CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 01645/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati.i motivi di ricorso; I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419). La consapevolezza di detenere ai fini di spaccio l'ingente quantitativo di stupefacente è giustificato in considerazione del fatto che Trimarchi viaggiava su un furgone, acquistato il giorno prima e immediatamente utilizzato per il viaggio dalla Calabria verso Messina, stivato di 15 pani di cocaina - allocati in uno scomparto segreto, ricavato fra telaio e carrozzeria del mezzo - dal peso complessivo di oltre 17 kg. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]