CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sen- tenza con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino 1'11 giugno 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsa- bile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 18 febbraio 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione che l'avere mostrato l'imputato la busta che aveva in mano sarebbe equivalente ad un'offerta in vendita di droga. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza im- pugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza è costruita in fatto ed è meramente riproduttiva di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici da parte dei Giudici di merito (alla p. 2 della sentenza impugnata): mancando il ne- cessario confronto critico, il ricorso non può che essere valutato come aspecifico. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso