CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15067/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 81, 385 cod. pen. e avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto formulato in modo generico e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, invero, che il giudice di merito, nel corretto esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto congrua la misura della pena inflitta dal giudice di primo grado, peraltro contenuta nel minimo edittale per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e che il ricorso censura tale motivazione con motivo privo di specificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 20