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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36702/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze in funzione di riesame, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte, sezione Quinta penale, n. 15648 - 22, del 23 marzo 2022, ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi interessati, avverso i decreti, di pari data, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, del 19 ottobre 2021, eseguiti in data 27 ottobre 2021, di perquisizione personale, locale ed informatica e contestuale sequestro probatorio. 1.1.Questa Corte con la sentenza rescindente, aveva ritenuto impugnabile il decreto di sequestro e perquisizione, quanto a quest'ultimo perché contestuale rispetto al sequestro probatorio e aveva reputato viziato da mancanza di motivazione il decreto di sequestro del Pubblico ministero, relativo a "documenti, relativi flussi comunicativi anche conservati su supporti informatici" in quanto non ritenuti sicuramente riferibili, tutti indistintamente, agli illeciti ipotizzati (artt. 422, 416-bis.1 cod. pen., avuto riguardo ai delitti di strage relativi al biennio 1993-1994, per i quali si procede in via cautelare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Utri).

La sentenza rescindente, nel richiamare le decisioni Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv.279949 e Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, ha precisato che il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale e di concreta idoneità in ordine all an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato.

La pronuncia di annullamento con rinvio, quindi, aderendo all'indirizzo di cui alle pronunce di legittimità richiamate (Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro; Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881), ha esposto la necessità di procedere a verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta, dandone conto con la motivazione, verifica individuata come maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo, estraneo al reato, cioè, come nella ipotesi di specie, ad un soggetto nei cui confronti nessun coinvolgimento nell'attività criminosa è stato ipotizzato (il decreto di perquisizione e sequestro è finalizzato a riscontrare le dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica da [OSCURATO:PERSONA], circa il possesso di documenti utili all'indagine, da parte di soggetti a lui vicini e a verificare la sussistenza di rapporti finanziari, dallo stesso indicati, che costituirebbero l'antefatto rispetto alla strategia che ha condotto all'esecuzione delle stragi nel biennio 1993-1994). 1.2.Con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su benli giuridici costituzionalmente tutelati, la sentenza rescindente ha richiamato il principio di proporzionalità, il quale fissa il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali può ritenersi legittima e ha affermato che la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa un requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, rv. cit.) ed al principio di proporzione.

In tema di acquisizione della prova, si è richiamata la giurisprudenza di questa Corte nella parte in cui ha chiarito che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto, potenzialmente, rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489;).

Si è, poi, affermato che è possibile disporre un sequestro "esteso" a condizione, tuttavia, che sia chiaro ed esplicitato perché il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere una inevitabile differente modulazione, verosimilmente per la difficoltà di individuare nitidamente, ex ante, l'oggetto del sequestro o in ragione della natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898).

Da ultimo, sul tema della copia dei dati digitali sequestrati e della restituzione degli apparecchi informatici contenenti tali dati, si è sostenuto che la copia integrale dei dati (cd. copia forense) contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore, ma non soddisfa l'esigenza indifferibile di porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria, reputando non legittimo il trattenimento dell'insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del 04/03/202c', Scaglia ri n i).1.3.

Dunque, secondo la sentenza rescindente, restituito l'apparecchio, è consentito al Pubblico Ministero trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro e compiute le operazioni di selezione, deve restituire agli aventi diritto la copia medesima. 1.5.Alla stregua di tali principi generali la sentenza di annullamento con rinvio ha notato che il Tribunale, investito delle questioni relative alla pertinenza delle cose sequestrate, al collegamento tra il bene oggetto di sequestro e i reati per cui si procede, all'adeguatezza a proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, alla specifica indicazione delle finalità di natura probatoria che con il decreto di perquisizione e sequestro si intendevano perseguire, non aveva fornito motivazione su alcuni specifici aspetti, di seguito elencati, in particolare in relazione: - alla legittimità, in ragione del legame di parentela con [OSCURATO:PERSONA], rispetto al reato per cui si procedeva (i reati di strage del biennio 1993/94) di un sequestro onnicomprensivo di tutti i dati personali, contenuti in tutti gli apparecchi elettronici nella disponibilità dei terzi interessati, senza la previa indicazione di criteri selettivi del materiale; - al nesso di pertinenza tra i reati per cui si procede, il presunto finanziamento documentato dalla scrittura privata e il sequestro di documenti e dati informatici rispetto a terzi; - al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità del sequestro a seguito del quale la copia integrale dei dati è stata portata alla cognizione della polizia giudiziaria per un esame preliminare (in sede di esecuzione del sequestro la polizia giudiziaria ha proceduto alla cd. copia forense dei dati estratti da quattro telefoni cellulari, due computer e una pen-drive); - alle specifiche ragioni probatorie che giustificavano l'ablazione in concreto compiuta rispetto agli odierni ricorrenti.

Dunque, si è rilevato che il decreto di perquisizione e sequestro come predisposto dal Pubblico ministero si era limitato, genericamente, ad affermare la necessità di "accertare i rapporti tra gli indagati e il ruolo svolto dagli stessi, nonché le eventuali comunicazioni tra i medesimi e gli altri soggetti coinvolti nei fatti oggetto di indagine", facendo ricorso ad espressioni generiche, che non evidenziavano il coinvolgimento e l'utilizzo del mezzo ablatorio nei confronti di soggetti terzi interessati, non indagati, così addivenendo all'annullamento con rinvio del provvedimento censurato.2.

Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, all'esito del giudizio di rinvio ha respinto la preliminare eccezione difensiva per mancato rispetto del termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., rilevando che il termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. è norma che attiene soltanto alle misure cautelari personali, non a quelle reali, richiamando precedente di legittimità (Sez. 4, n. 51345 del 2018).

2.1. Inoltre, il Tribunale ha valutato il contenuto della memoria prodotta dal Pubblico ministero, con la documentazione allegata, richiamando precedente di legittimità in tema di nova nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento, in sede cautelare (cfr. n. 17991 del 2006).

Circa la natura estesa del sequestro, il Tribunale ha assunto che la stessa consistenza dei beni da sequestrare e l'impossibilità di individuarli ex ante, ha reso necessaria detta tipologia di sequestro, anche a fronte della direttiva del Pubblico ministero che non poteva essere attuata in sede di esecuzione del sequestro, per la difficoltà di estrapolare i dati rilevanti contenuti nella memoria degli apparecchi elettronici nella disponibilità dei ricorrenti, comunque risultando disposta l'acquisizione di cd. copia forense del contenuto dei supporti informatici. 2.2.Quanto al nesso di pertinenza tra la res ricercata e i reati per cui si procede il Tribunale a pag. 4 e ss. e 8 dell'ordinanza fornisce indicazioni rispetto ai reati ipotizzati e al loro collegamento con rapporti economici o alle reciproche utilità dei protagonisti del presunto finanziamento di venti miliardi di lire, asseritamente ricevuto, secondo la prospettazione accusatoria, da [OSCURATO:PERSONA] da parte di esponenti di cosa nostra, valorizzando il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati anche all'attualità e nonostante la detenzione del primo (cfr. pag. 6), la possibilità che, dunque, siano i ricorrenti ad avere il possesso del documento risalente al comune ascendente.

Tanto, reputando, infine, non compresso il principio di proporzionalità attesa l'impossibilità di individuare, attraverso mezzi selettivi attuati direttamente in sede di perquisizione, il materiale probatorio e comunque ravvisate ragioni investigative, stante la ritenuta pertinenza della documentazione rispetto ai delitti ipotizzati.

3. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i terzi interessati cui le cose sono state sequestrate, a mezzo del difensore e procuratore speciale (cfr. atti pervenuti dall'Autorità procedente a seguito di ordinanza di questa Corte) avv.

M. Murano, denunciando due vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Con il primo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per totale mancanza di motivazione già contenuta nei decreti di perquisizione con violazione degli artt. 125 e 247 cod. proc. pen.

La necessità di procedere a sequestro esteso è stata affermata sulla base delle risultanze della memoria, depositata dal Pubblico ministero nel corso del giudizio di rinvio.

Si tratta di atto non idoneo ad integrare la motivazione rispetto ai provvedimenti originari di perquisizione e sequestro che, secondo i ricorrenti, mai avrebbero precisato le ragioni della natura indefinita dell'ablazione.

L' impossibilità di selezione preventiva, ex ante, dei documenti davvero necessari ai fini di indagine non è dimostrata se non sulla base di elementi introdotti dal Pubblico ministero tardivamente, in quanto illustrati soltanto nel giudizio di rinvio.

Con particolare riferimento alle perquisizioni informatiche, si richiama precedente di legittimità (Sez. 2, n. 37941 del 23/09/2020) secondo il quale necessita il fumus del reato per cui si procede e il collegamento del reato ai dati informatici che si intende vincolare, individuando un nesso di pertinenza, con indicazione della finalità probatoria che sorregge il vincolo.

Infine, si rimarca che deve essere specificata la ragione del vincolo integrale del supporto e non di specifici dati, connesso di solito all'impossibilità di effettuare una selezione, dal punto di vista tecnico, senza l'assistenza di competenze specialistiche.

Nel caso di specie, l'integrale acquisizione dei supporti verrebbe giustificata, tardivamente, da un'assertiva precisazione del Pubblico ministero contenuta nella citata memoria, mentre il Tribunale non avrebbe spiegato nemmeno il nesso di pertinenza tra la res ricercata e i reati per i quali si procede, con riferimento al fumus.

Questo per l'originario decreto di sequestro sarebbe da individuarsi nell'esistenza di una partecipazione ai delitti di strage negli anni 1993-1994 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Utri, perché in anni precedenti, il nonno dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe versato al primo venti miliardi di lire, senza che dagli atti depositati dal Pubblico ministero si dia atto dell'esistenza del nesso pertinenziale del sequestro ai danni dei ricorrenti rispetto a detto reato.

Né i decreti hanno specificato che la finalità sarebbe stata quella, esplicitata solo in sede di rinvio dal Pubblico ministero, di reperire documentazione ("carta scritta") inerente a detto finanziamento, avvenuto oltre trenta anni prima, di cui ha riferito al predetto organo inquirente [OSCURATO:PERSONA].Il decreto di perquisizione domiciliare non esplicita che tale documentazione era nel possesso dei Graviano, odierni ricorrenti, né si precisano i rapporti di questi con il parente Giuseppe; né, infine, il vincolo sarebbe giustificato dal mero rapporto familiare che il predetto Giuseppe che ha esposto al Pubblico ministero, soltanto genericamente, quanto alla documentazione relativa al presunto finanziamento.

Peraltro, le perquisizioni personali non potrebbero essere giustificate dall'esigenza di reperire detta documentazione cartacea, che dopo trent'anni appare inverosimile possa essere ancora nella disponibilità dei ricorrenti. 3.2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge di cui agli artt. 125 e 253, comma 1, cod. proc. pen. quanto all'assenza di motivazione.

L'ordinanza richiama il contenuto dei decreti di perquisizione e sequestro, emessi in violazione di legge e la difesa ne deduce la illegittimità, nonché quella derivata anche del provvedimento impugnato, in assenza, peraltro, di esigenze probatorie con particolare riguardo alla qualità di terzi non indagati dei ricorrenti.

Sarebbe stata del tutto omessa, anche con questa seconda ordinanza, l'esplicitazione delle ragioni per le quali i documenti e i dati acquisiti potessero rappresentare prova o indizio dei delitti di strage per i quali si procede. 4.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Collegio preliminarmente dà atto che risultano pervenute dall'Autorità giudiziaria procedente, procure speciali a seguito dell'ordinanza di acquisizione resa da questa Corte, all'udienza del 2 febbraio 2023, rilasciate dai ricorrenti in favore del difensore, al fine di ottenere la restituzione delle cose sequestrate con l'indicazione di procura per tutte le impugnazioni utili ed opportune.

Invero, vi è, in calce agli atti, l'indicazione del rilascio delle procure — con riferimento al primo giudizio dinanzi al Tribunale del riesame — per promuovere il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio e anche eventuale impugnazione di tale provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

Tanto ai fini dell'ammissibilità dei ricorsi.

È noto il costante indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura special rilasciata esplicitamente per il solo riesame avverso decreto di sequestro).2.Ciò premesso, si osserva che i ricorsi devono essere rigettati.

2.1. I due motivi di ricorso prospettati non sono fondati.

Osserva il Collegio che i decreti di perquisizione e sequestro del 19 ottobre 2021, adottati dal Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eseguiti in data 27 ottobre 2021, individuano il fumus commissi delicti attraverso il rinvio alle investigazioni, compendiate nell'annotazione del 14 ottobre 2021, di cui indica gli estremi, predisposta dal centro operativo [OSCURATO:PERSONA] di Firenze.

Si tratta di decreti disposti per l'indicata necessità di riscontrare le dichiarazioni, rese alla Procura della Repubblica, da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al possesso, all'attualità, in capo a soggetti a lui vicini, di documenti al fine di riscontrare la sussistenza di rapporti finanziari descritti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che costituirebbero l'antefatto rispetto alla strategia che portò all'esecuzione delle stragi negli anni 1993-1994.

I descritti decreti, dunque, operano espresso rinvio ad annotazione esplicativa della DIA, ai fini di specificare le ragioni del sequestro e del fumus del reato per il quale si procede a carico degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Utri.

L'esame dei decreti di perquisizione e sequestro originari, necessario in quanto se ne eccepisce l'illegittimità per mancanza assoluta di motivazione, con il secondo motivo di ricorso, fanno riferimento alla descritta annotazione che, per le modalità del rinvio operato dal Pubblico ministero, ne costituisce parte integrante (cfr. pag. 1 di ciascuno dei decreti di perquisizione personale, locale e informatica, con contestuale sequestro, del 19 ottobre 2021, che richiamano espressamente l'intero contenuto dell'annotazione n. 125/F1/G2/33/6 prot. 10584 del 14/10/2021).

Ciò premesso, va anche rimarcato che la sentenza rescindente, all'esito della quale è stato svolto il giudizio di rinvio deciso con l'ordinanza oggetto dell'impugnazione sub iudice, nella prima parte, fa riferimento (cfr. pag. 3, § 3) ad una sostanziale mancanza di motivazione del decreto (rectius dei decreti) di sequestro eseguito il 27 ottobre 2021, ma definisce il procedimento disponendo l'annullamento con rinvio rilevando, dunque, conclusivamente un difetto di motivazione dell'ordinanza adottata all'esito del giudizio di riesame.

La pronuncia rescindente, evidentemente, non ha riscontrato il dedotto vizio assoluto di motivazione dei decreti originari di perquisizione e sequestro, perché, in tal caso, si sarebbe determinata a pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame, come naturale conseguenza dell'assoluta mancanza di motivazione dei decreti originari, in quanto vizio non sanabile da motivazione integrativa in sede di riesame. //e, In tal senso si è espressa questa Corte di legittimità affermando che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento, non sanabile in sede di riesame (tra le altre, Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Rv. 271579, quest'ultima nel senso che, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti).

Sicché, si osserva che la sentenza rescindente detta una precisa regola iuris, vincolante per il giudice del rinvio e dispone il rinvio al Tribunale per nuovo esame (cfr. pag. 6 della sentenza rescindente) a fronte di carenza motivazionale dell'ordinanza, resa in sede di impugnazione cautelare, quanto alle questioni devolute con l'originaria richiesta di riesame dei terzi interessati, relativamente: - alla pertinenza e collegamento delle cose sequestrate rispetto ai reati per i quali sono in corso le indagini; - all'adeguatezza e proporzionalità del disposto mezzo di ricerca della prova; - alla specifica indicazione della finalità probatoria del decreto (rectius dei decreti) di perquisizione e sequestro. 2.2.Così delimitato l'ambito del giudizio demandato al Tribunale, si osserva, in primo luogo, che legittimamente il Giudice del rinvio ha tenuto conto del contenuto della memoria del 30 maggio 2022, prodotta dal Pubblico ministero in tale sede.

Tanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel giudizio di rinvio, nova possono essere introdotti sia pure nei limiti del rinvio demandato a seguito della pronuncia di annullamento.

Questa Corte ha avuto modo di affermare (tra le altre, Sez. 2, n. 17991 del 19/04/2006, Omobono, Rv. 234758) infatti, che nel giudizio cautelare di rinvio possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento (conf., in tema di appello cautelare introdotto dal Pubblico ministero, tra le altre, Sez.

U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 Sez. 5, n. 17970 del 07/02/2020, Rv. 279398).

In secondo luogo, si rimarca che già i provvedimenti cautelari originari specificavano le ragioni della perquisizione e del successivo sequestro, ritenendo necessario procedere a perquisizione del luogo di abituale dimora di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché alla perquisizione del luogo di lavoro e ogni altro ambiente nella loro disponibilità, a fronte dei legami con [OSCURATO:PERSONA] ed illustrando la specifica finalità di individuare documentazione, formale o informale, cartacea, anche in forma di appunti e ricevute, o digitale, idonea a riscontrare la circostanza della sussistenza dei rapporti tra gli indagati, anche attraverso le comunicazioni, mediante i sistemi di messaggistica istantanea funzionali ai temi oggetto dell'indagine.

Si disponevano, dunque, le perquisizioni, finalizzate al rinvenimento di documenti e dei relativi flussi, anche conservati nei supporti informatici, facendo riferimento al sequestro anche delle caselle di posta elettronica.

Sul punto, esplicativa risulta l'annotazione di servizio del 14 ottobre 2021, parte integrante dei decreti, laddove rimarca la necessità di riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese anche in sede processuale, relative ai rapporti tra gli indagati, con i parenti del predetto e altri componenti della famiglia Graviano, compresi i parenti del cugino Salvatore, deceduto, cui [OSCURATO:PERSONA] attribuisce, espressamente, il compito di custodire una lettera che avrebbe sancito, secondo le sue affermazioni, l'accordo intervenuto con suo nonno materno, [OSCURATO:PERSONA], portatore di venti miliardi di lire, somma raccolta a Palermo attraverso una compagine di persone siciliane e destinata all'imprenditore milanese.

Tale accordo sarebbe stato citato, nuovamente, nell'interrogatorio dallo stesso reso in data 21 novembre 2020 (cfr. anche pag. 3 della citata annotazione), quando si è affrontato il tema delle partecipazioni nelle aziende di [OSCURATO:PERSONA] da parte del nonno del detenuto, che avevano avuto origine quando era ancora in vita il nonno di Gravano e che, a suo dire, dovevano essere intorno al 20% delle somme investite nelle attività imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA].

L'accordo sarebbe stato formalizzato per iscritto e avrebbe previsto, a fronte della somma erogata dalla cordata siciliana, la corresponsione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di interessi elevati.

Tale richiesta di finanziamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe avvenuta tramite un terzo, per un totale di capitali pari a venti miliardi di lire.

Nei mesi immediatamente successivi alla morte del padre Michele, avvenuta nel 1982, [OSCURATO:PERSONA], informato dal nonno materno, [OSCURATO:PERSONA], di questa situazione insieme al cugino [OSCURATO:PERSONA] e al non o si sarebbero recati a Milano per incontrare [OSCURATO:PERSONA] presso l'hotel Quark portando con loro una "carta scritta" ovvero un documento che avrebbe anche dovuto contenere l'indicazione di quanto investito e l'assunzione formale, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'impegno di rispettare gli accordi in merito alla riconsegna del denaro con interessi secondo quelli che erano gli impegni originari sottoscritti sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da finanziatori siciliani.

Vi sarebbe stato, poi, un nuovo incontro nel 1993, tra [OSCURATO:PERSONA] e il cugino Salvatore con [OSCURATO:PERSONA], svolto a Milano, fissando un successivo incontro, nel 1994, per formalizzare tali ultimi accordi a cui avrebbe dovuto partecipare un notaio.

Sulla necessità del sequestro e il collegamento dei documenti che si ricercano, è poi, intervenuta la memoria del 30 maggio 2022, ampiamente esplicativa, che ha prodotto nel giudizio di rinvio il Pubblico ministero il cui contenuto, in parte è trascritto a pag. 4 e ss dell'ordinanza.

2.3. In definitiva, il Collegio osserva che non potendo essere in alcun modo esaminata, nella presente sede, né la correttezza del titolo di reato per cui sono in corso le indagini, né la fondatezza del titolo di reato oggetto di investigazione, si deve rilevare che l'ordinanza censurata si presenta immune da vizi.

Invero, già gli originari decreti di sequestro e perquisizione richiamano l'annotazione della DIA del 14 ottobre 2021, che spiega il fumus del reato e le ragioni del sequestro (la ricerca della "carta scritta" che avrebbe siglato l'accordo con cosa nostra, in relazione al finanziamento di venti miliardi di lire).

A ciò si aggiunga che il Tribunale risponde ad ogni singolo aspetto devoluto dalla sentenza rescindente, quanto al collegamento strumentale tra ciò che si cerca e quanto sequestrato, all'esito delle perquisizioni, anche con riferimento alle ragioni per le quali il documento poteva essere proprio nel possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 8 e ss. dell'ordinanza censurata), al fumus, nonché circa il principio di adeguatezza e proporzionalità.

Si è ritenuto, in questo caso, giustificato il sequestro esteso, per la natura del documento risalente nel tempo e relativo a un presunto accordo illecito di non facile individuazione e reperimento, peraltro indicando la necessità di procedere ad estrazione di cd. copia forense.

L'ordinanza impugnata rende conto più diffusamente del fumus del reato ipotizzato, riportando anche passi integrali della memoria del 30 maggio 2022, che la Procura della Repubblica ha illustrato nel giudizio di rinvio, nonché, quanto alle ragioni del sequestro esteso, dell'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari, sulla base della valutazione della complessiva vicenda e, segnatamente, rilevando le difficoltà operative e tecniche di procedere ad una perquisizione mirata di dati relativi ad un accertamento complesso, riguardante l'acquisizione di documentazione anche di natura tecnica collegata al presunto finanziamento, non potendo procedervi direttamente con l'ausilio di parole chiave, perché non conosciute.

A fronte dell'ulteriore motivazione resa dal Tribunale del riesame, circa le illustrate difficoltà tecniche di estrapolare, in sede di esecuzione, con riproduzione mirata, i dati di interesse, contenuti nella memoria dei personal computer sequestrati e nelle memorie esterne, le censure dei ricorrenti, quando non risultano articolate in fatto o prive di correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, denunciano, al più, vizio motivazionale insindacabile in questa sede.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, invero, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez.

U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Del resto, la direttiva impartita dal pubblico ministero, nel disporre la perquisizione e sequestro (individuare documentazione formale o informale cartacea anche in appunti o ricevute, o digitale, idonea a verificare l'ipotesi delittuosa e i rapporti con l'indagato) per essere attuata richiedeva, come rilevato dal Tribunale, operazioni non eseguibili in sede di esecuzione del sequestro, non risultando individuata una parola chiave attraverso la quale procedere alla ricerca della documentazione necessaria, essendo, comunque, disposta l'acquisizione di copia informatica del contenuto dei supporti, in ossequio al principio di proporzionalità.

È noto l'orientamento di questa Corte espresso anche nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497) secondo il quale, in tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per !e indagini, può disporre il sequestro dai contenuti molto estesi.

Il sequestro probatorio, infatti, può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero "recipiente" di informazioni.

Né, in ossequio ai principi affermati dalla pronuncia a Sezioni unite citata è specificato dai ricorrenti, gliaie sia, nella specie, l'interesse leso, dovendo questo essere concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile, sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari (quali quello alla riservatezza o al segreto), conseguenti all'indisponibilità temporanea delle informazioni contenute nei documenti informatici sottoposti a sequestro.

Sicché, a fronte dell'operato sequestro, i ricorrenti, in caso di mancata tempestiva restituzione, potranno far

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze in funzione di riesame, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte, sezione Quinta penale, n. 15648 - 22, del 23 marzo 2022, ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi interessati, avverso i decreti, di pari data, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, del 19 ottobre 2021, eseguiti in data 27 ottobre 2021, di perquisizione personale, locale ed informatica e contestuale sequestro probatorio. 1.1.Questa Corte con la sentenza rescindente, aveva ritenuto impugnabile il decreto di sequestro e perquisizione, quanto a quest'ultimo perché contestuale rispetto al sequestro probatorio e aveva reputato viziato da mancanza di motivazione il decreto di sequestro del Pubblico ministero, relativo a "documenti, relativi flussi comunicativi anche conservati su supporti informatici" in quanto non ritenuti sicuramente riferibili, tutti indistintamente, agli illeciti ipotizzati (artt. 422, 416-bis.1 cod. pen., avuto riguardo ai delitti di strage relativi al biennio 1993-1994, per i quali si procede in via cautelare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Utri). La sentenza rescindente, nel richiamare le decisioni Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv.279949 e Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, ha precisato che il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale e di concreta idoneità in ordine all an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato. La pronuncia di annullamento con rinvio, quindi, aderendo all'indirizzo di cui alle pronunce di legittimità richiamate (Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro; Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881), ha esposto la necessità di procedere a verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta, dandone conto con la motivazione, verifica individuata come maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo, estraneo al reato, cioè, come nella ipotesi di specie, ad un soggetto nei cui confronti nessun coinvolgimento nell'attività criminosa è stato ipotizzato (il decreto di perquisizione e sequestro è finalizzato a riscontrare le dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica da [OSCURATO:PERSONA], circa il possesso di documenti utili all'indagine, da parte di soggetti a lui vicini e a verificare la sussistenza di rapporti finanziari, dallo stesso indicati, che costituirebbero l'antefatto rispetto alla strategia che ha condotto all'esecuzione delle stragi nel biennio 1993-1994). 1.2.Con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su benli giuridici costituzionalmente tutelati, la sentenza rescindente ha richiamato il principio di proporzionalità, il quale fissa il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali può ritenersi legittima e ha affermato che la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa un requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, rv. cit.) ed al principio di proporzione. In tema di acquisizione della prova, si è richiamata la giurisprudenza di questa Corte nella parte in cui ha chiarito che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto, potenzialmente, rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489;). Si è, poi, affermato che è possibile disporre un sequestro "esteso" a condizione, tuttavia, che sia chiaro ed esplicitato perché il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere una inevitabile differente modulazione, verosimilmente per la difficoltà di individuare nitidamente, ex ante, l'oggetto del sequestro o in ragione della natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). Da ultimo, sul tema della copia dei dati digitali sequestrati e della restituzione degli apparecchi informatici contenenti tali dati, si è sostenuto che la copia integrale dei dati (cd. copia forense) contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore, ma non soddisfa l'esigenza indifferibile di porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria, reputando non legittimo il trattenimento dell'insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del 04/03/202c', Scaglia ri n i).1.3. Dunque, secondo la sentenza rescindente, restituito l'apparecchio, è consentito al Pubblico Ministero trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro e compiute le operazioni di selezione, deve restituire agli aventi diritto la copia medesima. 1.5.Alla stregua di tali principi generali la sentenza di annullamento con rinvio ha notato che il Tribunale, investito delle questioni relative alla pertinenza delle cose sequestrate, al collegamento tra il bene oggetto di sequestro e i reati per cui si procede, all'adeguatezza a proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, alla specifica indicazione delle finalità di natura probatoria che con il decreto di perquisizione e sequestro si intendevano perseguire, non aveva fornito motivazione su alcuni specifici aspetti, di seguito elencati, in particolare in relazione: - alla legittimità, in ragione del legame di parentela con [OSCURATO:PERSONA], rispetto al reato per cui si procedeva (i reati di strage del biennio 1993/94) di un sequestro onnicomprensivo di tutti i dati personali, contenuti in tutti gli apparecchi elettronici nella disponibilità dei terzi interessati, senza la previa indicazione di criteri selettivi del materiale; - al nesso di pertinenza tra i reati per cui si procede, il presunto finanziamento documentato dalla scrittura privata e il sequestro di documenti e dati informatici rispetto a terzi; - al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità del sequestro a seguito del quale la copia integrale dei dati è stata portata alla cognizione della polizia giudiziaria per un esame preliminare (in sede di esecuzione del sequestro la polizia giudiziaria ha proceduto alla cd. copia forense dei dati estratti da quattro telefoni cellulari, due computer e una pen-drive); - alle specifiche ragioni probatorie che giustificavano l'ablazione in concreto compiuta rispetto agli odierni ricorrenti. Dunque, si è rilevato che il decreto di perquisizione e sequestro come predisposto dal Pubblico ministero si era limitato, genericamente, ad affermare la necessità di "accertare i rapporti tra gli indagati e il ruolo svolto dagli stessi, nonché le eventuali comunicazioni tra i medesimi e gli altri soggetti coinvolti nei fatti oggetto di indagine", facendo ricorso ad espressioni generiche, che non evidenziavano il coinvolgimento e l'utilizzo del mezzo ablatorio nei confronti di soggetti terzi interessati, non indagati, così addivenendo all'annullamento con rinvio del provvedimento censurato.2. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, all'esito del giudizio di rinvio ha respinto la preliminare eccezione difensiva per mancato rispetto del termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., rilevando che il termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. è norma che attiene soltanto alle misure cautelari personali, non a quelle reali, richiamando precedente di legittimità (Sez. 4, n. 51345 del 2018). 2.1. Inoltre, il Tribunale ha valutato il contenuto della memoria prodotta dal Pubblico ministero, con la documentazione allegata, richiamando precedente di legittimità in tema di nova nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento, in sede cautelare (cfr. n. 17991 del 2006). Circa la natura estesa del sequestro, il Tribunale ha assunto che la stessa consistenza dei beni da sequestrare e l'impossibilità di individuarli ex ante, ha reso necessaria detta tipologia di sequestro, anche a fronte della direttiva del Pubblico ministero che non poteva essere attuata in sede di esecuzione del sequestro, per la difficoltà di estrapolare i dati rilevanti contenuti nella memoria degli apparecchi elettronici nella disponibilità dei ricorrenti, comunque risultando disposta l'acquisizione di cd. copia forense del contenuto dei supporti informatici. 2.2.Quanto al nesso di pertinenza tra la res ricercata e i reati per cui si procede il Tribunale a pag. 4 e ss. e 8 dell'ordinanza fornisce indicazioni rispetto ai reati ipotizzati e al loro collegamento con rapporti economici o alle reciproche utilità dei protagonisti del presunto finanziamento di venti miliardi di lire, asseritamente ricevuto, secondo la prospettazione accusatoria, da [OSCURATO:PERSONA] da parte di esponenti di cosa nostra, valorizzando il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati anche all'attualità e nonostante la detenzione del primo (cfr. pag. 6), la possibilità che, dunque, siano i ricorrenti ad avere il possesso del documento risalente al comune ascendente. Tanto, reputando, infine, non compresso il principio di proporzionalità attesa l'impossibilità di individuare, attraverso mezzi selettivi attuati direttamente in sede di perquisizione, il materiale probatorio e comunque ravvisate ragioni investigative, stante la ritenuta pertinenza della documentazione rispetto ai delitti ipotizzati. 3. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i terzi interessati cui le cose sono state sequestrate, a mezzo del difensore e procuratore speciale (cfr. atti pervenuti dall'Autorità procedente a seguito di ordinanza di questa Corte) avv. M. Murano, denunciando due vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Con il primo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per totale mancanza di motivazione già contenuta nei decreti di perquisizione con violazione degli artt. 125 e 247 cod. proc. pen. La necessità di procedere a sequestro esteso è stata affermata sulla base delle risultanze della memoria, depositata dal Pubblico ministero nel corso del giudizio di rinvio. Si tratta di atto non idoneo ad integrare la motivazione rispetto ai provvedimenti originari di perquisizione e sequestro che, secondo i ricorrenti, mai avrebbero precisato le ragioni della natura indefinita dell'ablazione. L' impossibilità di selezione preventiva, ex ante, dei documenti davvero necessari ai fini di indagine non è dimostrata se non sulla base di elementi introdotti dal Pubblico ministero tardivamente, in quanto illustrati soltanto nel giudizio di rinvio. Con particolare riferimento alle perquisizioni informatiche, si richiama precedente di legittimità (Sez. 2, n. 37941 del 23/09/2020) secondo il quale necessita il fumus del reato per cui si procede e il collegamento del reato ai dati informatici che si intende vincolare, individuando un nesso di pertinenza, con indicazione della finalità probatoria che sorregge il vincolo. Infine, si rimarca che deve essere specificata la ragione del vincolo integrale del supporto e non di specifici dati, connesso di solito all'impossibilità di effettuare una selezione, dal punto di vista tecnico, senza l'assistenza di competenze specialistiche. Nel caso di specie, l'integrale acquisizione dei supporti verrebbe giustificata, tardivamente, da un'assertiva precisazione del Pubblico ministero contenuta nella citata memoria, mentre il Tribunale non avrebbe spiegato nemmeno il nesso di pertinenza tra la res ricercata e i reati per i quali si procede, con riferimento al fumus. Questo per l'originario decreto di sequestro sarebbe da individuarsi nell'esistenza di una partecipazione ai delitti di strage negli anni 1993-1994 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Utri, perché in anni precedenti, il nonno dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe versato al primo venti miliardi di lire, senza che dagli atti depositati dal Pubblico ministero si dia atto dell'esistenza del nesso pertinenziale del sequestro ai danni dei ricorrenti rispetto a detto reato. Né i decreti hanno specificato che la finalità sarebbe stata quella, esplicitata solo in sede di rinvio dal Pubblico ministero, di reperire documentazione ("carta scritta") inerente a detto finanziamento, avvenuto oltre trenta anni prima, di cui ha riferito al predetto organo inquirente [OSCURATO:PERSONA].Il decreto di perquisizione domiciliare non esplicita che tale documentazione era nel possesso dei Graviano, odierni ricorrenti, né si precisano i rapporti di questi con il parente Giuseppe; né, infine, il vincolo sarebbe giustificato dal mero rapporto familiare che il predetto Giuseppe che ha esposto al Pubblico ministero, soltanto genericamente, quanto alla documentazione relativa al presunto finanziamento. Peraltro, le perquisizioni personali non potrebbero essere giustificate dall'esigenza di reperire detta documentazione cartacea, che dopo trent'anni appare inverosimile possa essere ancora nella disponibilità dei ricorrenti. 3.2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge di cui agli artt. 125 e 253, comma 1, cod. proc. pen. quanto all'assenza di motivazione. L'ordinanza richiama il contenuto dei decreti di perquisizione e sequestro, emessi in violazione di legge e la difesa ne deduce la illegittimità, nonché quella derivata anche del provvedimento impugnato, in assenza, peraltro, di esigenze probatorie con particolare riguardo alla qualità di terzi non indagati dei ricorrenti. Sarebbe stata del tutto omessa, anche con questa seconda ordinanza, l'esplicitazione delle ragioni per le quali i documenti e i dati acquisiti potessero rappresentare prova o indizio dei delitti di strage per i quali si procede. 4.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Collegio preliminarmente dà atto che risultano pervenute dall'Autorità giudiziaria procedente, procure speciali a seguito dell'ordinanza di acquisizione resa da questa Corte, all'udienza del 2 febbraio 2023, rilasciate dai ricorrenti in favore del difensore, al fine di ottenere la restituzione delle cose sequestrate con l'indicazione di procura per tutte le impugnazioni utili ed opportune. Invero, vi è, in calce agli atti, l'indicazione del rilascio delle procure — con riferimento al primo giudizio dinanzi al Tribunale del riesame — per promuovere il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio e anche eventuale impugnazione di tale provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. Tanto ai fini dell'ammissibilità dei ricorsi. È noto il costante indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura special rilasciata esplicitamente per il solo riesame avverso decreto di sequestro).2.Ciò premesso, si osserva che i ricorsi devono essere rigettati. 2.1. I due motivi di ricorso prospettati non sono fondati. Osserva il Collegio che i decreti di perquisizione e sequestro del 19 ottobre 2021, adottati dal Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eseguiti in data 27 ottobre 2021, individuano il fumus commissi delicti attraverso il rinvio alle investigazioni, compendiate nell'annotazione del 14 ottobre 2021, di cui indica gli estremi, predisposta dal centro operativo [OSCURATO:PERSONA] di Firenze. Si tratta di decreti disposti per l'indicata necessità di riscontrare le dichiarazioni, rese alla Procura della Repubblica, da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al possesso, all'attualità, in capo a soggetti a lui vicini, di documenti al fine di riscontrare la sussistenza di rapporti finanziari descritti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che costituirebbero l'antefatto rispetto alla strategia che portò all'esecuzione delle stragi negli anni 1993-1994. I descritti decreti, dunque, operano espresso rinvio ad annotazione esplicativa della DIA, ai fini di specificare le ragioni del sequestro e del fumus del reato per il quale si procede a carico degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Utri. L'esame dei decreti di perquisizione e sequestro originari, necessario in quanto se ne eccepisce l'illegittimità per mancanza assoluta di motivazione, con il secondo motivo di ricorso, fanno riferimento alla descritta annotazione che, per le modalità del rinvio operato dal Pubblico ministero, ne costituisce parte integrante (cfr. pag. 1 di ciascuno dei decreti di perquisizione personale, locale e informatica, con contestuale sequestro, del 19 ottobre 2021, che richiamano espressamente l'intero contenuto dell'annotazione n. 125/F1/G2/33/6 prot. 10584 del 14/10/2021). Ciò premesso, va anche rimarcato che la sentenza rescindente, all'esito della quale è stato svolto il giudizio di rinvio deciso con l'ordinanza oggetto dell'impugnazione sub iudice, nella prima parte, fa riferimento (cfr. pag. 3, § 3) ad una sostanziale mancanza di motivazione del decreto (rectius dei decreti) di sequestro eseguito il 27 ottobre 2021, ma definisce il procedimento disponendo l'annullamento con rinvio rilevando, dunque, conclusivamente un difetto di motivazione dell'ordinanza adottata all'esito del giudizio di riesame. La pronuncia rescindente, evidentemente, non ha riscontrato il dedotto vizio assoluto di motivazione dei decreti originari di perquisizione e sequestro, perché, in tal caso, si sarebbe determinata a pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame, come naturale conseguenza dell'assoluta mancanza di motivazione dei decreti originari, in quanto vizio non sanabile da motivazione integrativa in sede di riesame. //e, In tal senso si è espressa questa Corte di legittimità affermando che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento, non sanabile in sede di riesame (tra le altre, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Rv. 271579, quest'ultima nel senso che, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti). Sicché, si osserva che la sentenza rescindente detta una precisa regola iuris, vincolante per il giudice del rinvio e dispone il rinvio al Tribunale per nuovo esame (cfr. pag. 6 della sentenza rescindente) a fronte di carenza motivazionale dell'ordinanza, resa in sede di impugnazione cautelare, quanto alle questioni devolute con l'originaria richiesta di riesame dei terzi interessati, relativamente: - alla pertinenza e collegamento delle cose sequestrate rispetto ai reati per i quali sono in corso le indagini; - all'adeguatezza e proporzionalità del disposto mezzo di ricerca della prova; - alla specifica indicazione della finalità probatoria del decreto (rectius dei decreti) di perquisizione e sequestro. 2.2.Così delimitato l'ambito del giudizio demandato al Tribunale, si osserva, in primo luogo, che legittimamente il Giudice del rinvio ha tenuto conto del contenuto della memoria del 30 maggio 2022, prodotta dal Pubblico ministero in tale sede. Tanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel giudizio di rinvio, nova possono essere introdotti sia pure nei limiti del rinvio demandato a seguito della pronuncia di annullamento. Questa Corte ha avuto modo di affermare (tra le altre, Sez. 2, n. 17991 del 19/04/2006, Omobono, Rv. 234758) infatti, che nel giudizio cautelare di rinvio possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento (conf., in tema di appello cautelare introdotto dal Pubblico ministero, tra le altre, Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 Sez. 5, n. 17970 del 07/02/2020, Rv. 279398). In secondo luogo, si rimarca che già i provvedimenti cautelari originari specificavano le ragioni della perquisizione e del successivo sequestro, ritenendo necessario procedere a perquisizione del luogo di abituale dimora di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché alla perquisizione del luogo di lavoro e ogni altro ambiente nella loro disponibilità, a fronte dei legami con [OSCURATO:PERSONA] ed illustrando la specifica finalità di individuare documentazione, formale o informale, cartacea, anche in forma di appunti e ricevute, o digitale, idonea a riscontrare la circostanza della sussistenza dei rapporti tra gli indagati, anche attraverso le comunicazioni, mediante i sistemi di messaggistica istantanea funzionali ai temi oggetto dell'indagine. Si disponevano, dunque, le perquisizioni, finalizzate al rinvenimento di documenti e dei relativi flussi, anche conservati nei supporti informatici, facendo riferimento al sequestro anche delle caselle di posta elettronica. Sul punto, esplicativa risulta l'annotazione di servizio del 14 ottobre 2021, parte integrante dei decreti, laddove rimarca la necessità di riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese anche in sede processuale, relative ai rapporti tra gli indagati, con i parenti del predetto e altri componenti della famiglia Graviano, compresi i parenti del cugino Salvatore, deceduto, cui [OSCURATO:PERSONA] attribuisce, espressamente, il compito di custodire una lettera che avrebbe sancito, secondo le sue affermazioni, l'accordo intervenuto con suo nonno materno, [OSCURATO:PERSONA], portatore di venti miliardi di lire, somma raccolta a Palermo attraverso una compagine di persone siciliane e destinata all'imprenditore milanese. Tale accordo sarebbe stato citato, nuovamente, nell'interrogatorio dallo stesso reso in data 21 novembre 2020 (cfr. anche pag. 3 della citata annotazione), quando si è affrontato il tema delle partecipazioni nelle aziende di [OSCURATO:PERSONA] da parte del nonno del detenuto, che avevano avuto origine quando era ancora in vita il nonno di Gravano e che, a suo dire, dovevano essere intorno al 20% delle somme investite nelle attività imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA]. L'accordo sarebbe stato formalizzato per iscritto e avrebbe previsto, a fronte della somma erogata dalla cordata siciliana, la corresponsione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di interessi elevati. Tale richiesta di finanziamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe avvenuta tramite un terzo, per un totale di capitali pari a venti miliardi di lire. Nei mesi immediatamente successivi alla morte del padre Michele, avvenuta nel 1982, [OSCURATO:PERSONA], informato dal nonno materno, [OSCURATO:PERSONA], di questa situazione insieme al cugino [OSCURATO:PERSONA] e al non o si sarebbero recati a Milano per incontrare [OSCURATO:PERSONA] presso l'hotel Quark portando con loro una "carta scritta" ovvero un documento che avrebbe anche dovuto contenere l'indicazione di quanto investito e l'assunzione formale, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'impegno di rispettare gli accordi in merito alla riconsegna del denaro con interessi secondo quelli che erano gli impegni originari sottoscritti sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da finanziatori siciliani. Vi sarebbe stato, poi, un nuovo incontro nel 1993, tra [OSCURATO:PERSONA] e il cugino Salvatore con [OSCURATO:PERSONA], svolto a Milano, fissando un successivo incontro, nel 1994, per formalizzare tali ultimi accordi a cui avrebbe dovuto partecipare un notaio. Sulla necessità del sequestro e il collegamento dei documenti che si ricercano, è poi, intervenuta la memoria del 30 maggio 2022, ampiamente esplicativa, che ha prodotto nel giudizio di rinvio il Pubblico ministero il cui contenuto, in parte è trascritto a pag. 4 e ss dell'ordinanza. 2.3. In definitiva, il Collegio osserva che non potendo essere in alcun modo esaminata, nella presente sede, né la correttezza del titolo di reato per cui sono in corso le indagini, né la fondatezza del titolo di reato oggetto di investigazione, si deve rilevare che l'ordinanza censurata si presenta immune da vizi. Invero, già gli originari decreti di sequestro e perquisizione richiamano l'annotazione della DIA del 14 ottobre 2021, che spiega il fumus del reato e le ragioni del sequestro (la ricerca della "carta scritta" che avrebbe siglato l'accordo con cosa nostra, in relazione al finanziamento di venti miliardi di lire). A ciò si aggiunga che il Tribunale risponde ad ogni singolo aspetto devoluto dalla sentenza rescindente, quanto al collegamento strumentale tra ciò che si cerca e quanto sequestrato, all'esito delle perquisizioni, anche con riferimento alle ragioni per le quali il documento poteva essere proprio nel possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 8 e ss. dell'ordinanza censurata), al fumus, nonché circa il principio di adeguatezza e proporzionalità. Si è ritenuto, in questo caso, giustificato il sequestro esteso, per la natura del documento risalente nel tempo e relativo a un presunto accordo illecito di non facile individuazione e reperimento, peraltro indicando la necessità di procedere ad estrazione di cd. copia forense. L'ordinanza impugnata rende conto più diffusamente del fumus del reato ipotizzato, riportando anche passi integrali della memoria del 30 maggio 2022, che la Procura della Repubblica ha illustrato nel giudizio di rinvio, nonché, quanto alle ragioni del sequestro esteso, dell'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari, sulla base della valutazione della complessiva vicenda e, segnatamente, rilevando le difficoltà operative e tecniche di procedere ad una perquisizione mirata di dati relativi ad un accertamento complesso, riguardante l'acquisizione di documentazione anche di natura tecnica collegata al presunto finanziamento, non potendo procedervi direttamente con l'ausilio di parole chiave, perché non conosciute. A fronte dell'ulteriore motivazione resa dal Tribunale del riesame, circa le illustrate difficoltà tecniche di estrapolare, in sede di esecuzione, con riproduzione mirata, i dati di interesse, contenuti nella memoria dei personal computer sequestrati e nelle memorie esterne, le censure dei ricorrenti, quando non risultano articolate in fatto o prive di correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, denunciano, al più, vizio motivazionale insindacabile in questa sede. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, invero, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). Del resto, la direttiva impartita dal pubblico ministero, nel disporre la perquisizione e sequestro (individuare documentazione formale o informale cartacea anche in appunti o ricevute, o digitale, idonea a verificare l'ipotesi delittuosa e i rapporti con l'indagato) per essere attuata richiedeva, come rilevato dal Tribunale, operazioni non eseguibili in sede di esecuzione del sequestro, non risultando individuata una parola chiave attraverso la quale procedere alla ricerca della documentazione necessaria, essendo, comunque, disposta l'acquisizione di copia informatica del contenuto dei supporti, in ossequio al principio di proporzionalità. È noto l'orientamento di questa Corte espresso anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497) secondo il quale, in tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per !e indagini, può disporre il sequestro dai contenuti molto estesi. Il sequestro probatorio, infatti, può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero "recipiente" di informazioni. Né, in ossequio ai principi affermati dalla pronuncia a Sezioni unite citata è specificato dai ricorrenti, gliaie sia, nella specie, l'interesse leso, dovendo questo essere concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile, sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari (quali quello alla riservatezza o al segreto), conseguenti all'indisponibilità temporanea delle informazioni contenute nei documenti informatici sottoposti a sequestro. Sicché, a fronte dell'operato sequestro, i ricorrenti, in caso di mancata tempestiva restituzione, potranno far
Decreto Cassazione n. 36702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris