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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08685/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 08/02/2021 del G.i.p. di condanna di [OSCURATO:PERSONA] C:olosimo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, vengono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni giustificative delle doglianze e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza wnpugnata, sicché, in tale modo, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di • inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equil:ativamente fissata in ragione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 08/02/2021 del G.i.p. di condanna di [OSCURATO:PERSONA] C:olosimo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, vengono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni giustificative delle doglianze e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza wnpugnata, sicché, in tale modo, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di • inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equil:ativamente fissata in ragione del motivo dedotto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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