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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 41690/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, adita da PANEPINTO Ciro, in primo grado condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, 625, comma 2, 61 n. 5 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., ha confermato la sentenza gravata.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo che lo compone è, infatti, affidato ad affermazioni assolutamente generiche, che non consentono neppure di comprendere effettivamente l'oggetto della censura, dal momento che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse all'imputato sia pure in regime di equivalenza con le contestate, ritenute e applicate aggravanti.

Il motivo è, comunque, manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, adita da PANEPINTO Ciro, in primo grado condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, 625, comma 2, 61 n. 5 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., ha confermato la sentenza gravata. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo che lo compone è, infatti, affidato ad affermazioni assolutamente generiche, che non consentono neppure di comprendere effettivamente l'oggetto della censura, dal momento che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse all'imputato sia pure in regime di equivalenza con le contestate, ritenute e applicate aggravanti. Il motivo è, comunque, manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P
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