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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35639/2022

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seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 ottobre 2017, aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - in esso assorbito quello di cui all'art. 483 cod. pen. - con il beneficio della sospensione condizionale ex art.163 cod. pen. e disposto la confisca della somma di danaro di euro 29.792,43, di pertinenza di Pilloni, e di 37.102,37, di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA].

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di avere conseguito i suindicati importi mediante la presentazione all'INPS di domanda per l'ottenimento dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1995, n. 335, cui allegavano false attestazioni di residenza nel territorio dello Si:ato.

2. Propongono ricorso gli imputati, con atto unico del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui si articolano i motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.159 cod. pen.

Il reato si è prescritto prima della sentenza impugnata.

Il Tribunale non ha indicato con sufficiente precisione la data del commesso reato (limitandosi ad indicare il mese e l'anno della riscossione) e ha considerato un periodo di sospensione - dal 5 maggio 2017 al 6 ottobre 2017 - in realtà insussistente, in quanto l'udienza venne fissata non il 5 maggio 2017, bensì il successivo giorno 6, ed ebbe regolare svolgimento.

Anche la sospensione calcolata dalla Corte di appello a decorrere dall'8 maggio 2019 non può ritenersi operante, non essendovi stato alcun differimento di udienza nel periodo indicata per la causale indicata in sentenza (adesione del difensore alla astensione indetta dalla [OSCURATO:PERSONA]).

Dunque, il periodo di sospensione complessivamente valutabile va quantificato in complessivi 457 giorni.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt.419 e 169 cod. proc. pen. per non essere stata mai effettuata la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare agli imputati, residenti all'estero, ai sensi dell'art. 169, comma 2, cod. pen.

Le notifiche risultano essere state eseguite direttamente presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Da tanto discende la nullità dell'udienza detta e di tutti gli atti successivi.

2.3. Il terzo motivo deduce carenza di motivazione in ordine alla censura, formulata in appello, di mancanza dell'elemento psicologico del reato, e di travisamento, al riguardo, dei motivi di appello.

La Corte di merito non ha motivato circa l'insussistenza del dolo in capo agli imputati, i quali ritenevano, in buona fede, di avere residenza in Italia, ove trascorrevano lunghi periodi, limitandosi a ribadire che essi non avevano residenza in Italia.2.4.

Omessa pronuncia da parte della Corte di appello sull'istanza di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.

La difesa sollecita la riapertura dell'istruttoria al fine di acquisire presso l'INPS, ovvero presso l'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni dei redditi ivi depositate, in cui gli imputati si sono sempre dichiarati residenti in America, nonché la modulistica adoperata per la redazione della domanda, la quale non contiene riferimenti al requisito della residenza anagrafica ai fini dell'ottenimento della pensione sociale.

L'istruttoria omessa avrebbe fatto emergere la colpevole inerzia dell'INPS nell'eseguire gli accertamenti per l'accesso al beneficio, che non è automatico e viene confermato sulla base di verifiche periodiche.

2.5. Il quinto motivo deduce la presenza di vari errori materiali nel testo della sentenza impugnata.

3. Il giudizio innanzi a questa Corte si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'all'art. 23, commi 8 e 9, del d.

I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché il reato si è prescritto, ma in epoca successiva alla sentenza impugnata.

Anzitutto, la mancata specificazione, nell'atto imputativo, del giorno del mese di marzo 2012 in cui si è consumata la condotta impone di far risalire la data del commesso reato - coincidente con l'ultima delle riscossioni, trattandosi di reato a consumazione prolungata, così come affermato da Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281084 - al lmarzo 2012, secondo il canone generale di maggior favore per il reo.

Al termine ordinario (determinato in sette anni e sei mesi in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., tenuto conto della pena prevista dall'art. 316-ter cod. pen., nella formulazione vigente ratione temporis e degli atti interruttivi) devono aggiungersi sospensioni per un totale di 882 giorni come è dato evincere dagli atti processuali (accessibili in ragione del vitium in procedendo prospettato, così come stabilito da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).

In particolare, si evidenziano sospensioni:- nel giudizio di primo grado, dal 5 maggio 2017 al 6 ottobre 2017, per l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla locale Camera penale; - nel giudizio di appello, dall'8 maggio 2019 al 6 luglio 2020, per l'adesione del difensore alla astensione deliberata dagli organismi rappresentativi della categoria e dal 6 luglio 2020 al 6 ottobre 2021, per il rinvio disposto su richiesta del difensore.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo delle regole processuali, in particolare dell'art. 159 cod. pen., costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. non trova applicazione nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dall'adesione del difensore alle manifestazioni di protesta della categoria professionale, la quale non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico, quanto, piuttosto, esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (tra le tante, Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052), e tantomeno può trovare applicazione nel caso di rinvio disposto su richiesta della difesa.

Ne consegue che, nella specie il termine di prescrizione è spirato il 1 marzo 2022, dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

2. La sopravvenuta estinzione del reato per decorso del tempo non esime, tuttavia, dal valutare gli ulteriori motivi proposti, dovendosi verificare se il ricorso sia o meno ammissibile.

L'eventuale inammissibilità, siccome inidonea a costituire un valido rapporto di impugnazione, non consente invero di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità del reato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e, dunque, anche la prescrizione (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

Più di recente, questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha precisato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; tanto sul presupposto che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, né attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che, comunque, presuppone la proposizione di una valida impugnazione.3.

Il secondo motivo è anch'esso inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Gli imputati lamentano la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nei loro confronti nel domicilio eletto e la illegittimità della notifica eseguita per gli stessi direttamente presso il difensore di fiducia.

La deduzione è contraddetta da quanto si legge nell'atto di appello, che cioè i ricorrenti avevano eletto domicilio all'estero in [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2013 - poi confermato in sede di procura speciale -; che ivi era stata effettuata la prima notifica, e che solo in seguito, in ragione della previsione di cui all'art.169 cod. pen. - da cui si desume la necessità che il domicilio sia eletto in Italia - la notifica dell'avviso risulta essere stata eseguita presso il difensore.

Non sussiste, dunque il dedotto profilo di nullità.

4. Il terzo e il quarto motivo, afferenti alla manc:anza dell'elemento psicologico del reato, possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi.

Essi sono parimenti inammissibili.

Anzitutto, lì dove si deduce, quale presupposto dell'errore in cui sarebbero incorsi i ricorrenti, che gli stessi avessero la loro residenza abituale in Italia e non invece in America, la difesa aspira ad una non consentita rilettura delle risultanze probatorie.

Attingono, invero, la ricostruzione del fatto i profili inerenti alla titolarità di un immobile in capo agli imputati, alla intestazione delle utenze, ed alla esistenza di un conto corrente acceso presso l'ufficio postale ove venivano accreditati gli importi incriminati, ma anche la deduzione inerente alla omessa valutazione della dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA].

Di contro, è ampiamente sedimentato il principio per cui esula dai poteri del Giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi piuttosto in questo ambito stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, DessTrione, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

E comunque, giova ribadire, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Nella specie le sentenze di merito, le cui statuizioni si integrano tra loro componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), senza illogicità hanno ritenuto acquisita la prova, alla stregua delle deposizioni testimoniali assunte (testi Sgueglia e [OSCURATO:PERSONA]), e delle dichiarazioni dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché del documento identificativo dallo stesso esibito, che la residenza abituale dei ricorrenti, nel periodo indicato, fosse in America, e non invece in Italia.

Da tanto consegue che è implicitamente disattesa ogni deduzione relativa alla mancanza del dolo fondata, appunto, sull'esistenza di una tale situazione di abituale residenza in Italia.

Come .precisato da questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 49970. del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107), nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, difatti, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le eccezioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Nella stessa prospettiva si è affermato da Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 che, in sede di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di dec sività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, poiché è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione ).

In ogni caso, se anche gli imputati avessero avuto residenza abituale in Italia, e si fossero determinati a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva sulla base dell'erroneo convincimento che si trattasse di requisito sufficiente ai fini dell'ottenimento della pensione sociale, si verterebbe in ipotesi di errore su un elemento normativo della fattispecie, nella specie su norma extrapenale, relativa al presupposto per l'accesso al beneficio ex lege 335 del 1995, che non si risolve in un errore sul fatto.

5. Il correlato motivo, inerente alla omessa pronuncia da parte della Corte di appello sull'istanza di rinnovazione ex art. 603 cod. proc pen., formulata ai fini della prova della mancanza del dolo, è parimenti inammissibile.

La richiesta - specificata in ricorso - di riapertura dell'istruttoria al fine di acquisire presso l'INPS, ovvero presso l'Agenzia delle Entrate„ le dichiarazioni dei redditi ivi depositate, in cui gli imputati si sono sempre dichiarati residenti in America, non è stata formulata in questi termini nell'atto di appello e comunque non avrebbe carattere di decisività.

Parimenti non decisiva sarebbe l'acquisizione della modulistica su cui è stata redatta la domanda, alla luce di quanto evidenziato nel paragrafo che precede.

Sul tema delle integrazioni istruttorie sollecitate dalle parti, questa Corte ha condivisibilmente affermato che nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti, oltre a dovere avvenire assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. per. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504).

6. Infine, manifestamente infondato è il motivo inerente alla presenza di vari errori materiali nel testo della sentenza impugnata, in quanto non determinativi di alcuna nullità.

8. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 ottobre 2017, aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - in esso assorbito quello di cui all'art. 483 cod. pen. - con il beneficio della sospensione condizionale ex art.163 cod. pen. e disposto la confisca della somma di danaro di euro 29.792,43, di pertinenza di Pilloni, e di 37.102,37, di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di avere conseguito i suindicati importi mediante la presentazione all'INPS di domanda per l'ottenimento dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1995, n. 335, cui allegavano false attestazioni di residenza nel territorio dello Si:ato. 2. Propongono ricorso gli imputati, con atto unico del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui si articolano i motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.159 cod. pen. Il reato si è prescritto prima della sentenza impugnata. Il Tribunale non ha indicato con sufficiente precisione la data del commesso reato (limitandosi ad indicare il mese e l'anno della riscossione) e ha considerato un periodo di sospensione - dal 5 maggio 2017 al 6 ottobre 2017 - in realtà insussistente, in quanto l'udienza venne fissata non il 5 maggio 2017, bensì il successivo giorno 6, ed ebbe regolare svolgimento. Anche la sospensione calcolata dalla Corte di appello a decorrere dall'8 maggio 2019 non può ritenersi operante, non essendovi stato alcun differimento di udienza nel periodo indicata per la causale indicata in sentenza (adesione del difensore alla astensione indetta dalla [OSCURATO:PERSONA]). Dunque, il periodo di sospensione complessivamente valutabile va quantificato in complessivi 457 giorni. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt.419 e 169 cod. proc. pen. per non essere stata mai effettuata la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare agli imputati, residenti all'estero, ai sensi dell'art. 169, comma 2, cod. pen. Le notifiche risultano essere state eseguite direttamente presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Da tanto discende la nullità dell'udienza detta e di tutti gli atti successivi. 2.3. Il terzo motivo deduce carenza di motivazione in ordine alla censura, formulata in appello, di mancanza dell'elemento psicologico del reato, e di travisamento, al riguardo, dei motivi di appello. La Corte di merito non ha motivato circa l'insussistenza del dolo in capo agli imputati, i quali ritenevano, in buona fede, di avere residenza in Italia, ove trascorrevano lunghi periodi, limitandosi a ribadire che essi non avevano residenza in Italia.2.4. Omessa pronuncia da parte della Corte di appello sull'istanza di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. La difesa sollecita la riapertura dell'istruttoria al fine di acquisire presso l'INPS, ovvero presso l'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni dei redditi ivi depositate, in cui gli imputati si sono sempre dichiarati residenti in America, nonché la modulistica adoperata per la redazione della domanda, la quale non contiene riferimenti al requisito della residenza anagrafica ai fini dell'ottenimento della pensione sociale. L'istruttoria omessa avrebbe fatto emergere la colpevole inerzia dell'INPS nell'eseguire gli accertamenti per l'accesso al beneficio, che non è automatico e viene confermato sulla base di verifiche periodiche. 2.5. Il quinto motivo deduce la presenza di vari errori materiali nel testo della sentenza impugnata. 3. Il giudizio innanzi a questa Corte si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'all'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché il reato si è prescritto, ma in epoca successiva alla sentenza impugnata. Anzitutto, la mancata specificazione, nell'atto imputativo, del giorno del mese di marzo 2012 in cui si è consumata la condotta impone di far risalire la data del commesso reato - coincidente con l'ultima delle riscossioni, trattandosi di reato a consumazione prolungata, così come affermato da Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281084 - al lmarzo 2012, secondo il canone generale di maggior favore per il reo. Al termine ordinario (determinato in sette anni e sei mesi in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., tenuto conto della pena prevista dall'art. 316-ter cod. pen., nella formulazione vigente ratione temporis e degli atti interruttivi) devono aggiungersi sospensioni per un totale di 882 giorni come è dato evincere dagli atti processuali (accessibili in ragione del vitium in procedendo prospettato, così come stabilito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). In particolare, si evidenziano sospensioni:- nel giudizio di primo grado, dal 5 maggio 2017 al 6 ottobre 2017, per l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla locale Camera penale; - nel giudizio di appello, dall'8 maggio 2019 al 6 luglio 2020, per l'adesione del difensore alla astensione deliberata dagli organismi rappresentativi della categoria e dal 6 luglio 2020 al 6 ottobre 2021, per il rinvio disposto su richiesta del difensore. La sentenza impugnata ha fatto buon governo delle regole processuali, in particolare dell'art. 159 cod. pen., costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. non trova applicazione nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dall'adesione del difensore alle manifestazioni di protesta della categoria professionale, la quale non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico, quanto, piuttosto, esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (tra le tante, Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052), e tantomeno può trovare applicazione nel caso di rinvio disposto su richiesta della difesa. Ne consegue che, nella specie il termine di prescrizione è spirato il 1 marzo 2022, dopo la pronuncia della sentenza impugnata. 2. La sopravvenuta estinzione del reato per decorso del tempo non esime, tuttavia, dal valutare gli ulteriori motivi proposti, dovendosi verificare se il ricorso sia o meno ammissibile. L'eventuale inammissibilità, siccome inidonea a costituire un valido rapporto di impugnazione, non consente invero di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità del reato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e, dunque, anche la prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Più di recente, questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha precisato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; tanto sul presupposto che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, né attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che, comunque, presuppone la proposizione di una valida impugnazione.3. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Gli imputati lamentano la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nei loro confronti nel domicilio eletto e la illegittimità della notifica eseguita per gli stessi direttamente presso il difensore di fiducia. La deduzione è contraddetta da quanto si legge nell'atto di appello, che cioè i ricorrenti avevano eletto domicilio all'estero in [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2013 - poi confermato in sede di procura speciale -; che ivi era stata effettuata la prima notifica, e che solo in seguito, in ragione della previsione di cui all'art.169 cod. pen. - da cui si desume la necessità che il domicilio sia eletto in Italia - la notifica dell'avviso risulta essere stata eseguita presso il difensore. Non sussiste, dunque il dedotto profilo di nullità. 4. Il terzo e il quarto motivo, afferenti alla manc:anza dell'elemento psicologico del reato, possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Essi sono parimenti inammissibili. Anzitutto, lì dove si deduce, quale presupposto dell'errore in cui sarebbero incorsi i ricorrenti, che gli stessi avessero la loro residenza abituale in Italia e non invece in America, la difesa aspira ad una non consentita rilettura delle risultanze probatorie. Attingono, invero, la ricostruzione del fatto i profili inerenti alla titolarità di un immobile in capo agli imputati, alla intestazione delle utenze, ed alla esistenza di un conto corrente acceso presso l'ufficio postale ove venivano accreditati gli importi incriminati, ma anche la deduzione inerente alla omessa valutazione della dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Di contro, è ampiamente sedimentato il principio per cui esula dai poteri del Giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi piuttosto in questo ambito stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, DessTrione, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, giova ribadire, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nella specie le sentenze di merito, le cui statuizioni si integrano tra loro componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), senza illogicità hanno ritenuto acquisita la prova, alla stregua delle deposizioni testimoniali assunte (testi Sgueglia e [OSCURATO:PERSONA]), e delle dichiarazioni dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché del documento identificativo dallo stesso esibito, che la residenza abituale dei ricorrenti, nel periodo indicato, fosse in America, e non invece in Italia. Da tanto consegue che è implicitamente disattesa ogni deduzione relativa alla mancanza del dolo fondata, appunto, sull'esistenza di una tale situazione di abituale residenza in Italia. Come .precisato da questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 49970. del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107), nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, difatti, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le eccezioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Nella stessa prospettiva si è affermato da Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 che, in sede di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di dec sività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, poiché è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione ). In ogni caso, se anche gli imputati avessero avuto residenza abituale in Italia, e si fossero determinati a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva sulla base dell'erroneo convincimento che si trattasse di requisito sufficiente ai fini dell'ottenimento della pensione sociale, si verterebbe in ipotesi di errore su un elemento normativo della fattispecie, nella specie su norma extrapenale, relativa al presupposto per l'accesso al beneficio ex lege 335 del 1995, che non si risolve in un errore sul fatto. 5. Il correlato motivo, inerente alla omessa pronuncia da parte della Corte di appello sull'istanza di rinnovazione ex art. 603 cod. proc pen., formulata ai fini della prova della mancanza del dolo, è parimenti inammissibile. La richiesta - specificata in ricorso - di riapertura dell'istruttoria al fine di acquisire presso l'INPS, ovvero presso l'Agenzia delle Entrate„ le dichiarazioni dei redditi ivi depositate, in cui gli imputati si sono sempre dichiarati residenti in America, non è stata formulata in questi termini nell'atto di appello e comunque non avrebbe carattere di decisività. Parimenti non decisiva sarebbe l'acquisizione della modulistica su cui è stata redatta la domanda, alla luce di quanto evidenziato nel paragrafo che precede. Sul tema delle integrazioni istruttorie sollecitate dalle parti, questa Corte ha condivisibilmente affermato che nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti, oltre a dovere avvenire assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. per. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504). 6. Infine, manifestamente infondato è il motivo inerente alla presenza di vari errori materiali nel testo della sentenza impugnata, in quanto non determinativi di alcuna nullità. 8. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Sentenza Cassazione n. 35639/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris