CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 33993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8748/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] –intimati – avverso l’ordinanza n. 454/2024 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 22 marzo 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 dicembre 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che RINVIO A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 8748/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; p. q. m. rinvia la trattazione delricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civi