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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34041/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 5 marzo 2021 del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i cinque motivi del ricorso dell'imputato sono inammissibili in quanto reiterativi dei corrispondenti motivi di appello che sono stati rigettati dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, limitandosi a sostenere, in fatto, che il controllo della merce era continuativo e costante, che il valore era di particolare tenuità e che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, cosicché i motivi risultano generici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 5 marzo 2021 del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i cinque motivi del ricorso dell'imputato sono inammissibili in quanto reiterativi dei corrispondenti motivi di appello che sono stati rigettati dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, limitandosi a sostenere, in fatto, che il controllo della merce era continuativo e costante, che il valore era di particolare tenuità e che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, cosicché i motivi risultano generici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34041/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris