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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21402/2026

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Arena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada.

2. Avverso detta sentenza l'imputata propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso, lamentando che la Corte abbia fondato la decisione su affermazioni assertive e generiche, senza un'effettiva motivazione circa la rappresentazione e l'accettazione del rischio da parte della ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),''Cod. proc. pen., in relazione almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., censurando la motivazione della Corte territoriale, fondata su valutazioni generiche della personalità dell'imputata e priva di una concreta analisi delle modalità della condotta, dell'entità del danno e del comportamento successivo al fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

4. Quanto al primo motivo di ricorso, la ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

In particolare, con riferimento al reato di cui all'art. 189, comma 6, Cod. strad., è stato accertato che la ricorrente si fermò solo per pochi secondi, per poi allontanarsi senza fornire le proprie generalità, né il numero di targa.

A nulla rilevando in senso contrario, così come asserito dalla difesa, che la stessa sarebbe stata congedata dalla persona offesa che le avrebbe detto di stare bene e di voler tornare a casa (circostanza, peraltro, non riferita da nessuno, nemmeno dalla stessa vittima).

La giurisprudenza di questa Corte, in materia, è costante nel ritenere che nel reato di fuga, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, da accertarsi in relazione alle circostanze concretamente percepite dall'agente, quando queste risultino univocamente indicative di un incidente idoneo a provocare danni alle persone (Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429 — 01; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374- 01).

Nel caso di specie, la violenza dell'impatto, desumibile anche dalla caduta in terra di un uomo anziano con evidenti segni di lesioni al volto, avrebbe dovuto porre la ricorrente nella condizione di rappresentarsi la concreta possibilità di aver cagionato lesioni, con conseguente obbligo di fermarsi immediatamente ed indicare le proprie generalità alla persona coinvolta.

Va, altresì, rilevato che il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, Cod. strad. si configura come reato omissivo di pericolo, integrato dalla violazione dell'obbligo di fermarsi a seguito di un incidente percepito e riconducibile alla propria condotta, potenzialmente idoneo a cagionare danni alla persona, senza 2che sia necessario l'accertamento di un effettivo pregiudizio.

Ne deriva che, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua possibile idoneità lesiva, non essendo invece richiesta la certezza circa la sussistenza di lesioni (Sez. 2 n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv 282294; Sez.

4. n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354 - 01).

Quanto all'ipotesi di reato di cui al comma 7, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che l'entità dell'urto e, soprattutto, la condizione della vittima avrebbero dovuto porre la ricorrente nella concreta possibilità di valutare, con giudizio ex ante, il rischio di lesioni.

In tale quadro, risulta coerente il principio secondo cui l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile allorché l'agente, in presenza di un sinistro ricollegabile al proprio comportamento e connotato da circostanze tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità o anche solo la possibilità che ne siano derivate conseguenze dannose per le persone, ometta di adempiere all'obbligo di prestare assistenza (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046 - 01).

Sotto il profilo oggettivo, va altresì ribadito che il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, contempla tra i suoi elementi costitutivi la necessità di assistenza alle persone ferite; necessità che, alla luce delle concrete modalità del fatto e delle condizioni della persona offesa, deve ritenersi sussistente.

Alla luce di quanto esposto, risultano provati i fatti in modo univoco in punto di integrazione egli elementi oggettivo e soggettivo ed essendo corretta la relativa qualificazione giuridica

5. Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile.

La Corte territoriale ha motivato in maniera logica e coerente il diniego dell'invocata causa di non punibilità, valorizzando, da un lato, le modalità particolarmente riprovevoli della condotta — consistita nell'aver urtato con l'autovettura un uomo quasi settantenne in sella alla propria bicicletta e nell'essersi poi allontanata senza prestare soccorso, senza fornire le proprie generalità e senza attivare i soccorsi, pur avendo percepito le escoriazioni riportate dalla vittima — e, dall'altro, la personalità negativa dell'imputata, già gravata da precedenti irrevocabili per evasione e intestazione fittizia (aggravata dal metodo mafioso), nonché priva di qualsivoglia segno di resipiscenza o di effettiva presa di coscienza della condotta posta in essere. 3Tali elementi, unitariamente considerati, sono stati ritenuti ostativi a una valutazione di particolare tenuità dell'offesa, in conformità ai principi elaborati da questa giurisprudenza.

Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che il giudizio ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.

In tale prospettiva, è stato precisato che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena», dovendosi avere riguardo al fatto storico nella sua concreta ed irripetibile manifestazione (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Parimenti consolidato è il principio secondo cui, ai fini dell'esclusione o del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non è necessario che il giudice esamini analiticamente tutti gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 — 01).

Nel caso di specie, la motivazione impugnata risulta pienamente conforme ai principi richiamati.

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 026 Si StOgt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada. 2. Avverso detta sentenza l'imputata propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso, lamentando che la Corte abbia fondato la decisione su affermazioni assertive e generiche, senza un'effettiva motivazione circa la rappresentazione e l'accettazione del rischio da parte della ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),''Cod. proc. pen., in relazione almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., censurando la motivazione della Corte territoriale, fondata su valutazioni generiche della personalità dell'imputata e priva di una concreta analisi delle modalità della condotta, dell'entità del danno e del comportamento successivo al fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 4. Quanto al primo motivo di ricorso, la ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. In particolare, con riferimento al reato di cui all'art. 189, comma 6, Cod. strad., è stato accertato che la ricorrente si fermò solo per pochi secondi, per poi allontanarsi senza fornire le proprie generalità, né il numero di targa. A nulla rilevando in senso contrario, così come asserito dalla difesa, che la stessa sarebbe stata congedata dalla persona offesa che le avrebbe detto di stare bene e di voler tornare a casa (circostanza, peraltro, non riferita da nessuno, nemmeno dalla stessa vittima). La giurisprudenza di questa Corte, in materia, è costante nel ritenere che nel reato di fuga, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, da accertarsi in relazione alle circostanze concretamente percepite dall'agente, quando queste risultino univocamente indicative di un incidente idoneo a provocare danni alle persone (Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429 — 01; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374- 01). Nel caso di specie, la violenza dell'impatto, desumibile anche dalla caduta in terra di un uomo anziano con evidenti segni di lesioni al volto, avrebbe dovuto porre la ricorrente nella condizione di rappresentarsi la concreta possibilità di aver cagionato lesioni, con conseguente obbligo di fermarsi immediatamente ed indicare le proprie generalità alla persona coinvolta. Va, altresì, rilevato che il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, Cod. strad. si configura come reato omissivo di pericolo, integrato dalla violazione dell'obbligo di fermarsi a seguito di un incidente percepito e riconducibile alla propria condotta, potenzialmente idoneo a cagionare danni alla persona, senza 2che sia necessario l'accertamento di un effettivo pregiudizio. Ne deriva che, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua possibile idoneità lesiva, non essendo invece richiesta la certezza circa la sussistenza di lesioni (Sez. 2 n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv 282294; Sez. 4. n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354 - 01). Quanto all'ipotesi di reato di cui al comma 7, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che l'entità dell'urto e, soprattutto, la condizione della vittima avrebbero dovuto porre la ricorrente nella concreta possibilità di valutare, con giudizio ex ante, il rischio di lesioni. In tale quadro, risulta coerente il principio secondo cui l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile allorché l'agente, in presenza di un sinistro ricollegabile al proprio comportamento e connotato da circostanze tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità o anche solo la possibilità che ne siano derivate conseguenze dannose per le persone, ometta di adempiere all'obbligo di prestare assistenza (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046 - 01). Sotto il profilo oggettivo, va altresì ribadito che il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, contempla tra i suoi elementi costitutivi la necessità di assistenza alle persone ferite; necessità che, alla luce delle concrete modalità del fatto e delle condizioni della persona offesa, deve ritenersi sussistente. Alla luce di quanto esposto, risultano provati i fatti in modo univoco in punto di integrazione egli elementi oggettivo e soggettivo ed essendo corretta la relativa qualificazione giuridica 5. Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile. La Corte territoriale ha motivato in maniera logica e coerente il diniego dell'invocata causa di non punibilità, valorizzando, da un lato, le modalità particolarmente riprovevoli della condotta — consistita nell'aver urtato con l'autovettura un uomo quasi settantenne in sella alla propria bicicletta e nell'essersi poi allontanata senza prestare soccorso, senza fornire le proprie generalità e senza attivare i soccorsi, pur avendo percepito le escoriazioni riportate dalla vittima — e, dall'altro, la personalità negativa dell'imputata, già gravata da precedenti irrevocabili per evasione e intestazione fittizia (aggravata dal metodo mafioso), nonché priva di qualsivoglia segno di resipiscenza o di effettiva presa di coscienza della condotta posta in essere. 3Tali elementi, unitariamente considerati, sono stati ritenuti ostativi a una valutazione di particolare tenuità dell'offesa, in conformità ai principi elaborati da questa giurisprudenza. Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che il giudizio ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo. In tale prospettiva, è stato precisato che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena», dovendosi avere riguardo al fatto storico nella sua concreta ed irripetibile manifestazione (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Parimenti consolidato è il principio secondo cui, ai fini dell'esclusione o del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non è necessario che il giudice esamini analiticamente tutti gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 — 01). Nel caso di specie, la motivazione impugnata risulta pienamente conforme ai principi richiamati. 6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 026 Si StOgt
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