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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 47171/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.

Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 10 febbraio 2023 e depositata direttamente in udienza (motivazione contestuale); il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), 544, comma 1, e 598 cod. proc. pen., il 26 febbraio 2023 o, al più tardi, il successivo 13 marzo, tenendo conto dell'aumento dei termini per impugnare di quindici giorni in favore del difensore dell'imputato assente stabilito dal comma 1- bis dell'art. 585 (dagli atti risulta che il Ferrara era assente nel giudizio di primo grado e l'appello si è celebrato in forma cartolare).

Il ricorso risulta, invece, depositato presso la Corte d'appello di Bologna il 26 maggio 2023, dunque in data posteriore alla scadenza del suindicato termine, ancorchè prorogato in relazione allo stato di assenza dell'imputato ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] est ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 10 febbraio 2023 e depositata direttamente in udienza (motivazione contestuale); il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), 544, comma 1, e 598 cod. proc. pen., il 26 febbraio 2023 o, al più tardi, il successivo 13 marzo, tenendo conto dell'aumento dei termini per impugnare di quindici giorni in favore del difensore dell'imputato assente stabilito dal comma 1- bis dell'art. 585 (dagli atti risulta che il Ferrara era assente nel giudizio di primo grado e l'appello si è celebrato in forma cartolare). Il ricorso risulta, invece, depositato presso la Corte d'appello di Bologna il 26 maggio 2023, dunque in data posteriore alla scadenza del suindicato termine, ancorchè prorogato in relazione allo stato di assenza dell'imputato ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] est ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47171/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris