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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 35509/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37934-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nominata C.T.U. in un giudizio civile, proponeva opposizione al decreto di liquidazione del suo compenso, invocando l'aumento del proprio onorario sino al doppio, la sua moltiplicazione per n. 17 (e non solo per n. 13) distinte valutazioni e contestando l'applicazione della decurtazione del 50% applicata dal primo giudice in relazione agli accertamenti svolti con l'ausilio dell'ausiliario del quale la Chiti era stata autorizzata ad avvalersi.

Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale rigettava l'opposizione confermando la quantificazione del compenso, stabilita dal primo giudice in € 111.332,42.

Propone rìcorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

In prossimità dell'adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, nonché copia della cartolina postale attestante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo all'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato per carenza e apparenza della motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., poiché il Tribunale si 3arebbe limitato ad un mero richiamo della decisione oggettc dell'opposizione.

Con il secondo motivo, L-, ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo Ric. 2019 n. 37934 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -2- comma, n. 5, c.p.c., poiché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, ai fini del calcolo del compenso da liquidare all'ausiliario, del valore dell'azione di responsabilità oggetto del giudizio presupposto, nel cui ambito la ricorrente aveva prestato la sua opera, dell'entità delle operazioni contestate in detto giudizio, del numero delle parti coinvolte nello stesso, della complessità della normativa bancaria applicabile al caso specifico, nonché della portata innovativa del criterio valutativo applicato, in concreto, dall'odierna ricorrente.

Ad avviso di quest'ultima, tutti i richiamati elementi avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a riconoscere la sussistenza della particolare complessità e difficoltà dell'incarico e dunque il diritto della ricorrente al raddoppio del compenso liquidato secondo i parametri.

Le due censure, suscettibiii di esame congiunto, sono inammissibili.

Con riferimento al primo motivo, è ben vero che la cosiddetta motivazione "per relationem" è stata ritenuta legittima da questa Corte a condizione che la decisione di seconda istanza contenga "... un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame", poiché in caso contrario essa si risolverebbe "...in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, oella infondatezza dei motivi del gravame" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394).

Tuttavia, nel caso di specie non si ravvisa affatto una "acritica adesione" alla dec:sione del primo giudice, posto che il Tribunale ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto di condividere quella valutazione, evidenziando, in particolare: la corretta individuazione, da parte del predetto primo giudice, Ric. 2019 n. 37934 sez.

M2 ud. 08-07-2021 -3- t del valore dell'incarico conferito alla Chiti; la corretta considerazione del grado di complessità dell'incarico; la giusta applicazione del criterio di valutazione previsto dall'art. 2 del D.M. 30 giugno 2002; la condivisibile esclusione della maggiorazione prevista dall'art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Sulla base di tali argomenti, è agevole individuare i motivi per cui il Tribunale, con il provvedimento impugnato, abbia ritenuto di confermare la determinazione del compenso, già operata dal primo giudice, nella misura complessiva, già di per sé considerevole, di C 133.332,42.

Da quanto precede deriva l'inammissibilità non soltanto della prima censura, ma anche della seconda, posto che -al contrario di quanto ipotizzato da parte ricorrente- il giudice di merito ha ampiamente considerato tutti gli elementi evidenziati nella censura in esame, peraltro già valutati dal primo giudice, confermando la quantificazione del compenso da quest'ultimo operata.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale condizionato proposto dal Ministero, affidato ad un unico motivo con :i quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., rimane assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

La memoria depositata dalia parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai mot,,i di ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovut o PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il kic. 2019 n. 37934 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -4- ricorso principale ed assorbito quello incidentale.

Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 8 luglio 2021.

R MENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37934-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nominata C.T.U. in un giudizio civile, proponeva opposizione al decreto di liquidazione del suo compenso, invocando l'aumento del proprio onorario sino al doppio, la sua moltiplicazione per n. 17 (e non solo per n. 13) distinte valutazioni e contestando l'applicazione della decurtazione del 50% applicata dal primo giudice in relazione agli accertamenti svolti con l'ausilio dell'ausiliario del quale la Chiti era stata autorizzata ad avvalersi. Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale rigettava l'opposizione confermando la quantificazione del compenso, stabilita dal primo giudice in € 111.332,42. Propone rìcorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo. In prossimità dell'adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, nonché copia della cartolina postale attestante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo all'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato per carenza e apparenza della motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., poiché il Tribunale si 3arebbe limitato ad un mero richiamo della decisione oggettc dell'opposizione. Con il secondo motivo, L-, ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo Ric. 2019 n. 37934 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- comma, n. 5, c.p.c., poiché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, ai fini del calcolo del compenso da liquidare all'ausiliario, del valore dell'azione di responsabilità oggetto del giudizio presupposto, nel cui ambito la ricorrente aveva prestato la sua opera, dell'entità delle operazioni contestate in detto giudizio, del numero delle parti coinvolte nello stesso, della complessità della normativa bancaria applicabile al caso specifico, nonché della portata innovativa del criterio valutativo applicato, in concreto, dall'odierna ricorrente. Ad avviso di quest'ultima, tutti i richiamati elementi avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a riconoscere la sussistenza della particolare complessità e difficoltà dell'incarico e dunque il diritto della ricorrente al raddoppio del compenso liquidato secondo i parametri. Le due censure, suscettibiii di esame congiunto, sono inammissibili. Con riferimento al primo motivo, è ben vero che la cosiddetta motivazione "per relationem" è stata ritenuta legittima da questa Corte a condizione che la decisione di seconda istanza contenga "... un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame", poiché in caso contrario essa si risolverebbe "...in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, oella infondatezza dei motivi del gravame" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394). Tuttavia, nel caso di specie non si ravvisa affatto una "acritica adesione" alla dec:sione del primo giudice, posto che il Tribunale ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto di condividere quella valutazione, evidenziando, in particolare: la corretta individuazione, da parte del predetto primo giudice, Ric. 2019 n. 37934 sez. M2 ud. 08-07-2021 -3- t del valore dell'incarico conferito alla Chiti; la corretta considerazione del grado di complessità dell'incarico; la giusta applicazione del criterio di valutazione previsto dall'art. 2 del D.M. 30 giugno 2002; la condivisibile esclusione della maggiorazione prevista dall'art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002. Sulla base di tali argomenti, è agevole individuare i motivi per cui il Tribunale, con il provvedimento impugnato, abbia ritenuto di confermare la determinazione del compenso, già operata dal primo giudice, nella misura complessiva, già di per sé considerevole, di C 133.332,42. Da quanto precede deriva l'inammissibilità non soltanto della prima censura, ma anche della seconda, posto che -al contrario di quanto ipotizzato da parte ricorrente- il giudice di merito ha ampiamente considerato tutti gli elementi evidenziati nella censura in esame, peraltro già valutati dal primo giudice, confermando la quantificazione del compenso da quest'ultimo operata. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato proposto dal Ministero, affidato ad un unico motivo con :i quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., rimane assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. La memoria depositata dalia parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai mot,,i di ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovut o PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il kic. 2019 n. 37934 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4- ricorso principale ed assorbito quello incidentale. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 8 luglio 2021. R MENTE
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