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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 14906/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 9 giugno 2022, la Corte d'appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta dal GUP del Tribunale Bari con sentenza del 15/12/2021, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili di più reati di rapina aggravata.

Avverso la sentenza di appello, propongono distinti ricorsi per cassazione i predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I primi due lamentano la carenza di motivazione ed evidenziano che il diverso il regime irnpugnatorio previsto per la sentenza di patteggiamento ex art. 448 co. 2 bis c.p.p., rispetto a quello .più ampio del concordato in appello, impone al giudice di appello di adempiere puntualmente all'onere motivazionale circa l'an della responsabilità.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'eccessività della pena rispetto ad un comportamento processuale assolutamente corretto e collaborativo che avrebbe dovuto portare la Corte territoriale a ridurre ulteriormente la pena.

Con nota datata 16/2/2023, i ricorrenti hanno formulato istanza di rinvio non essendo stata loro notificata la data dell'udienza.

I ricorsi sono stati presentati per motivi non consentiti e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Preliminarmente deve osservarsi che è manifestamente infondata ikf l'eccezione processuale riguardante l'omessa notifica dell'avviso di udienza poiché, trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p., si procede senza formalità a norma dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p.

Nel merito deve poi rilevarsi che è Insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 5, n. 15505, Rv. 272853).

In applicazione di tale principio, devono quindi dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] con i quali è stata dedotta l'omessa motivazione sull'an della responsabilità dei prevenuti, visto che tale aspetto della pronuncia è stato oggetto di espressa rinuncia ed anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull'entità della pena, è parimenti inammissibile dovendosi ribadire che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983/2020, Rv. 279504).

Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso in Roma, 23/2/2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 9 giugno 2022, la Corte d'appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta dal GUP del Tribunale Bari con sentenza del 15/12/2021, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili di più reati di rapina aggravata. Avverso la sentenza di appello, propongono distinti ricorsi per cassazione i predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I primi due lamentano la carenza di motivazione ed evidenziano che il diverso il regime irnpugnatorio previsto per la sentenza di patteggiamento ex art. 448 co. 2 bis c.p.p., rispetto a quello .più ampio del concordato in appello, impone al giudice di appello di adempiere puntualmente all'onere motivazionale circa l'an della responsabilità. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'eccessività della pena rispetto ad un comportamento processuale assolutamente corretto e collaborativo che avrebbe dovuto portare la Corte territoriale a ridurre ulteriormente la pena. Con nota datata 16/2/2023, i ricorrenti hanno formulato istanza di rinvio non essendo stata loro notificata la data dell'udienza. I ricorsi sono stati presentati per motivi non consentiti e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Preliminarmente deve osservarsi che è manifestamente infondata ikf l'eccezione processuale riguardante l'omessa notifica dell'avviso di udienza poiché, trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p., si procede senza formalità a norma dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. Nel merito deve poi rilevarsi che è Insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 5, n. 15505, Rv. 272853). In applicazione di tale principio, devono quindi dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] con i quali è stata dedotta l'omessa motivazione sull'an della responsabilità dei prevenuti, visto che tale aspetto della pronuncia è stato oggetto di espressa rinuncia ed anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull'entità della pena, è parimenti inammissibile dovendosi ribadire che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983/2020, Rv. 279504). Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 23/2/2023 I
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