CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 21952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del TRIBUNALE di AVEZZANO, con ordinanza in data 6/09/2021, revocava l'autorizzazione, concessa il 15/07/2021 a RICCI Achille e a RICCI Augusto di effettuare un sopralluogo al complesso turistico 'La contea', sottoposto a confisca nell'ambito di un giudizio per riciclaggio a carico degli stessi RICCI. 2. Costoro propongono ricorso per cassazione, per il tramite del comune difensore. Premettono che: erano soci della Alba d'oro s.r.l.; le quote di pertinenza di un terzo socio, [OSCURATO:SOCIETA]., erano state confiscate in altro giudizio celebrato a PALERMO; al termine del giudizio a loro carico il TRIBUNALE di AVEZZANO li aveva assolti, con restituzione delle quote loro intatte e confisca del resto; avevano chiesto al liquidatore di accedere ai beni sociali, cioè un complesso turistico e un terreno, per constatarne la condizione; erano stati a ciò .\ autorizzati perché il liquidatore aveva demandato l'autorizzazione al Giudice; su istanza dello stesso liquidatore, il Giudice aveva revocato l'autorizzazione. Deducono i seguenti motivi: • come primo, la carenza di potere giurisdizionale, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione, demandato al liquidatore e non al Giudice; • come secondo, la abnormità del provvedimento di revoca, emanato in carenza di elementi sopravvenuti e su istanza di soggetto non legittimato quale il liquidatore; • come terzo, la nullità per omessa comunicazione dell'autorizzazione, avendo essi appreso direttamente della revoca; come quarto, il vizio di motivazione sulla persistenza dei vincoli reali. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissiibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. Il provvedimento richiesto - la mera autorizzazione a prendere visione di beni sottoposti a sequestro - ha invero natura amministrativa, e pertanto non è ricorribile davanti a questo Giudice di legittimità. È consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 3 sentenza n. 39181 del 28/05/2014 dep. 24/09/2014 Rv. 260381 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), che "in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode". [OSCURATO:PERSONA]. 6 sentenza n. 28003 del 26/03/2014 dep. 27/06/2014 Rv. 262043 imputato [OSCURATO:PERSONA]: "in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono impugnabili davanti giudice dell'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen."; e così anche Sez. 5, Sentenza n. 18777 del 18/12/2014 dep. 06/05/2015 Rv. 263674 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri; Sez. 1 sentenza n. 45562 del 15/09/2015 dep. 16/11/2015 Rv. 265375; Sez. 2 sentenza n. 40130 del 29/09/2015 dep. 06/10/2015 Rv. 264499 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3 sentenza n. 261 del 01/12/2017 dep. 09/01/2018 Rv. 272295 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro; Sez. 6 ordinanza n. 22843 del 26/04/2018 dep. 22/05/2018 Rv. 273391 imputato [OSCURATO:PERSONA] (quanto a quest'ultio, con maggiore precisione, "i provvedimenti del giudice in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen."). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Alfr