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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17691/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 34 79 / 20 23 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; PEC : [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO]) dell’[OSCURATO:PERSONA] e presso gli Uffici dell’Avvocatura capitolina domiciliata in Roma, alla Via del Tempio di Gioven. 21, giusta procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]’ESTERO, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 124 ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 . 11 . 1965 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/bis (C .

F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , Avviso accertamento IMU - Rinuncia ricorso rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VRSMRC61H21-G478H)del Foro di Perugia, con studio in Perugia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 80/A ( [OSCURATO:TELEFONO] ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]; indirizzo e-mail: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, sito in [OSCURATO:PERSONA] de Calboli n. 9, 00195 Roma ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3 058 / 20 22 emessa d a l la C TR Lazio in data 01/07/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024,dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA]Antonio per le [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento relativo ad IMU per l’annualità 2012, evidenziando che in realtà lo stesso riguardava due immobili, seppure accatastati come una sola unità, di cui il primo, costituente il 96% dell’intera superficie, era da esso direttamente utilizzato per lo svolgimento di attività esenti ai sensi della l. n. 222/1985 e l’altro, costituente il 4% della superficie, era stato affidato in comodato alla [OSCURATO:PERSONA] che, quale ente ecclesiastico non commerciale, apparteneva alla medesima architettura strutturale, etica e sociale.

2. La CTP di Roma rigettava il ricorso.

3. Sulla impugnazione del contribuente, la CTR Lazio accoglieva per quanto di ragione il gravame, evidenziando che l’appellante aveva idoneamente provato che l’avviso di accertamento in realtà riguardava due distinte unità immobiliari, la prima delle quali, pari al 96% della superficie complessiva, era utilizzata in via diretta dal Collegio per lo svolgimento di attività religiose e di culto, come tali esenti dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.4.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA]Antonio per le [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’artt. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 (convertito in l. n. 27 del 24 marzo 2012, integrato dagli artt. 3 e 4 del decreto del MEF n. 200 del 9 novembre 2012), per aver la CTR ritenuto che parte ricorrente avesse idoneamente provato che i cespiti oggetto di accertamento fossero in realtà due immobili distinti, benchè accatastati unitariamente e che, pertanto, la porzione immobiliare destinata al Collegio (pari a circa 96% della superficie complessiva) fosse destinata ad attività esente e, come tale, meritevole di esenzione dall’imposta.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione generica e non supportata da alcuna specifica prova in ordine alla circostanza che parte dell’immobile oggetto di accertamento fosse effettivamente adibito alle attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per assoluta mancanza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver reso la CTR una motivazione apparente, stante l’inconferenza e la genericità delle argomentazioni adottate.

4. Con nota del 6.3.2024 [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver, con atto di definizione extragiudiziale sottoscritto dal suo Direttore della [OSCURATO:PERSONA] connessi alle Entrate Fiscali e dal Collegio di [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (prot. 746981) del 6 novembre 2023, composto bonariamente i contenziosi riguardanti una serie di avvisi di accertamento da essa emessi, tra i quali quello IMU n. 208244 oggetto del presente giudizio, ha rinunciato, per il tramite del suo difensore, al ricorso.

A sua volta, la contribuente, con atto del 7.3.2024, attraverso il suo difensore, ha accettato la detta rinuncia.

4.1. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della rescontroversa.

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 34 79 / 20 23 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; PEC : [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO]) dell’[OSCURATO:PERSONA] e presso gli Uffici dell’Avvocatura capitolina domiciliata in Roma, alla Via del Tempio di Gioven. 21, giusta procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]’ESTERO, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 124 ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 . 11 . 1965 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/bis (C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , Avviso accertamento IMU - Rinuncia ricorso rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VRSMRC61H21-G478H)del Foro di Perugia, con studio in Perugia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 80/A ( [OSCURATO:TELEFONO] ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]; indirizzo e-mail: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, sito in [OSCURATO:PERSONA] de Calboli n. 9, 00195 Roma ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3 058 / 20 22 emessa d a l la C TR Lazio in data 01/07/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024,dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA]Antonio per le [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento relativo ad IMU per l’annualità 2012, evidenziando che in realtà lo stesso riguardava due immobili, seppure accatastati come una sola unità, di cui il primo, costituente il 96% dell’intera superficie, era da esso direttamente utilizzato per lo svolgimento di attività esenti ai sensi della l. n. 222/1985 e l’altro, costituente il 4% della superficie, era stato affidato in comodato alla [OSCURATO:PERSONA] che, quale ente ecclesiastico non commerciale, apparteneva alla medesima architettura strutturale, etica e sociale. 2. La CTP di Roma rigettava il ricorso. 3. Sulla impugnazione del contribuente, la CTR Lazio accoglieva per quanto di ragione il gravame, evidenziando che l’appellante aveva idoneamente provato che l’avviso di accertamento in realtà riguardava due distinte unità immobiliari, la prima delle quali, pari al 96% della superficie complessiva, era utilizzata in via diretta dal Collegio per lo svolgimento di attività religiose e di culto, come tali esenti dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA]Antonio per le [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’artt. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 (convertito in l. n. 27 del 24 marzo 2012, integrato dagli artt. 3 e 4 del decreto del MEF n. 200 del 9 novembre 2012), per aver la CTR ritenuto che parte ricorrente avesse idoneamente provato che i cespiti oggetto di accertamento fossero in realtà due immobili distinti, benchè accatastati unitariamente e che, pertanto, la porzione immobiliare destinata al Collegio (pari a circa 96% della superficie complessiva) fosse destinata ad attività esente e, come tale, meritevole di esenzione dall’imposta. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione generica e non supportata da alcuna specifica prova in ordine alla circostanza che parte dell’immobile oggetto di accertamento fosse effettivamente adibito alle attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per assoluta mancanza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver reso la CTR una motivazione apparente, stante l’inconferenza e la genericità delle argomentazioni adottate. 4. Con nota del 6.3.2024 [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver, con atto di definizione extragiudiziale sottoscritto dal suo Direttore della [OSCURATO:PERSONA] connessi alle Entrate Fiscali e dal Collegio di [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (prot. 746981) del 6 novembre 2023, composto bonariamente i contenziosi riguardanti una serie di avvisi di accertamento da essa emessi, tra i quali quello IMU n. 208244 oggetto del presente giudizio, ha rinunciato, per il tramite del suo difensore, al ricorso. A sua volta, la contribuente, con atto del 7.3.2024, attraverso il suo difensore, ha accettato la detta rinuncia. 4.1. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della rescontroversa. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di
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