CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha parzialmente accolto il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Pescara del 14 agosto 2025 di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al semestre dal 3 aprile al 2 ottobre 2022, concedendo la riduzione della pena in espiazione di giorni 45, con rigetto nel resto del reclamo. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 Ord. pen. Il rigetto della richiesta di liberazione anticipata relativamente agli ulteriori periodi indicati nell'istanza (dal 3 ottobre 2021 al 2 aprile 2022, dal 3 ottobre• 2022 al 9 novembre 2022 e dal 10 febbraio 2024 al 2 luglio 2024), non terrebbe conto secondo il ricorrente del fatto che il condannato ha espiato in modo continuativo la pena relativa al reato commesso in data 3 ottobre 2021 e fino al 9 novembre 2022, mantenendo una condotta regolare e priva di rilievi disciplinari come da certificazioni dei relativi Istituti di detenzione. Per contro, il Tribunale motiva il diniego per il primo semestre dal 3 ottobre 2021 al 3 aprile 2022 sul presupposto che, in data 3 ottobre 2021, il condannato ha commesso un reato per il quale è stato detenuto in carcere, comportamento indicato come ostativo al riconoscimento del beneficio nel primo semestre. Il ricorrente evidenzia che si tratta di condotta che non può essere reputata ostativa perché è naturalmente precedente rispetto all'espiazione della pena, mentre l'art. 54 cit. impone di valutare il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena e non per fatti preg ressi. Si contesta, altresì, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale pur riconoscendo il beneficio per il semestre dal 3 aprile al 3 ottobre 2022, lo nega per quello immediatamente precedente, pur riferendosi alla medesima condotta regolare tenuta nell'Istituto. A parere del ricorrente, poi, anche per il semestre relativo al periodo dal 10 febbraio 2024 al 10 febbraio 2025 la motivazione sarebbe viziata perché si confonde il fatto reato con il momento dell'inizio dell'esecuzione della pena. Non risulta, per la seconda condanna durante l'espiazione della pena, alcuna condotta negativa o elemento che possa legittimare la mancata concessione dei periodi maturati, ma valutando come dato negativo il fatto che il 10 febbraio 2024 il condannato si è reso responsabile di gravi condotte delittuoseisi confonde il fatto reato con la condotta detentiva tenuta, senza considerare che il reato per la cui pena si procede all'esecuzione è, per definizione, antecedente alla fase detentiva che va valutata ai fini della concessione del beneficio invocato. Sicché il mancato riconoscimento del beneficio per i semestri dal 3 ottobre 2021 al 3 aprile 2022 e per il periodo dal 10 febbraio 2024 al 10 agosto 2024 sarebbe frutto di motivazione errata e illogica per aver valutato / rispetto al richiesto giudizio relativo alla condotta detentiva, un fatto antecedente alla detenzione medesima. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito illustrati. 1.1. Va premesso che sussiste l'interesse de condannato a proporre il ricorso per cassazione che si esamina nella presente sede, avverso il provvedimento di 2diniego della liberazione anticipata, non risultando l'intervenuta scarcerazione del ricorrente per espiazione della pena. Ciò posto, si rileva che l'art. 54 Ord. pen. subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. In materia, si è affermato il condivisibile principio secondo il quale l'oggetto della valutazione del giudice di sorveglianza è la partecipazione del condannato, nel semestre temporale di riferimento, all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e dell'evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell'impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio). Pertanto, si deve ribadire che la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari. Si è affermato, poi, ai fini dell'applicazione del benefici, che non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 Ord. pen., può avvenire anche cumulando periodi di detenzione riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Rv. 275849 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata ordinanza di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta del beneficio in relazione a frazioni di semestre intervallate da uno iato di quasi cinque anni, evidenziando l'estrema difficoltà - in ragione dell'estensione di detto iato - di valutare la partecipazione del condannato all'opera rieducativa, oltretutto contrassegnata da superficialità e discontinuità nella frequenza dei corsi scolastici). Va, poi, rimarcato che la giurisprudenza di legittimità reputa la ricaduta nel reato, indubbiamente, quale elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43091 del 27/06/2023, Montella; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705). 3Va ancora rilevato che la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato. Invero, ai fini della concessione della liberazione anticipata, si deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere, con la conseguenza che deve essere rigettata la richiesta di applicazione del beneficio in parola con riferimento ad un semestre la cui decorrenza è determinata soggettivamente dal condannato a partire da data immediatamente successiva a quella in cui aveva tenuto un comportamento scorretto, invece che in immediata continuità con il precedente semestre (Sez. 1, n. 37352 del 06/05/2014, Ricco, Rv. 260806 - 01). Tuttavia, se è vero che la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato a suo piacimento, è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv. 280859 - 01). 1.2. Ciò posto, la motivazione resa dal Tribunale è parzialmente viziata per contraddittorietà e violazione di legge, ma limitatamente al diniego della liberazione anticipata quanto al semestre dal 3 ottobre 2021 al 2 aprile 2022. Invero, con riferimento al semestre composito che somma i periodi dal 3 ottobre 2022 al 9 novembre 2022 (soli trentasette giorni) e dal 10 febbraio 2024 al 2 luglio 2024 (poco meno di cinque mesi, con distanza di un anno e tre mesi dal primo periodo indicato), come ha coerentemente rilevato il Tribunale di sorveglianza, i gravi reati commessi il 10 febbraio 2024 (rapina aggravata, resistenza e lesioni) non consentono, secondo il giudizio di merito immune da illogicità manifesta svolto dai giudici di sorveglianza, la concessione del beneficio per tutto il periodo in esame, considerato anche che lo iato di oltre un anno che separa il primo breve periodo dal secondo preclude una compiuta valutazione dell'opera di reinserimento del detenuto, come affermato dalla giurisprudenza riportata al § 1.1. Inoltre, la motivazione offerta, quanto al mancato riconoscimento solo in parte del beneficio, non è contraddittoria perché attua il consolidato principio secondo il quale nella valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, ben può essere considerato che un fatto negativo (nella specie i due reati commessi il 43 ottobre 2022 e quello commesso il 10 febbraio 2024) possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori (tra le altre, Sez. 1, n. 14610 del 24/01/2011, Punzetti, Rv. 249852) o successivi (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522 - 01) e sempre che si tratti, come ritenuto con ragionamento ineccepibile, nella specie, di violazioni che manifestano un'incidenza negativa sulla rieducazione del detenuto. 1.3. Con riferimento, invece, al residuo periodo a partire dal 3 ottobre 2021, non si comprende dal provvedimento impugnato se, prima del 3 ottobre 2021, il ricorrente fosse o meno libero o in qualche modo ristretto. Invero, in caso di detenzione iniziata in data 3 ottobre 2021 (ad esempio, con arresto in flagranza e con sottoposizione a misura cautelare per i descritti reati di resistenza e lesioni), la valutazione del semestre, facendo corretta applicazione dei principi riportati al § 1.1., non potrebbe tenere conto, quanto all'avviata opera di valutazione, del reato che è causa stessa della detenzione. Tra l'altro, si ravvisa la contraddittorietà della motivazione del Tribunale di sorveglianza, nella parte in cui concede la liberazione anticipata per il periodo 3 aprile 2022 - 3 ottobre 2022 e non per il semestre antecedente, sulla base di una valutazione, invero, relativa allo stesso contesto carcerario e con la stessa condotta giudicata come regolare. 2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto del reclamo relativamente al periodo dal 3 ottobre 2021 al 2 aprile 2022 per nuovo esame sul punto, con rigetto del ricorso nel resto. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Can_k iruetcge? CO'R;C. 2026._ .......... ... .... .. .. .. .. I Di I ii_ FUNZIONA T [OSCURATO:PERSONA] O