CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12029/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, revocando quanto disposto in ordine alla liquidazione del danno in favore della parte civile - rimettendo la stessa al giudice civile -, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di furto aggravato; 2.Considerato che i primi quattro motivi di ricorso (tutti incentrati sulla contestazione della affermazione di responsabilità del ricorrente sono estremamente generici e formulati in fatto, volti a ricostruire le prove in senso più favorevole a ricorrente, senza individuare carenze motivazionali della sentenza d'appello; 3.Considerato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 522 cod. proc pen. con conseguente nullità della sentenza, per difetto di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è generico e non tiene conto della sentenza di primo grado, in cui si è ben spiegato la concreta rilevanza del "tempo di notte" nella fattispecie in esame, quale circostanza agevolatrice del reato; 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbrai