CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 20216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 maggio 2020 dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il furto aggravato di uno zaino, sottratto a una turista mentre era seduta all'interno di un locale pubblico sito nei pressi della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. La parte sostiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto, riconoscendo, nel caso in esame, un'ipotesi di furto tentato, atteso che l'imputato avrebbe commesso il reato mentre si trovava sotto il "monitoraggio" degli agenti di polizia, che l'avevano notato e si erano "insospettiti" già prima che egli entrasse all'interno del locale pubblico. Richiama a supporto della propria tesi, l'orientamento giurisprudenziale che qualifica come tentato il furto commesso sotto il costante "monitoraggio" della persona offesa, del personale di sorveglianza o delle forze dell'ordine, atteso che, in tali casi, l'agente non acquisisce neppure momentaneamente l'autonoma ed effettiva disponibilità del bene. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La parte sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come furto tentato, poiché l'imputato avrebbe commesso il reato mentre si trovava sotto il "monitoraggio" degli agenti di polizia. La tesi non è fondata. Va premesso che «Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266; cfr., tra le altre, S. U., n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016). Tanto premesso, va precisato che, nel caso di specie, in realtà, non si pone neppure la questione sottesa agli orientamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto la qualificazione del reato commesso sotto osservazione della persona offesa, del personale di sorveglianza o delle forze dell'ordine. Invero, nel caso in esame, la polizia giudiziaria, in realtà, non ha osservato, neppure da lontano, la commissione del reato, essendo rimasta all'esterno del locale e ricostruendo il fatto, in maniera induttiva. Gli agenti, infatti, avendo notato che l'imputato aveva uno zaino che non possedeva prima di entrare nel locale, gli chiedevano spiegazioni e, non ritenendole valide, aprivano il bagaglio, dal cui contenuto deducevano che non appartenesse all'imputato. Appare, dunque, indiscutibile la consumazione del reato, avendo l'imputato conseguito, seppur per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente P ezzul) dt7 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA