CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 34170/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20010-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] giudiziali R.G.N.20010/2021 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; -resistente con mandato - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 2509/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 292/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 18.6.2021, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido fra loro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, liquidandole in misura pari a € 500,00, e ha condannato altresì i predetti alla rifusione delle spese d’appello, liquidandole in € 236,00; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS e l’INAIL hanno depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, d.m. n. 55/2014, per come modificato dal d.m. n. 37/2018, nonché degli artt. 91 e 132, n. 4, c.p.c., e 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito liquidato le spese di lite in misura dichiaratamente inferiore ai minimi tariffari; che il motivo è fondato, atteso che la sentenza impugnata, nel riformare in parte qua la pronuncia resa dal giudice di prime cure in data 11.12.2018, espressamente afferma che “le spese possono essere liquidate nella misura di cui in dispositivo, inferiore ai minimi tariffari” (cfr. pag. 3), così contravvenendo al principio secondo cui, inassenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in vigore dal 27.4.2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. n. 9815 del 2023); che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle