CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 13215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 10088/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 42 , presso l o studio de gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s oc . coop . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 151/2020 del la Corte d ’ appello di Torino , depositata il 7.2.2020; N. 10088/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.3.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; Considerato che: con atto di citazione del 16.5.2015, la [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il geom. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]. Aldo”, chiedendo dichiararsi che nulla era da essa dovuto al predetto per nessuna ragione e a nessun titolo; chiese anche la condanna delRasetto alla restituzione di un assegno da essa attrice emesso, tratto su [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di € 355.951,00, ma rilasciatogli a garanzia di quanto a lui spettante per l’appalto stipulato con la Cooperativa in data 28.2.2008 , debito tuttavia regolarmente estinto; infine, chiese anche la sua condanna al risarcimento del danno. Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] disconobbe la dichiarazione liberatoria datata 2.8.2012 a lui attribuita e, in via riconvenzionale, chiese la condanna della Cooperativa al pagamento dell’importo portato dall’assegno, cumulativamente, alternativamente o subordinatamente, a titolo cartolare e/o causale, oltre interessi. L’adito Tribunale, con sentenza del 31.10.2018, rigettò le domande attoree e accolse la domanda riconvenzionale in forza del rapporto causale , nonchédella valenza dell’assegno quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., individuandoneil fondamento in quello indicato dallo stesso Rasetto, ossia nelle anticipazioni da questi effettuate quale socio della Cooperativa, per l’acquisizione delle aree edificabili. Proposto gravame dalla Cooperativa e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] - costituitosi quale erede del convenuto, frattanto deceduto- la Corte d’appello lo accolse parzialmente con sentenza del N. 10088/20R.G. 7.2.2020, riformando la prima decisione e condannando l’appellato alla restituzione dell’assegno, con rigetto delle restanti domande attoree. Il giudice d’appello, in particolare, dopo aver ribadito la natura di promessa di pagamento dell’assegno privo di data, con conseguente inversione dell’onere della prova a vantaggio del promissario, evidenziò che la Cooperativa aveva idoneamente dimostrato (sia con la documentazione contabile, sia con la citata quietanza liberatoria del 2.8.2012, attribuita ad [OSCURATO:PERSONA]) che l’intera prestazione a suo carico, quale controprestazione dell’appalto al primo commissionato, era stata regolarmente eseguita e che il Rasetto non aveva assolto il proprio onere probatorio in relazione all’altro rapporto sottostante da lui indicato, ossia l’anticipazione dei fondi per l’acquisizione dei terreni edificabili, tanto più che egli si era offerto di provare il rapporto stesso, così rinunciando alla posizione di vantaggio derivante dalla astrazione processuale di cui alla promessa di pagamento costituita dall’assegno bancario in suo possesso. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] n.q., affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell ’ art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. Ritenuto che: 1.1 – c on il primo motivo si denuncia violazio ne e falsa applicazione dell’art.1988 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente si duole dell’erroneità della decisione, laddove s’è ritenuto assolto l’onere gravante sull’autore della dichiarazione mediante la dimostra zione del l’avvenuta N. 10088/20R.G. estinzione del debito derivante dall’appalto; non si è tenuto conto, infatti, che non è sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della avvenuta estinzione di un rapporto tra le parti, occorrendo anche provare l’ esiste nza di una “coincidenza concreta” tra tale ultimo rapporto e quello effettivamente sottostante alla promessa: ciò in quanto non è sufficiente la mera compatibilità tra i due titoli. Con ulteriore profilo, il ricorrente censura la decisione per aver la Corte territoriale ritenuto che la Cooperativa fosse solo onerata di dimostrare l’estinzione delle obbligazioni derivanti dall’appalto, obliterando la specifica indicazionedell’effettiva ragione dell’emissione e della consegna dell’assegno in questione, da individuarsi nelle anticipazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dei terreni, rapporto che è rimasto estraneo alla decisione d’appello. 1.2 –Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1988 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sotto ulteriore profilo. Il ricorrente censura ancora la sentenza impugnata per aver la Corte d’appello ritenuto che, circa l’esistenza del rapporto causale ulteriore, rispetto all’appalto, il Rasetto avesse rinunciato al vantaggio della dispensa dall’onere della prova del rapporto causale, avendo chiesto di darne prova (poi fallita, come ritenuto dalla stessa Corte). Rileva il ricorrente che il principio può trovare applicazione ove il promissario offra di provare il rapporto causale sua sponte, ma non anche quando ciò avvenga per reagire alle eccezioni di controparte; il che era quanto avvenuto nella specie, giacché la prova era stata richiesta nell’ambito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del 30.3.2016, per dimostrare che il credito di cui all’assegno non aveva nulla a che fare con il contratto di appalto. N. 10088/20R.G. 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver la Corte territoriale considerato che l’importo dei lavori di cui al contratto di appalto del 28.2.2008 era pariad € 4.650.000,00 e che, nel complesso, risultavano pagamenti in favore dell’impresa pari ad € 4.481.184,00. Sommando a detto importo quello portato dall’assegno– prosegue il ricorrente -si ottiene quindi la somma di € 4.837.135,00, superiore a quella pattuita; ciò dimostrerebbeche, pacifico l’adempimento del debito derivante dall’appalto, la consegna dell’assegno per cui è processo doveva necessariamente avere un’altra funzione, ossia appunto quella di garanzia della restituzione delle anticipazioni corrisposte da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 – L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dalla controricorrente,è infondata. In proposito, è costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella N. 10088/20R.G. asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015). La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘ viva ’ o meno ” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.2–Ebbene, i dati certi, evincibili dal ricorso, sono i seguenti : 1) la Coop erativa ha chiesto l’accertamento negativo in relazione al credito portato dall’assegno per cui è processo, collegandolo inequivocabilmente all’appaltodel [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] non ha contesta to l’assunto della Cooperativa per cui le obbligazioni derivanti dall’appalto siano state tutte regolarmente adempiute; 3) con la domanda riconvenzionale, [OSCURATO:PERSONA] ha indicatouno specifico rapporto causale sottostante all’assegno, per il cui importo ha chiesto la condanna; 4) in N. 10088/20R.G. una causa in cui l’una parte (Cooperativa) sostiene che l’unico rapporto inter partesfosse l’appalto, e l’altra (Rasetto) sostiene invece che i rapporti fossero due (id est, l’appalto da una parte e l’ anticipazione delle somme dall’altra , riferibili al Rasetto il primo quale titolare dell’omonima impresa di costruzioni appaltatrice, la seconda quale socio della Cooperativa), il promissario ha chiesto di provare, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., che l’assegno si riferiva al secondo rapporto. Così stando le cose, ritiene la Corte che l’esposizione dei fatti, come riportata in ricorso, sia del tutto idonea ai sensi dell’art.366, comma 1,n. 3, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), perché consente senz’altro di comprenderei motivi di censura. Infatti, è evidente che ciò che risulterebbe – a dire della ricorrente – del tutto omesso nella narrativa dell’avversato ricorso (v. controricorso, p. 8) è assolutamente irrilevante ai fini della comprensione e della delibazione dei motivi, fermo restando che l’esistenza di “altro” rapporto è stata sufficientemente illustrata dal Rasetto. In secondo luogo, per quanto in ricorso si faccia riferimento a documenti vari (contratti, dichiarazioni, verbali, atti processuali, ecc.), le doglianze prescindono dall’esamedel loro contenuto, perché i denunciati errores in iudicando non sono su esso fondati, benché ovviamente le statuizioni della Corte d’appello lo presuppongano; il che significa che non viene qui in rilievo la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in relazione a ll’epo c a d el la produzione di detti documenti in giudizio, nonché alla loro localizzazione, proprio perché il ricorso non può dirsi fondato su detti atti o documenti. N. 10088/20R.G. 2.3– Né, infine , p otrebbe ipotizzarsi che il ricorrente non abbia affrontat o tutte le rationes decidendisu cui è fondata l’impugnata sentenza. Questa –al netto della complessità dell’istruttoria – si fonda essenzialmente su due aspetti: a)a fronte della promessa di pagamento discendente dall’assegno in discorso, la Cooperativaha dimostrato l’estinzione del rapporto di appalto, con l’integrale pagamento del corrispettivo, assistito anche da idonea quietanza liberatoria; b) il Rasetto – che aveva rinunciato alla relativa posizione di vantaggio derivante dalla sua posizione di promissario ex art. 1988 c.c. –non avrebbe dimostrato la sussistenza dell’altro rapporto obbligatorio, pure dedotto (ossia, l’anticipazione di somme, uti socius). Ebbene, l’odierno ricorrente sostanzialmente si duole proprio e soltanto del secondo profilo appena tratteggiato, perché non ha motivo di negare che il proprio credito derivante dall’appalto non sia stato onorato: anzi, non l’ha mai contestato. Solo, egli sostiene di non aver affatto rinunciato alla propria posizione di vantaggio processuale, essendo suo onere meramente indicare l’altro rapporto, ma spettando pur sempre al promittente dimostrarne l’inesistenza o l’estinzione, tanto più che la prova dedotta nella citata memoria del 30.3 .2016 costituiva mera reazione alle eccezioni sollevate dalla Cooperativa. In altre parole, il percorso argomentativo della Corte d’appello non è fondato su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna da sola idonea a sorreggere la statuizione finale, ma costituisce una progressione logico-giuridica che, seppur complessa, si dipana lungo un unico percorso motivazionale, teso ad affermare che l’assegno per cui è processo era privo di supporto causale: non l’appalto, N. 10088/20R.G. perché estinto, ma neanche l’anticipazione delle somme, perché non dimostrata dal Rasetto, che ne era onerato. Ne consegue che le doglianze coltivate dal Rasetto proprio su tale profilo della decisione sono senz’altro ammissibili, sicché può procedersi all’esame del merito cassatorio. 3.1– Ciò posto, i primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché strettamente connessi; essi sono fondati, nei termini di cui appresso. Èindiscusso che l’assegno per cui è causa venga qui in rilievo quale promessa di pagamento (conformemente ad indirizzo del tutto consolidato –v., per tutte, Cass. n. 20449/2016), e che soltanto sia controverso se il titolo fosse stato rilasciato dalla Cooperativa ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contratto di appalto inter partes del 28.2.2008, ovvero a garanzia delle anticipazioni effettuatedallo stessoRasetto, per l’acquisizione di alcuni terreni, posto che egli era anche socio della odierna controricorrente. Ora, è altrettanto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l’insegnamento per cui “ La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento N. 10088/20R.G. dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale. A tal fine non è sufficiente che lo stesso alleghi e dimostri che ‘altro’ rapporto fondamentale è stato estinto, dovendo viceversa provare l'identità tra tale rapporto e quello presunto per effetto della ricognizione di debito, non bastando una mera ‘compatibilità’ astratta tra i due titoli ” (Cass . n. 4019/2006; più di recente, Cass. n. 11766/2018, non massimata). 3.2.1 – Ebbene , l’erroneità della decisione impugnata invest e , anzitutto, l’aspetto della “coincidenza concreta” che la Cooperativa avrebbe dovuto dimostrare, onde fruttuosamente anelare all’esito vittorioso della lite: fin dalla fase introduttivadel giudizio, erano venuti in evidenza due rapporti causali tra le parti, perché alla domanda di accertamento negativo della Coopera tiva (basata sull’estinzione dell’appalto, rapporto cui essa ricollegava l’emissione dell’assegno in discorso) era seguita la domanda riconvenzionale del Rasetto , che era sì fondata sulmedesimo assegno, ma era diversamente titolata, perché basata proprio sull’altro rapporto dedotto in giudizio (v. ricorso, p. 3). Pertanto, per ritenere assolto l’onere probatorio a carico della Cooperativa, non poteva ritenersi affatto sufficiente la mera dimostrazione dell’estinzione delle obbligazioni discendenti dall’appalto , come ha invece ritenuto la Corte territoriale, laddove ha richiamato il principio affermato, tra le altre, da Cass. n. 17713/2016 (secondo cui “il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di N. 10088/20R.G. qualsiasialtra ipotetica ragione di debito, ulte riore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza”). Infatti, l’attrice avrebbe anche dovuto provare che l’assegno – proprio a cagione della dedotta ( ex adverso ) pluralità di rapporti inter partes- era stato emesso ( in tutto o in parte ) in relazione all’appalto , di cui aveva anche dimostrato il regolare adempimento: solo in tal caso, e correlativamente, avrebbe potuto ritenersi che essa attrice avesse interamente assolto il proprio onere, ex art. 2697 c.c. Tuttavia,non soltanto la suddetta circostanza non è affatto emersa in giudizio , ma risulta anzi smentit a dal percorso motivazionale adottato d a lla Corte sabauda, laddove essa (a p. 8della sentenza) fa riferimento a “distinte posizioni” creditorie riferibili in parte all’Impresa geom. [OSCURATO:PERSONA], in parte al socio [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla Cooperativa, il tutto come emergenteda un “promemoria” redatto da tale ing. [OSCURATO:PERSONA] e datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] : nel ritenere sostanzialmente attendibili tali dati e nel fondare la propria decisione su detto documento, insomma, è lo stesso giudice del meritoa confermare che i rapporti tra le parti non si risolvessero nelsolo appalto. 3.2.2– Per altro, la denunciata violazione dell’art. 1988 c.c. risulta conclamata anche sotto altra prospettiva, alla prima correlata. Infatti, la Corte territoriale (ancora a p. 8 della sentenza ) muove dal corretto assunto secondo cui la pacifica circostanza per cui il corrispettivo dell’appalto sia stato interamente saldatonon dimostra, di per sé, la riferibilità dell’assegno in discorso all’appalto stesso, tanto da sforzarsi di ricercare, nelle pagine seguenti, “elementi univoci e convergenti in tal senso”. Conseguentemente, la Corte d’appello passa a scrutinare il citato “promemoria” dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] datato N. 10088/20R.G. [OSCURATO:DATA_NASCITA], e poi la quietanza liberatoriadel 2.8.2012, attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] almeno sul piano indiziario (il Rasetto, lo si rammenta, aveva disconosciuto la sigla apposta in calce alla predetta quietanza). A tal punto, richiamando il già visto principio affermato da Cass. n. 17713/2016, la Corte piemontese conclude (p. 12 della sentenza) nel senso che “a fronte della dimostrazione dell’avvenuto pagamento e per intero del prezzo dell’appalto da parte della Cooperativa e dell’ottenimento di quietanza liberatoria per tutti i rapporti instaurati dalla stessa con il geom. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo non abbia provato (pur facendosi carico del relativo onere per effetto della rinuncia alla posizione di vantaggio di cui all’art. 1988 c.c.) la sussistenza di altro rapportoobbligatorio da porre alla base della pretesa azionata …”, conseguentemente rigettando la domanda riconvenzionale. Come risulta evidente dal passaggio motivazionale testualmente riportato (e salvo quanto si dirà nel par. successivo), il giudice d’appello non ha affatto affrontato il tema cruciale della controversia –ossia la riferibilità dell’assegno in discorso all’appalto, come invece pure sostiene la controricorrente (v. p. 12 del controricorso) – ma l’ha del tutto obliterato, riportandosi ad un percorso decisorio adottabile nella sola ipotesi in cui il promissario, a fronte di promessa di pagamento non titolata, non abbia indicato un rapporto giuridico diverso da quello dedotto dal promittente. D’altra parte, la stessa Corte del merito – sul pu nto - poggia inequivocamente la propria decisione sia sulla dimostrazione dell’integrale pagamento del corrispettivo dell’appalto, sia sull’esame della predetta quietanza liberatoria, peraltro rilasciata dalla “sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA] geom. Aldo … ” alla N. 10088/20R.G. Cooperativa “Appaltante” (si veda la sua integrale trascrizione, riportata in sentenza), senza minimamente approfondire la questione dell’imputazione dell’assegno per cui è processoall’uno o all’altro rapporto dedotto in giudizio. 3.3.1– Sotto altro concorrente profilo , ritiene la Corte che la valutazione del giudice del merito (operata a p. 11 della sentenza e poi racchiusa nel medesimo passaggio della motivazione poc’anzi riportato) circa la natura abdicativa della propria posizione di vantaggio probatorio , da parte d i [OSCURATO:PERSONA], non sia condivisibile. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto di poter scorgere la prova della rinuncia della detta situazione di vantaggio processuale “in ragione dell’indicazione del rapporto sottostante e dell’offerta di provarne la ricorrenza”. Ora, non v’è dubbio che l’indicazione di “altro” rapporto -ovviamente nell’ipotesi in cui la promessa di pagamento non sia titolata, come nella specie - non solo sia senz’altro consentitaal promissario ( v. ex multis la più volte citata Cass. n. 17713/2016), ma non implichi di per sé alcuna volontà abdicativa. A tacer d’altro,a fronte di promessa di pagamento non titolata, la mera indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad “altro” rapporto, rispetto a quello dedotto dal promittente, implicherebbe indefettibilmente l’impossibilità di avvalersi dell’astrazione processuale, il che non è. S’è già visto, infatti, che in tal caso il promissario conserva comunque una posizione di vantaggio, occorrendo pur sempre che il promittente – al fine di restare assolto da ogni prete sa avversaria - dimostri la “ coincidenza concreta” della promessa in discorso co l rapporto giuridico dallo stesso dedotto, di cui abbia in ipotesi anche dimostrato l’invalidità o l’estinzione(v. parr. 3.1 ss.). N. 10088/20R.G. 3.3.2– Escluso, dunque, che la mera indicazione di “altro” rapporto possa di per sé costituire prova della abdicazione in parola, occorre soffermarsi sulla valenza da attribuire all’attività diretta alla prova dell’esistenza del diverso rapporto, da parte del promissario. Sul punto, la Corte sabauda ha affermato che la relativa istanza istruttoria “è stata proposta in via autonoma e al fine di dimostrare l’ulteriore rapporto allegato dalla difesa della parte appellata”, pure evidenziando che “sarebbe stato onere del Rasetto… indicare in modo specifico non solo la fonte dell’obbligazione medesima, maanche fornire la prova del finanziamento”, che peraltro avrebbe dovuto “esser dimostrato documentalmente”. Orbene, risulta evidente, da quanto testé riportato, che la Corte d’appellonon abbia fatto buon governo della regola che pure ha affermato di voler applicare, giacché essa è incorsa in un evidente equivoco: la Corte, infatti, è giunta alla suddetta conclusione attribuendo ad un dato di per sé neutro (ossia, l’indicazione di “altro” rapporto da parte del Rasetto , su cui s’è ampiamente detto) una valenza decisiva, legando indefettibilmente e conseguenzialmente a detto dato (ai fini che qui interessano)le relative istanze istruttorie , senza ulteriormente approfondire. Sul punto, ove si consideri che la posizione della Cooperativaera nota ab origine (avendo essa sostenutosin dall’atto introduttivo, come s’è visto, che l’assegno si riferivaal contratto di appalto, integralmente estinto), e che le prove articolat e dal Rasetto circa la riferibilità dell’assegno al diverso rapporto di finanziamento erano state offerte solo nell’appendice scritta dell’udienza di trattazione (e segnatamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., dedicata alle N. 10088/20R.G. repliche assertive),benché a sostegno della diversa indicazione causale e della stessa domanda riconvenzionale, può senz’altro escludersi ogni certezza al riguardo(come nella sostanza ha invece ritenuto la Corte d’appello), occorrendo una valutazione in concreto circa l’eff ettivo intento abdicativo da parte dello stesso Rasetto, che però è mancata del tutto. In altre parole, in un contesto processuale come quello fin qui descritto, non è corretto affermare – come ha fatto la Corte d’appello– che sia sufficiente , per il promissario, offrire la prova del rapporto sottostante, perché possa ritenersi che la relativa istanza sia stata offerta in via autonoma, con implicita abdica zione della propria posizione di vantaggio: infatti, a tal fine, occorre al contempo verificare se ciò sia avvenuto di propria iniziativa o come mera reazione alla posizione dellacontroparte (v. Cass. n. 14773/2019).Ma la sussistenza del la prima opzione (ossia, l’autonoma iniziativa istruttoria) non può certo ricavarsi dal mero dato della indicazio ne dell’altro rapporto, da parte del promissario, perché una simile attività non necessariamentene costituisce sintomo. Sotto altro profilo, è pure evidente come gli argomenti spesi dalla Corte d’appello, a sostegno dell’erronea decisione, provino troppo. Infatti, se davvero il Rasetto avesse dovuto provare il rapporto di finanziamento con la Cooperativa a mezzo di documenti, come pure affermato dal giudice del merito, allora l’assegno non avrebbe potuto spiegare alcun rilievo quale promessa di pagamento(al contrario, una simile valenza costituisce il presupposto dell’intera decisione qui impugnata); in altre parole, se tanto fosse stato necessario, l’assegno in questione avrebbe dovuto considerarsi del tutto irrilevante, posto che il Rasetto, nell’ipotesi voluta dalla Corte piemontese , avrebbe a quel punto N. 10088/20R.G. interamente assolto il proprio onere circa il rapporto causale(arg. ex Cass., Sez. Un., n. 13533/2001) , ma in via ordinaria , senza cioè avvalersi dell’astrazione processuale. Si tratta, però, di un percorso alternativo del tutto avulso dalla realtà processuale, posto che nel presente giudizio il Rasetto ha inteso avvalersi dell’assegno in parola quale prova del credito da esso portato e per le causali indicatea sostegno della domanda riconvenzionale, il che gli è indiscutibilmente consentito, a tal punto occorrendo dirimere la controversia sulla base delle regole - anche in tema di riparto dell’onere della prova - in precedenza tratteggiate. 4.1 –Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito. 5.1 – In definitiva, sono accolti i primi due motivi, mentre resta assorbito il terzo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvioalla Corte d’appello di Torino, in diversa sezione e diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corteaccoglie il primo e il secondo motivo