CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2022
Cassazione n. 13320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/19E2 (-4 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE)APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al capo a) essendo il reato estinto per prescrizione e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. La difesa del ricorrente ha depositato in data 14 novembre 2022 conclusioni scritte chiedendo laannullame.nto é con o senza r nvio a della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugna-:o, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabili :à dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 26 maggio 2020 dal Tribunale di Roma limitatamente alle fattispecie di truffa di cui ai capi a) e c) rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marco con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo,violazione di legge in relazione all'erroneo calcolo della prescrizione. Avendo i giudici d€l merito ritenuto sussistente la sospensione COVID in difetto di attività processuale nel periodo dal 9 marzo all'il. maggio 2020. 2.2. Con il secondo motivo,si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto ci cui al capo A) in quanto l'imputato non è stato riconosciuto dalla persona offesa MARANO che anzi avrebbe riconosciuto persona diversa. 2.3. Con il terzo motivo,si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Non sarebbero state nemmeno valutate e deduzioni della difesa relative all'uso di mezzi di pagamento tracciabili, alla messa a disposizione di una automobile sostitutiva, alla presentazione di una )fferta transattiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti d seguito specificati. 1.1. Il rispetto dell'ordine logico delle questioni impone di valutare innanzi tutto il secondo e il terzo motivo di ricorso che risultano infondati. 2. La ricostruzione della Corte territoriale risulta non manifestamente illogica. Infatti, pur in assenza di un riconoscimento diretto, è stata raggiunta la prova sulla base di elementi di fatto comunque ccnvergenti, costituiti, dalle dichiarazioni della teste MORO Jenny che ha dato atto dell'uso da parte dell'imputato di generalità non proprie corrispondenti a quellE utilizzate con la persona offesa e dalla accertata circostanza che l'unico venditore di sesso maschile era proprio l'imputato. In maniera non illogica sono stati valutati anche gli elementi di dubbio - costituiti dalle dichiarazioni dei testi PASCALIS e ZACCO. Il breve periodo di permanenza nella struttura e il diverso ambito di competenze della teste hanno offerto argomenti logici e adeguati lacdove ha rilevato che la PASCALIS aveva una conoscenza incompleta degli usi dell'imputato in ambito "commerciale". Del tutto smentite dagli altri testi le dichiarazioni dello ZACCO. 3. Privo di fondamento anche il tf)rzo motivo di ricorso con cui si prospettano elementi che - da una parte - propongono valutazioni dirette dei mezzi istruttori e ricostruzioni di merito preclusi a questa Corte di legittimità e che - dall'altra - riguardano profili non incidenti su la sussistenza del delitto contestato (la tracciabilità dei mezzi di pagamento che non elidono la sussistenza del danno connessa all'effettuazione del pagamento stesso) ovvero fatti storici successivi alla consumazione del delitto stesso e non incidono sulle caratteristiche della compravendita ormai conclusa (la pro osta di auto sostitutiva e la presenza di una proposta transattiva).. 4. Il primo motivo di ricorso è invece fondato. La Corte di appello ha illegittimamente considerato rilevante il periodo successivo all'il maggio 2020 cone successivamente statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza 140/202:.. Tale situazione e la non manifesta infondatezza del ricorso per come sopra specificato determinano l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale in relazione al capo A). Si tratta infatti ci reato consumato il 4 ottobre 2013 rispetto a cui è ormai decorso il termine mass imo di prescrizione pari a anni sette e mesi sei. 5. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione e il rigetto del ricorso nel resto con conseguente dichiarazione di irrevocabilità in punto responsabilità in ordine al reato di cui al capo c) e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Fama per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a), perché estinto per prescri2ione. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo c). Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così decis in . oma, il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere esten ore [OSCURATO:PERSONA] dente (Vinc elli) ([OSCURATO:PERSONA]