CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 38664/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Roma vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 26 marzo 2025 la Corte di Appello di Roma ha respinto l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra fatti di reato oggetto di distinte decisioni irrevocabili. In motivazione si evidenzia che l’arco temporale di consumazione delle condotte – pur omogenee - è molto ampio (dal 2014 al 2021), il che esclude la possibilità di ravvisare il medesimo disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che la sentenza emessa in cognizione il 22 novembre 2023 ha già riunito in continuazione episodi di violazione della disciplina in tema di stupefacenti verificatisi tra il 2014 e il 2021; dunque non appare logico escludere dal beneficio l’episodio (accaduto nel 2020) giudicato con la sentenza del 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. La decisione emessa dal giudice della esecuzione non ha tenuto conto dell’avvenuto riconoscimento – in cognizione – del vincolo della continuazione tra più episodi di cessione di stupefacenti (e ricettazione) avvenuti tra il 2014 e il 2021. Non vi è dubbio che tale forma di travisamento abbia influito sulla decisione. Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione per cui il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata a ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (v. Sez. 1, n. 11240 del 06/12/2000, dep.2001, Bersani, Rv. 218523; e, a riprova della continuità dell’orientamento, più di recente Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Palumbo, Rv. 276944 - 01). Va pertanto disposta una nuova valutazione dei contenuti della domanda, previo annullamento della decisione impugnata. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma. Così