CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30034-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 635/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30034 sez. ML ud. 12-10-2022 -2- RILEVATO che Con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune di Palermo al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di curo 31.027,24 a titolo di differenze retributive maturate per il passaggio dal primo al secondo livello di inquadramento del CCNL edili, somma comprensiva di interessi sino al 15 maggio 2021. In particolare, la Corte, andando di contrario avviso rispetto all'iter motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto che la coincidenza fra la data limite delle differenze economiche attribuite alla ricorrente a quella della dichiarata illegittimità della norma che aveva previsto il c.d. "blocco degli aumenti contrattuali", escludesse in radice ogni possibilità di applicazione (retroattiva) dei maturati incrementi economici intervenuti nel triennio 2011-2013. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Il Comune di Palermo è rimasto intimato. E' stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che N'a preliminarmente rilevata l'irritualità della costituzione del Comune di Palermo in quanto avvenuta mediante notifica dell'originario atto di appello in luogo del controricorso per cassazione e ne va dichiarata, conseguentemente, l'inammissibilità. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente con riguardo al computo delle differenze retributive come determinato sino alla data della domanda di primo grado del 23/6/2015 senza aumenti contrattuali, nonché in ordine alla mancata allegazione dell'atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il secondo motivo si allega l'omessa/insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia sempre in ordine al computo delle differenze solo sino alla data della domanda di primo grado del 23/6/2015 senza aumenti contrattuali, nonché in ordine alla mancata allegazione dell'atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., allegandosi la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Tutti e tre i motivi, che possono essere valutati congiuntamente per reciproca connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass.n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine al termine di riconoscimento degli aumenti contrattuali nonché alla produzione dell'atto interruttivo. Va preliminarmente rilevato, quanto alla denunziata motivazione apparente, che questa Corte, ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d'altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).Nella specie la Corte ha chiarito di aver contenuto la somma liquidata nei limiti "temporali" della domanda (v. pag. 7 secondo cpv.) mentre parte ricorrente nulla ha allegato a sostegno di una diversa determinazione del periodo considerato. Hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; D'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (exp/urimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). Quanto alla asserita erronea ritenuta insussistenza di atto interruttivo, va rilevato che, altresì, si verte in tema di difetto di specificità del motivo: invero, a fronte dell'accertamento della Corte secondo il quale non si rinviene in atti il presunto atto interruttivo richiamato dal Tribunale, nulla viene allegato o almeno indicato da parte ricorrente con conseguente violazione dell'art. 366 cod. proc. civ. Va poi rilevato, con riferimento all'omesso esame di un fatto decisivo, che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie la Corte ha fatto corretta applicazione del principio dettato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, considerando la coincidenza fra la data limite delle differenze economiche attribuite alla ricorrente e quella della dichiarata illegittimità della norma che aveva previsto il c.d. "blocco degli aumenti contrattuali", così escludendo, in radice, ogni possibilità di applicazione (retroattiva) dei maturati incrementi economici intervenuti nel triennio 2011-2013, e rideterminando, quindi, sulla base della CTU, la somma dovuta. Con riguardo, infine, alla dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020). Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla spese attesa la mancata costituzione del Comune. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a nonna dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1