CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06644/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04N5Y3B) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] Maria ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Forlì di condanna della stessa per concorso in un furto pluriaggravato (dal numero delle persone e dalla destrezza) ai danni di un supermercato (in Cesena, il 14 novembre 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità: il secondo, infatti, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici territoriali, senza che la difesa abbia operato un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici debitamente argomentato in ordine alla presenza dei tre concorrenti e alla messinscena approntata proprio per distrarre gli addetti alla vendita (sull'aggravante della destrezza, Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Qua rticelli, Rv. 270088-01; sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, Tripolone, in motivazione); che anche i restanti motivi sono manifestamente infondati, avendo i giudici territoriali motivato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. con argomentazioni basate su evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01), nella specie essendo stato il bisogno di pena ravvisato nelle modalità della condotta, ritenute dai giudici indicative di una dettagliata organizzazione, in concorso con altri due soggetti, propria di una non episodica dedizione all'attività criminosa, confermata dalla presenza di numerosi precedenti specifici; e, quanto al trattamento sanzionatorio, congruamente giustificato la propria decisione, alla stregua della non modesta offensività della condotta e del non modesto valore (euro 570,48) della merce rubata; rilevato, in particolare, quanto al giudizio di comparazione, che le generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e che detta funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]