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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44398/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 8/2/2021 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del ricorrente pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 26/9/2019 per il reato di cui all'art.385 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, perché i due motivi sono volti a sollecitare un alternativo giudizio di merito, senza dedurre specificamente vizi della motivazione.

La Corte ha invero non illogicamente rilevato come la discolpa incentrata sull'impegno profuso per le cure apprestate in bagno al figlioletto non fosse idonea a giustificare il fatto che il ricorrente non avesse udito il campanello in occasione dei due accessi effettuati a distanza di 40 minuti l'uno dall'altro e sebbene nella prima circostanza il campanello fosse stato suonato per circa dieci minuti.

Inoltre, la Corte ha dato conto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non potendosi prospettare una lieve entità del fatto in assenza di elementi idonei a spiegare l'assenza del ricorrente dal luogo in cui era ristretto, protrattasi per circa un'ora.

I motivi di ricorso, a fronte di ciò, reiterano le deduzioni difensive, ma non individuano specifici vizi di ordine logico o giuridico. 3.

All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Mas5imo [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA]

17. .rA -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 8/2/2021 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del ricorrente pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 26/9/2019 per il reato di cui all'art.385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché i due motivi sono volti a sollecitare un alternativo giudizio di merito, senza dedurre specificamente vizi della motivazione. La Corte ha invero non illogicamente rilevato come la discolpa incentrata sull'impegno profuso per le cure apprestate in bagno al figlioletto non fosse idonea a giustificare il fatto che il ricorrente non avesse udito il campanello in occasione dei due accessi effettuati a distanza di 40 minuti l'uno dall'altro e sebbene nella prima circostanza il campanello fosse stato suonato per circa dieci minuti. Inoltre, la Corte ha dato conto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non potendosi prospettare una lieve entità del fatto in assenza di elementi idonei a spiegare l'assenza del ricorrente dal luogo in cui era ristretto, protrattasi per circa un'ora. I motivi di ricorso, a fronte di ciò, reiterano le deduzioni difensive, ma non individuano specifici vizi di ordine logico o giuridico. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Mas5imo [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA] 17. .rA -
Sentenza Cassazione n. 44398/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris