CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 05996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 828/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] I.C. MALERBA, in persona del Dirigente scolastico p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 2250/20, depositata il 21 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 828/2021 Numero sezionale 10718/2021 Numero di raccolta generale 5996/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, con sentenza emessa il 30 agosto 2016, il Tribunale di Ca- tania accolse l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] I.C. Ma- lerba avverso il decreto ingiuntivo n. 89/13, emesso l'8 dicembre 2012 su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di mandataria del Raggrup- pamento Temporaneo d'Imprese costituito con il [OSCURATO:PERSONA], ri- gettando la domanda di pagamento del corrispettivo richiesto per il servizio di pulizia effettuato dalla predetta società in esecuzione del contratto norma- tivo stipulato il 30 settembre 2010 con l'[OSCURATO:PERSONA] e del contratto attuativo stipulato il 19 aprile 2011 con l'Istituto; che il gravame interposto dalla Dussmann è stato accolto con sentenza del 21 dicembre 2020, con cui la Corte d'appello di Catania ha condannato l'Istituto al pagamento della somma di Euro 17.306,82, oltre interessi; che avverso la predetta sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassa- zione, per tre motivi, al quale la Dussmann ha resistito con controricorso. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denun- cia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. e degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, censurando la sentenza impu- gnata per aver ritenuto che la corrispondenza intercorsa tra il Ministero dell'i- struzione e la Prefettura di Catania avesse determinato la conclusione di un patto aggiuntivo modificativo del contratto normativo e del contratto attua- tivo, senza tener conto della diversità dei soggetti con cui gli stessi erano stati stipulati, della riferibilità della conclusione per mezzo di corrispondenza alle sole ipotesi di trattativa privata e dell'inapplicabilità dell'art. 32, comma quat- tordicesimo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con la conseguente necessità, ai fini della modificazione, di un contratto stipulato in forma scritta a pena di nullità; che il motivo è fondato; che la sentenza impugnata ha infatti accertato che, a seguito della stipu- lazione del contratto normativo tra la Dussmann e l'USR e del contratto at- tuativo tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la predetta società, quest'ultima formulò una 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 828/2021 Numero sezionale 10718/2021 Numero di raccolta generale 5996/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 proposta modificativa, inoltrata dal Prefetto di Catania al Ministero dell'istru- zione e dallo stesso accettata, che prevedeva la corresponsione di somme aggiuntive in favore dell'appaltatrice, al fine di garantire il mantenimento fino alla conclusione dell'anno scolastico di un certo numero di lavoratori ereditati dalla precedente gestione del servizio; che è peraltro pacifico che all'accettazione della predetta proposta da parte del Ministero non fece seguito la stipulazione di alcun atto modificativo né del contratto normativo concluso con l'USR né di quello attuativo concluso con l'Istituto; che non può pertanto condividersi l'affermazione della sentenza impu- gnata, secondo cui l'accettazione della proposta avrebbe comportato la sti- pulazione di un patto aggiuntivo al contratto normativo, incidente sul corri- spettivo complessivamente pattuito per il servizio di pulizia, la cui ridetermi- nazione mediante un accordo successivo concluso a distanza tra le parti do- veva considerarsi vincolante anche per l'Istituto, costituendo il contratto nor- mativo parte integrante della disciplina del rapporto contrattuale; che, in tema di contratti con la [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha infatti affermato costantemente il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è neces- saria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della con- troparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rap- presentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 15/06/2020, n. 11465; 6/10/2016, n. 20033; Cass., Sez. I, 4/11/2013, n. 24679); che tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzio- nale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sor- retti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/2014, n. 6555; 26/01/2007, n. 1752), trova appli- 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 828/2021 Numero sezionale 10718/2021 Numero di raccolta generale 5996/2022 cazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali Data pubblicazione 23/02/2022 successive modificazioni (cfr. Cass., Sez. I, 14/04/2011, n. 8539; Cass., Sez. III, 9/01/2007, n. 209; 12/04/2006, n. 8621; che la necessità della formazione di un unico documento, anche non sot- toscritto contemporaneamente dalle parti, consente di escludere la validità di un contratto concluso a distanza, mediante lo scambio di separate dichiara- zioni dei contraenti, dovendosi riconoscere carattere eccezionale all'ultima fattispecie prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la quale, riferendosi esclusivamente a quei negozi in cui, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa agli usi commerciali, non può essere ritenuta espressiva di un canone generale in virtù del quale l'onere della forma scritta ad substantiam possa considerarsi adempiuto anche in presenza di un consenso formatosi sulla base di atti scritti successivi atteggiatisi come proposta e accettazione tra assenti (cfr. Cass., Sez. III, 20/03/2020, n. 7478; 17/06/2016, n. 12540; Cass., Sez. II, 31/10/2018, n. 27910); che nella specie, peraltro, anche a voler ritenere che, in quanto prove- niente direttamente dal Ministero, l'accettazione della proposta formulata dalla Dussmann risultasse sufficiente ai fini della modificazione del contratto normativo, nonostante l'assenza di una dichiarazione scritta di volontà dello USR, l'estraneità del relativo contenuto alla disciplina giuridica del rapporto, tipicamente spettante al contratto normativo, e la sua incidenza sulle condi- zioni economiche, la cui definizione è normalmente rimessa al contratto at- tuativo, poste anche in relazione con il mancato coinvolgimento dell'Istituto, avrebbero imposto di escludere l'efficacia nei confronti dello stesso dell'ac- cordo intervenuto tra le altre parti; che, in attuazione del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, l'art. 21, comma primo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha infatti previsto l'attribuzione della personalità giuridica, oltre che agl'istituti tecnici, che ne erano già in possesso, anche ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, ai quali l'art. 14 del d.P.R. 8 marzo 199, n. 275 ha inoltre riconosciuto le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative, tra l'altro, alla amministrazione e alla gestione del patrimonio; 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 828/2021 Numero sezionale 10718/2021 Numero di raccolta generale 5996/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 che l'esercizio delle predette funzioni è stato specificamente disciplinato dal d.m. 1° febbraio 2001, n. 44, che ha riconosciuto alle istituzioni scolasti- che piena capacità negoziale, consentendo alle stesse di stipulare convenzioni e contratti nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge (art. 31, comma primo), ed attribuendo al dirigente la rappresentanza legale (art. 32, comma primo), mentre agli [OSCURATO:PERSONA], quali articolazioni peri- feriche del Ministero, sono rimaste riservate esclusivamente le funzioni resi- duate allo Stato, in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle isti- tuzioni scolastiche autonome (art. 75, comma terzo, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300); che l'autonomia in tal modo riconosciuta alle istituzioni scolastiche, sotto il profilo sia dell'amministrazione del patrimonio che dell'instaurazione di rap- porti giuridici con i terzi, impedendo di estendere automaticamente alle stesse gli effetti di accordi conclusi dall'organizzazione ministeriale, in assenza di specifiche disposizioni, consente di escludere, nella specie, la possibilità di attribuire al consenso eventualmente formatosi in ordine alla quantificazione del corrispettivo tra il Ministero e l'impresa appaltatrice una portata vincolante anche nei confronti dell'Istituto ricorrente; che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1372, primo e terzo [recte: secondo] comma, cod. civ. e dell'art. 2 del contratto attuativo, ribadendo che, in quanto stipulato dalla Dussmann con l'USR, il contratto normativo poteva essere rinegoziato o modificato soltanto con il coinvolgimento delle parti originarie; che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, e, non risul- tando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta nel procedimento monitorio; che le spese dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liqui- dano come dal dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ri- 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 828/2021 Numero sezionale 10718/2021 Numero di raccolta generale 5996/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 getta la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; condanna la con- troricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di primo grado, in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di appello, ed in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 1/12/2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3