sequestro preventivo, finalizzato allaconfisca diretta o per equivalente su beni o altre disponibilità finanziarie delricorrente fino all'importo di euro 2.506.780, disposto con ordinanza del 12maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] (e della [OSCURATO:SOCIETA]., per cui vi è stato un parzialeaccoglimento dell'appello cautelare, con restituzione alla società appellantedell'importo di euro 470.251,22 e di crediti fiscali per euro 18.360 ), in relazioneal profitto dei delitti di cui agli artt. 316 -ter, cod. pen., 2 e 8 d.lgs n. 74 del2000, 648 -ter.1 e 640-bis cod. pen., capi 1), 2), 3), 4), 7) e 8) della rubricaprovvisoria.2.

Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso percassazione, mediante l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 322-bis, 310, 127, comma 2, e191 cod. proc. pen.Lamenta in particolare che il periculum in mora, fondato su una presuntavolontà dissipativa dell'indagato, è stato affermato dal Tribunale in virtù deglielementi tratti dal contenuto del parere redatto dal Commissario giudiziale inmerito alla prima relazione mensile sulla [OSCURATO:SOCIETA]. (resa nell'ambito dellaprocedura civilistica aperta a seguito del ricorso, ex art.9 CCII, presentato daparte del [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].,avente ad oggetto la richiesta di accesso ad uno degli strumenti di regolazionedella crisi e dell'insolvenza, come meglio specificato nell'ordinanza impugnata),documento, come tempestivamente eccepito, inutilizzabile in quanto depositatodal Pubblico Ministero solo in data 31 ottobre 2025, il venerdì immediatamenteprecedente l'udienza camerale fissata per il lunedì 3, dunque tardivamente e inviolazione del principio del contraddittorio, quale garantito dal rinvio all’art. 127cod. proc. pen., operato dall'art. 310 cod. proc. pen., dovendo il terminememorie utilizzato dal primo articolo interpretarsi come riferito a qualsiasielemento informativo che le parti intendano sottoporre alla valutazione delgiudice, dunque anche a eventuali documenti (si cita Sez.U. 12 aprile 2024 n.15403).Espunto dal compendio motivazionale il riferimento a tale parere,processualmente inutilizzabile per violazione del contraddittorio, residua la meraconstatazione di una sproporzione fra l'entità del profitto confiscabile e l'attualeconsistenza del patrimonio, che non è di per sé sufficiente per affermare ilpericulum in mora (si citano, Sez. 3, n. 6313 del 19/12/2024; Sez. 3, n. 31025del 06/04/2023; Sez. 3, n. 47914 del 18 ottobre 2023).2.2.

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3 e 321, cod.proc. pen. in relazione alla motivazione sul periculum del tutto mancante ocomunque apparente.Si deduce che trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca si imponeuna motivazione specifica e concreta in ordine al rischio che il trascorrere deltempo possa pregiudicare l'esecuzione della misura ablativa, non certodesumibile dalla gravità del reato o dalla natura del bene, nel caso in esame deltutto assente: l'affermazione secondo cui la commistione tra i patrimoni delricorrente e quelli delle società coinvolte sarebbe dimostrativa del pericolo diperdita delle garanzie patrimoniali risolvendosi in una mera clausola di stile;mentre gli ulteriori passaggi argomentativi inerenti l’intestazione a terzi deldenaro, la rapidità dei traffici economici e la possibilità di un definitivooccultamento, sarebbero privi di fondamento logico giuridico e fattuale.3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e ha osservato che il Tribunale dellaLibertà, difformemente da quanto ritenuto dal ricorrente, ha correttamente ecoerentemente motivato in ordine alla riferibilità delle cose sequestrateall’indagato, alla sussistenza del fumus boni iuris dei reati in relazione ai quali èstata adottata la misura cautelare, inequivocabile stante alle risultanze delleindagini in atti, nonché in ordine alla finalità del sequestro preventivo, essendoquest’ultimo stato agganciato al periculum in mora, anch’esso assistito daadeguata motivazione; quest’ultima risulta correlata al pericolo di dispersionedelle garanzie patrimoniali ed a quello di occultamento delle somme.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo, col quale si lamenta violazione di legge in relazionealla ritenuta sussistenza del periculum in mora, derivante dalla liberadisponibilità dei beni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca, in quantoaffermato sulla base di nuovi elementi probatori introdotti dal pubblico ministero,processualmente inutilizzabili per violazione del contraddittorio, giacchédepositati senza il rispetto del termine dilatorio di 5 giorni, è inammissibileperché generico e manifestamente infondato.2.1.

Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e conl'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., secondo quantorecentemente affermato dalle Sezioni Unite, peraltro con riguardo alla materiadelle misure cautelari personali, possono essere prodotti dalle parti elementiprobatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione,contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivicontenuti nell'atto di appello (Sez.

U., n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024,Galati, Rv. 286155 - 01).

L'art. 310, comma 2. cod, proc. pen., prevede infattiche il procedimento d'appello si svolga in camera di consiglio nelle forme previstedall'art. 127 dello stesso codice, come già ricordato da Sez.

U, n. 26156 del28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612 - 01; ne consegue che, coerentemente alladisciplina del modello richiamato, la decisione viene adottata sulla base deglielementi addotti dalle parti, non prevedendo tale modello l'attribuzione al giudicedi autonomi poteri istruttori.

Il rinvio operato dall'art. 310, comma 2, alle"forme" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. comporta, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità (v.

Sez.

U, n. 17 del06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 - 01, nonché, più di recente, Sez.

U, n. 9857del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291 - 01, in motivazione e Sez. 3, n.5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 03), quantomeno ilrecepimento delle regole dettate da tale ultima disposizione per la celebrazionedell'udienza camerale e, senza dubbio, anche la regola posta dal comma 2dell'articolo citato, secondo la quale le parti possono presentare memorie fino acinque giorni prima dell'udienza (ex multis Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, dep.2019, Zagaria, RV. 274662 - 01; Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Carta, Rv.251864 - 01).In tal senso è stato altresì precisato dalle medesime Sezioni Unite Galatiche il termine "memorie" utilizzato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen.,individua lo strumento attraverso cui le parti veicolano nel procedimentocamerale non soltanto le proprie argomentazioni, ma qualsiasi elementoinformativo che intendono sottoporre alla valutazione del giudice e, dunque,anche eventuali documenti rappresentativi delle inedite prove precostituite (inquesto senso implicitamente Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, cit.;Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serraleggeri, Rv. 248711 - 01; nel medesimosenso, con riferimento alla produzione di documenti nel giudizio di legittimità exart. 311 cod. proc. pen., il cui comma 5 parimenti rinvia alle "forme" previstedall'art. 127 dello stesso codice, v.

Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021,[OSCURATO:PERSONA]. 281047 - 02; Sez. 3, n. 12641 del 05/02/2013, Pisano, Rv. 255118 -01; Sez.

F, n. 34554 del 25/07/2003, Jovanovic, Rv. 228393 - 01).

Il richiamocontenuto nell'art 322-bis cod. proc. pen., all'applicabilità delle disposizioni di cuiall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto compatibili, determina l’estensione deimedesimi principi, non osandovi ragioni sistematiche e procedurali di segnocontrario, anche al giudizio di appello cautelare reale.Atteso che nel caso in esame la produzione documentale operata dalpubblico ministero è avvenuta prima dell'udienza camerale fissata ai sensidell'art. 322-bis cod. proc. pen., ma senza rispettare il termine di 5 giorni liberifissato, dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., per il deposito di memorie edocumenti, e che il ricorrente assume di aver tempestivamente dedotto ilmancato rispetto del termine, resta da valutare, considerato che l'art 127,comma 5, cod. proc. pen., non individua la disposizione di cui al comma secondofra quelle previste a pena di nullità, quali siano le conseguenze sul piano formalee sostanziale, in specie se ciò abbia determinato nel caso concretol'inutilizzabilità dell'indicata produzione documentale e, in tal caso, se la stessafosse o no decisiva in relazione alla motivazione offerta dal Tribunale dellacautela.2.2.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il terminedilatorio di 5 giorniprima dell'udienza previsto dal comma 2 dell'art. 127 cod.proc. pen., norma espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., deveessere rispettato, a pena di inammissibilità (Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, dep.2019, Zagaria, Rv. 274662-01; Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Carta, Rv.251864-01; nonché Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, Rv. 284499 - 01, nonmass sul punto).La materia è poi regolata dall'ulteriore principio, affermato dallagiurisprudenza di legittimità sul fondamento della ratio sottesa alla previsione deltermine per la presentazione di memorie e documenti, secondo cui, nelprocedimento di appello cautelare, l'utilizzabilità degli elementi probatori nuoviintrodotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termineindicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è subordinata alla positivaverifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio dellacontroparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava piùalcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 36125del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078- 01; Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010,Serrallegeri, Rv. 248711-01); in tale prospettiva è dunque necessario verificarese vi è un interesse a confutare l'assunto accusatorio e nuovi elementi di provasui quali lo stesso si fonda perché, solo in tal caso si determina una illegittimacompressione dei diritti della difesa.2.3.

Va considerato altresì che la violazione dedotta, incidendosull'assistenza dell'imputato, laddove il Tribunale abbia deciso tenendo contoanche della memoria tardiva e delle produzioni del rappresentante della pubblicaaccusa, in relazione alle quali la difesa non è stata messa in condizioni diinterloquire, non essendo suo onere verificare in cancelleria l'avvenuto depositodi memorie oltre il termine di legge, determina una nullità generale a regimeintermedio di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.Ne discende, in ragione della indicata natura della invalidità, di ordinegenerale, ma non assoluta, l'applicazione della disciplina della deducibilitàprevista dall'art 182, comma 2, cod. proc. pen.; in relazione a siffatto tipo dinullità, peraltro, è già stato chiarito, pur se in relazione a fattispecie concretediverse, che l'imputato non può limitarsi a dolersene, dovendo indicare un suoconcreto, attuale e verificabile interesse al riguardo, non avendo alcun valore lasemplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto (a partire da Sez. 1, n.13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01, si vedano, da ultimo, Sez. 2,n. 7506 del 07/01/2026, Rv. 289472 - 01; Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Rv.285186 - 01 ), specificando altresì gli effetti della sua violazione sull'esercizio deldiritto di difesa (in tal senso la già citata Sez. 2, n. 7506 del 07/01/2026, Rv.289472 - 01, in materia di mancato espletamento per l'interrogatorio preventivodi cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. seguito da un interrogatoriopostumo in cui l’indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere,imponendosi in tal caso l'onere di indicare, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod.proc. pen., l'esistenza di un interesse concreto, attuale e verificabileall'osservanza della disposizione e gli effetti della sua violazione sull'esercizio deldiritto di difesa).2.4.

In tale prospettiva, si deve osservare, in primo luogo, che laproduzione del parere del Commissario giudiziale era stata, di fatto, sollecitatadalle produzioni allegate alle note difensive del 28 ottobre 2025, in particolare larelazione mensile della società commissariata, rapporto su cui si fonda il parerein discorso, di tal che impedire alla pubblica accusa di controdedurre sul punto,come ben avrebbe potuto fare anche direttamente in udienza, avrebbe a suavolta comportato una violazione del principio del contraddittorio.In seguito al deposito in cancelleria di siffatto parere, avvenuto il 31ottobre 2025, sulla base di quanto risulta dal provvedimento impugnato (non giàdalle note d’udienza, indicate tra le produzioni ai fini di autosufficienza, maconcretamente non inserite nel fascicolo), la mattina del 3 novembre, in vistadella celebrazione dell'udienza camerale fissata in orario pomeridiano, la difesadel [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le note trasmesse dai legali della [OSCURATO:SOCIETA]nell'ambito della procedura civilistica a confutazione di quanto rappresentato alCollegio civile col suddetto parere del Commissario giudiziale nominato; note poiespressamente richiamate dalla difesa nell'esposizione dei motivi d'appello nelcorso dell'udienza (si veda alle pagine 5 e 6, in numeri romani, dell’ordinanza).Infine, all'udienza del 3 novembre 2025, sempre secondo quanto risultadal provvedimento impugnato, non è stata avanzata alcuna richiesta di rinvio, edinvece la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente accettato il contraddittorio rispettoa tali circostanze, richiamando la nota in risposta e, nell’esporre oralmente lecontrodeduzioni avanzate, soffermandosi sul contenuto dei documenti prodottidal pubblico ministero.2.5.

Ciò comporta, in conclusione, che la deduzione della nullità a regimeintermedio, in difetto di uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio, atteso cheil ricorrente si è puntualmente difeso anche in relazione al contenuto deldocumento prodotto dal Pubblico Ministero, gli è stato consentito di depositare,altrettanto tardivamente, la documentazione correlata allo stesso e ha espostoaltrettanto specifiche controdeduzioni, né in questa sede ha minimamenteallegato e documentato in cosa sia consistito il vulnus causatogli dalla formaleviolazione della regola procedurale dunque gli effetti sull'esercizio del diritto didifesa, non può ritenersi consentita.3.

Anche il secondo motivo, col quale si denuncia la mancanza ovvero lamera apparenza della motivazione sul periculum, non supera il vaglio diammissibilità.3.1 Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari realiil ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli,Rv. 269656-01).

Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, purconsentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchésprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata el’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013,Gabriele, Rv. 254893-01).3.2.

Deve, pertanto, essere escluso che - a fronte dell'approfonditavalutazione, operata nel caso in esame, nella quale vengono evidenziati elementipositivi e logicamente argomentati in relazione ai quali è stata esclusa larilevanza degli allegati dalla difesa - in sede di ricorso per cassazione si possasollevare il profilo dell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice delriesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totalearbitrarietà o incompletezza.Ricorre nel caso concreto, come si apprezza dalla stessa esplicazionecontenuta nel motivo di ricorso e in ogni caso emerge alle pagine 17, 18 e 19 (innumeri romani) dell'ordinanza impugnata, un'ampia considerazione deglielementi allegati dalla difesa in relazione al pericolo di dispersione del patrimoniodel [OSCURATO:PERSONA].

Prima di confutare l'argomentazione difensiva basata sulla questionedell'accesso alla procedura negoziata, il Tribunale evidenzia la difficoltà nelrecupero del denaro in seguito alla intestazione dello stesso alla proprietà diterzi, come avvenuto nel caso in esame a seguito dei passaggi di liquidità fral'indagato e le società dallo stesso amministrate, alla rapidità dei trafficieconomici realizzati dal ricorrente, al recente acquisto di un immobile conprovvista proveniente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - circostanza dunquenient’affatto obliterata - che renderebbe maggiormente difficoltosa l'aggressionedel patrimonio, alla irrilevanza del ravvedimento operoso effettuato conriferimento a fatture oggettivamente inesistenti, espressione semmai di unaparticolare spregiudicatezza del [OSCURATO:PERSONA] e della sussistenza del periculum.La censura dedotta, dunque, risolvendosi in un vizio di motivazione, nondeducibile in sede di legittimità, è manifestamente infondata.Quanto poi alla doglianza inerente l'omessa valutazione della asseritacapienza dei conti correnti del ricorrente, osserva il Collegio che la stessa sifonda su una affermazione, del tutto generica, contenuta nell'appello, che,oltretutto, non trova alcuna corrispondenza nell'istanza di revoca del sequestro -cui la Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale - ove invece si riportala modesta capienza del conto corrente del ricorrente (pari a 34.000 €) qualeindicata nel decreto di sequestro, senza minimamente contestare la circostanza,per cui certamente, anche sotto questo profilo, esclusa una specifica devoluzionesul punto, non appare minimamente configurabile una carenza motivazionalerilevante, men che meno in termini di motivazione apparente.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di LeccoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hasollecitato declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 3 novembre 2025 il Tribunale di Lecco ha rigettatol'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ordinanza indata 4 agosto 2025, di rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dalmedesimo relativa ai beni oggetto del sequestro preventivo, finalizzato allaconfisca diretta o per equivalente su beni o altre disponibilità finanziarie delricorrente fino all'importo di euro 2.506.780, disposto con ordinanza del 12maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] (e della [OSCURATO:SOCIETA]., per cui vi è stato un parzialeaccoglimento dell'appello cautelare, con restituzione alla società appellantedell'importo di euro 470.251,22 e di crediti fiscali per euro 18.360 ), in relazioneal profitto dei delitti di cui agli artt. 316 -ter, cod. pen., 2 e 8 d.lgs n. 74 del2000, 648 -ter.1 e 640-bis cod. pen., capi 1), 2), 3), 4), 7) e 8) della rubricaprovvisoria.2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso percassazione, mediante l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 322-bis, 310, 127, comma 2, e191 cod. proc. pen.Lamenta in particolare che il periculum in mora, fondato su una presuntavolontà dissipativa dell'indagato, è stato affermato dal Tribunale in virtù deglielementi tratti dal contenuto del parere redatto dal Commissario giudiziale inmerito alla prima relazione mensile sulla [OSCURATO:SOCIETA]. (resa nell'ambito dellaprocedura civilistica aperta a seguito del ricorso, ex art.9 CCII, presentato daparte del [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].,avente ad oggetto la richiesta di accesso ad uno degli strumenti di regolazionedella crisi e dell'insolvenza, come meglio specificato nell'ordinanza impugnata),documento, come tempestivamente eccepito, inutilizzabile in quanto depositatodal Pubblico Ministero solo in data 31 ottobre 2025, il venerdì immediatamenteprecedente l'udienza camerale fissata per il lunedì 3, dunque tardivamente e inviolazione del principio del contraddittorio, quale garantito dal rinvio all’art. 127cod. proc. pen., operato dall'art. 310 cod. proc. pen., dovendo il terminememorie utilizzato dal primo articolo interpretarsi come riferito a qualsiasielemento informativo che le parti intendano sottoporre alla valutazione delgiudice, dunque anche a eventuali documenti (si cita Sez.U. 12 aprile 2024 n.15403).Espunto dal compendio motivazionale il riferimento a tale parere,processualmente inutilizzabile per violazione del contraddittorio, residua la meraconstatazione di una sproporzione fra l'entità del profitto confiscabile e l'attualeconsistenza del patrimonio, che non è di per sé sufficiente per affermare ilpericulum in mora (si citano, Sez. 3, n. 6313 del 19/12/2024; Sez. 3, n. 31025del 06/04/2023; Sez. 3, n. 47914 del 18 ottobre 2023).2.2. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3 e 321, cod.proc. pen. in relazione alla motivazione sul periculum del tutto mancante ocomunque apparente.Si deduce che trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca si imponeuna motivazione specifica e concreta in ordine al rischio che il trascorrere deltempo possa pregiudicare l'esecuzione della misura ablativa, non certodesumibile dalla gravità del reato o dalla natura del bene, nel caso in esame deltutto assente: l'affermazione secondo cui la commistione tra i patrimoni delricorrente e quelli delle società coinvolte sarebbe dimostrativa del pericolo diperdita delle garanzie patrimoniali risolvendosi in una mera clausola di stile;mentre gli ulteriori passaggi argomentativi inerenti l’intestazione a terzi deldenaro, la rapidità dei traffici economici e la possibilità di un definitivooccultamento, sarebbero privi di fondamento logico giuridico e fattuale.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e ha osservato che il Tribunale dellaLibertà, difformemente da quanto ritenuto dal ricorrente, ha correttamente ecoerentemente motivato in ordine alla riferibilità delle cose sequestrateall’indagato, alla sussistenza del fumus boni iuris dei reati in relazione ai quali èstata adottata la misura cautelare, inequivocabile stante alle risultanze delleindagini in atti, nonché in ordine alla finalità del sequestro preventivo, essendoquest’ultimo stato agganciato al periculum in mora, anch’esso assistito daadeguata motivazione; quest’ultima risulta correlata al pericolo di dispersionedelle garanzie patrimoniali ed a quello di occultamento delle somme.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, col quale si lamenta violazione di legge in relazionealla ritenuta sussistenza del periculum in mora, derivante dalla liberadisponibilità dei beni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca, in quantoaffermato sulla base di nuovi elementi probatori introdotti dal pubblico ministero,processualmente inutilizzabili per violazione del contraddittorio, giacchédepositati senza il rispetto del termine dilatorio di 5 giorni, è inammissibileperché generico e manifestamente infondato.2.1. Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e conl'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., secondo quantorecentemente affermato dalle Sezioni Unite, peraltro con riguardo alla materiadelle misure cautelari personali, possono essere prodotti dalle parti elementiprobatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione,contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivicontenuti nell'atto di appello (Sez. U., n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024,Galati, Rv. 286155 - 01). L'art. 310, comma 2. cod, proc. pen., prevede infattiche il procedimento d'appello si svolga in camera di consiglio nelle forme previstedall'art. 127 dello stesso codice, come già ricordato da Sez. U, n. 26156 del28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612 - 01; ne consegue che, coerentemente alladisciplina del modello richiamato, la decisione viene adottata sulla base deglielementi addotti dalle parti, non prevedendo tale modello l'attribuzione al giudicedi autonomi poteri istruttori. Il rinvio operato dall'art. 310, comma 2, alle"forme" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. comporta, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, n. 17 del06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 - 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 9857del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291 - 01, in motivazione e Sez. 3, n.5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 03), quantomeno ilrecepimento delle regole dettate da tale ultima disposizione per la celebrazionedell'udienza camerale e, senza dubbio, anche la regola posta dal comma 2dell'articolo citato, secondo la quale le parti possono presentare memorie fino acinque giorni prima dell'udienza (ex multis Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, dep.2019, Zagaria, RV. 274662 - 01; Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Carta, Rv.251864 - 01).In tal senso è stato altresì precisato dalle medesime Sezioni Unite Galatiche il termine "memorie" utilizzato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen.,individua lo strumento attraverso cui le parti veicolano nel procedimentocamerale non soltanto le proprie argomentazioni, ma qualsiasi elementoinformativo che intendono sottoporre alla valutazione del giudice e, dunque,anche eventuali documenti rappresentativi delle inedite prove precostituite (inquesto senso implicitamente Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, cit.;Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serraleggeri, Rv. 248711 - 01; nel medesimosenso, con riferimento alla produzione di documenti nel giudizio di legittimità exart. 311 cod. proc. pen., il cui comma 5 parimenti rinvia alle "forme" previstedall'art. 127 dello stesso codice, v. Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021,[OSCURATO:PERSONA]. 281047 - 02; Sez. 3, n. 12641 del 05/02/2013, Pisano, Rv. 255118 -01; Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, Jovanovic, Rv. 228393 - 01). Il richiamocontenuto nell'art 322-bis cod. proc. pen., all'applicabilità delle disposizioni di cuiall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto compatibili, determina l’estensione deimedesimi principi, non osandovi ragioni sistematiche e procedurali di segnocontrario, anche al giudizio di appello cautelare reale.Atteso che nel caso in esame la produzione documentale operata dalpubblico ministero è avvenuta prima dell'udienza camerale fissata ai sensidell'art. 322-bis cod. proc. pen., ma senza rispettare il termine di 5 giorni liberifissato, dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., per il deposito di memorie edocumenti, e che il ricorrente assume di aver tempestivamente dedotto ilmancato rispetto del termine, resta da valutare, considerato che l'art 127,comma 5, cod. proc. pen., non individua la disposizione di cui al comma secondofra quelle previste a pena di nullità, quali siano le conseguenze sul piano formalee sostanziale, in specie se ciò abbia determinato nel caso concretol'inutilizzabilità dell'indicata produzione documentale e, in tal caso, se la stessafosse o no decisiva in relazione alla motivazione offerta dal Tribunale dellacautela.2.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il terminedilatorio di 5 giorniprima dell'udienza previsto dal comma 2 dell'art. 127 cod.proc. pen., norma espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., deveessere rispettato, a pena di inammissibilità (Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, dep.2019, Zagaria, Rv. 274662-01; Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Carta, Rv.251864-01; nonché Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, Rv. 284499 - 01, nonmass sul punto).La materia è poi regolata dall'ulteriore principio, affermato dallagiurisprudenza di legittimità sul fondamento della ratio sottesa alla previsione deltermine per la presentazione di memorie e documenti, secondo cui, nelprocedimento di appello cautelare, l'utilizzabilità degli elementi probatori nuoviintrodotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termineindicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è subordinata alla positivaverifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio dellacontroparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava piùalcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 36125del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078- 01; Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010,Serrallegeri, Rv. 248711-01); in tale prospettiva è dunque necessario verificarese vi è un interesse a confutare l'assunto accusatorio e nuovi elementi di provasui quali lo stesso si fonda perché, solo in tal caso si determina una illegittimacompressione dei diritti della difesa.2.3. Va considerato altresì che la violazione dedotta, incidendosull'assistenza dell'imputato, laddove il Tribunale abbia deciso tenendo contoanche della memoria tardiva e delle produzioni del rappresentante della pubblicaaccusa, in relazione alle quali la difesa non è stata messa in condizioni diinterloquire, non essendo suo onere verificare in cancelleria l'avvenuto depositodi memorie oltre il termine di legge, determina una nullità generale a regimeintermedio di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.Ne discende, in ragione della indicata natura della invalidità, di ordinegenerale, ma non assoluta, l'applicazione della disciplina della deducibilitàprevista dall'art 182, comma 2, cod. proc. pen.; in relazione a siffatto tipo dinullità, peraltro, è già stato chiarito, pur se in relazione a fattispecie concretediverse, che l'imputato non può limitarsi a dolersene, dovendo indicare un suoconcreto, attuale e verificabile interesse al riguardo, non avendo alcun valore lasemplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto (a partire da Sez. 1, n.13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01, si vedano, da ultimo, Sez. 2,n. 7506 del 07/01/2026, Rv. 289472 - 01; Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Rv.285186 - 01 ), specificando altresì gli effetti della sua violazione sull'esercizio deldiritto di difesa (in tal senso la già citata Sez. 2, n. 7506 del 07/01/2026, Rv.289472 - 01, in materia di mancato espletamento per l'interrogatorio preventivodi cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. seguito da un interrogatoriopostumo in cui l’indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere,imponendosi in tal caso l'onere di indicare, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod.proc. pen., l'esistenza di un interesse concreto, attuale e verificabileall'osservanza della disposizione e gli effetti della sua violazione sull'esercizio deldiritto di difesa).2.4. In tale prospettiva, si deve osservare, in primo luogo, che laproduzione del parere del Commissario giudiziale era stata, di fatto, sollecitatadalle produzioni allegate alle note difensive del 28 ottobre 2025, in particolare larelazione mensile della società commissariata, rapporto su cui si fonda il parerein discorso, di tal che impedire alla pubblica accusa di controdedurre sul punto,come ben avrebbe potuto fare anche direttamente in udienza, avrebbe a suavolta comportato una violazione del principio del contraddittorio.In seguito al deposito in cancelleria di siffatto parere, avvenuto il 31ottobre 2025, sulla base di quanto risulta dal provvedimento impugnato (non giàdalle note d’udienza, indicate tra le produzioni ai fini di autosufficienza, maconcretamente non inserite nel fascicolo), la mattina del 3 novembre, in vistadella celebrazione dell'udienza camerale fissata in orario pomeridiano, la difesadel [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le note trasmesse dai legali della [OSCURATO:SOCIETA]nell'ambito della procedura civilistica a confutazione di quanto rappresentato alCollegio civile col suddetto parere del Commissario giudiziale nominato; note poiespressamente richiamate dalla difesa nell'esposizione dei motivi d'appello nelcorso dell'udienza (si veda alle pagine 5 e 6, in numeri romani, dell’ordinanza).Infine, all'udienza del 3 novembre 2025, sempre secondo quanto risultadal provvedimento impugnato, non è stata avanzata alcuna richiesta di rinvio, edinvece la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente accettato il contraddittorio rispettoa tali circostanze, richiamando la nota in risposta e, nell’esporre oralmente lecontrodeduzioni avanzate, soffermandosi sul contenuto dei documenti prodottidal pubblico ministero.2.5. Ciò comporta, in conclusione, che la deduzione della nullità a regimeintermedio, in difetto di uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio, atteso cheil ricorrente si è puntualmente difeso anche in relazione al contenuto deldocumento prodotto dal Pubblico Ministero, gli è stato consentito di depositare,altrettanto tardivamente, la documentazione correlata allo stesso e ha espostoaltrettanto specifiche controdeduzioni, né in questa sede ha minimamenteallegato e documentato in cosa sia consistito il vulnus causatogli dalla formaleviolazione della regola procedurale dunque gli effetti sull'esercizio del diritto didifesa, non può ritenersi consentita.3. Anche il secondo motivo, col quale si denuncia la mancanza ovvero lamera apparenza della motivazione sul periculum, non supera il vaglio diammissibilità.3.1 Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari realiil ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli,Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, purconsentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchésprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata el’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013,Gabriele, Rv. 254893-01).3.2. Deve, pertanto, essere escluso che - a fronte dell'approfonditavalutazione, operata nel caso in esame, nella quale vengono evidenziati elementipositivi e logicamente argomentati in relazione ai quali è stata esclusa larilevanza degli allegati dalla difesa - in sede di ricorso per cassazione si possasollevare il profilo dell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice delriesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totalearbitrarietà o incompletezza.Ricorre nel caso concreto, come si apprezza dalla stessa esplicazionecontenuta nel motivo di ricorso e in ogni caso emerge alle pagine 17, 18 e 19 (innumeri romani) dell'ordinanza impugnata, un'ampia considerazione deglielementi allegati dalla difesa in relazione al pericolo di dispersione del patrimoniodel [OSCURATO:PERSONA]. Prima di confutare l'argomentazione difensiva basata sulla questionedell'accesso alla procedura negoziata, il Tribunale evidenzia la difficoltà nelrecupero del denaro in seguito alla intestazione dello stesso alla proprietà diterzi, come avvenuto nel caso in esame a seguito dei passaggi di liquidità fral'indagato e le società dallo stesso amministrate, alla rapidità dei trafficieconomici realizzati dal ricorrente, al recente acquisto di un immobile conprovvista proveniente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - circostanza dunquenient’affatto obliterata - che renderebbe maggiormente difficoltosa l'aggressionedel patrimonio, alla irrilevanza del ravvedimento operoso effettuato conriferimento a fatture oggettivamente inesistenti, espressione semmai di unaparticolare spregiudicatezza del [OSCURATO:PERSONA] e della sussistenza del periculum.La censura dedotta, dunque, risolvendosi in un vizio di motivazione, nondeducibile in sede di legittimità, è manifestamente infondata.Quanto poi alla doglianza inerente l'omessa valutazione della asseritacapienza dei conti correnti del ricorrente, osserva il Collegio che la stessa sifonda su una affermazione, del tutto generica, contenuta nell'appello, che,oltretutto, non trova alcuna corrispondenza nell'istanza di revoca del sequestro -cui la Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale - ove invece si riportala modesta capienza del conto corrente del ricorrente (pari a 34.000 €) qualeindicata nel decreto di sequestro, senza minimamente contestare la circostanza,per cui certamente, anche sotto questo profilo, esclusa una specifica devoluzionesul punto, non appare minimamente configurabile una carenza motivazionalerilevante, men che meno in termini di motivazione apparente.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris