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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 agosto 2025

Cassazione n. 25343/2026

Testo disponibile della fonte

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a Corte di appello di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M.

Fiore chechiede di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 16/02/2026 la Corte di appello di Firenze haparzialmente riformato la sentenza emessa il 06/08/2025 dal Tribunale di Lucca,assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione ascrittogli al capo 2) - artt. 477 e 482cod. pen.- per non aver commesso il fatto e per l'effetto, rideterminando la penaper il reato di cui al capo 1) di resistenza a pubblico ufficiale.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso deducendodue motivi, di seguito riassunti nei termini funzionali all'esame del ricorso, echiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non èstato commesso dall’imputato ovvero di annullare con rinvio per la determinazionedella pena che escluda la recidiva reiterata.2.1 Inosservanza o erronea applicazione degli artt.110 e 337 cod. pen. edifetto di motivazione nella parte in cui la sentenza ritiene provato il contributoconcorsuale posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nel reato di resistenza a pubblico ufficialecommesso da [OSCURATO:PERSONA] -giudicato separatamente-; sostiene la difesa chenon sia stata correttamente applicata nel caso in esame la giurisprudenza relativaal cosiddetto concorso morale; in particolare la sentenza non spiega in cosasarebbe consistito il contributo causale fornito dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla fuga in autoposta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e quale sia stata la valenza causale rispetto allacondotta tenuta da quest'ultimo limitandosi ad evidenziare come l'imputato,gravato da precedenti penali, a bordo di un'auto segnalata come sospetta, avesselo stesso interesse a dileguarsi del conducente dell'auto, come tra l'altrodimostrato dalla circostanza che, una volta che la vettura ha arrestato la marcia,ha cercato di fuggire.Si attribuisce valenza alla fuga a piedi non confrontandosi con le doglianzedifensive che mettevano in evidenza nell'atto d'appello come la fuga potesseessere una reazione istintiva, dettata dall'avere l'auto condotta dal Colomboprovocato un incidente, e dall'atteggiamento verosimilmente aggressivo tenuto daicarabinieri che hanno effettuato l'inseguimento.2.2 Con secondo motivo si deduce la violazione dell'art .99 cod. pen. e il difettodi motivazione nella parte in cui la sentenza ritiene sussistente la recidiva reiterataa carico dell'imputato, anche se l’istituto della recidiva non trova applicazioneautomatica dall'esistenza di precedenti penali, ma necessita di un accertamentodel collegamento tra il nuovo reato e i precedenti che dimostrino una maggiorecolpevolezza e capacità a delinquere del reo; dire quindi che la commissione diquesto ulteriore illecito penale è espressione di una naturale inclinazione almancato rispetto delle regole, realizza un'espressione tautologica che non cogliel'essenza dell'istituto della recidiva, per l'accertamento della quale è necessarioche il nuovo reato abbia caratteristiche tali da renderlo segnale certo di maggiorepericolosità, da valutare tenendo il conto il grado di offensività e l'occasionalità omeno del nuovo reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento relativamente al primo motivo proposto,dovendosi di conseguenza considerare assorbita la doglianza di cui al secondomotivo.2.

La giurisprudenza più recente, che questo Collegio condivide, ha enucleatoil principio secondo il quale, ‘in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il concorsomorale del passeggero nel delitto commesso dal conducente di un'auto che, persfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, tiene una condotta di guidapericolosa, non può prescindere dall'accertamento, in base a una valutazionecomplessiva dell'intera sequenza fattuale, della commissione, da parte sua, dicondotte idonee ad agevolare o a rafforzare l'altrui proposito criminoso, ovvero adaggravarne gli effetti, non essendo sufficiente la mera assistenza inerte allacondotta illecita del correo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso neldelitto del trasportato a bordo di un'autovettura rubata, che, all'esitodell'inseguimento, abbandonato il mezzo rimasto incidentato, si era dato alla fugaa piedi unitamente al conducente, in difetto della prova che lo stesso avessepartecipato al furto dell'auto) -Sez. 6, n. 530 del 26/11/2025, PG c/ Golubovic,Rv. 289226 – 01-.Il tema posto nell’odierno ricorso concerne la responsabilità, a titolo diconcorso nel reato di resistenza, del passeggero dell'auto, il cui conducente, all'altdella polizia, si era dato a precipitosa fuga mettendo in pericolo la sicurezza deglialtri utenti della strada e degli inseguitori.Sul piano della qualificazione giuridica, la sentenza impugnata si conforma alrisalente orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di resistenza apubblico ufficiale, la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, inmaniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamentecompiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida diun'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si diaalla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga inessere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (fra letante, Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251).La condotta violenta del reato di resistenza è, dunque, integrata per effettodella condotta di guida del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forzedell'ordine, si dia alla fuga, ponendo deliberatamente in pericolo l'incolumitàpersonale degli altri utenti della strada.Nella fattispecie in esame, il contributo causale dell'agente viene ravvisato inpunto di concorso morale e del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.L'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasicomportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcunefasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altruiproposito criminoso.Nondimeno, la possibilità che un soggetto sia chiamato a risponderepenalmente a titolo di responsabilità criminosa, morale o materiale, per un fattocommesso in concorso, anche nel caso di intese istantanee ovvero anche per unasemplice adesione all'opera di un altro soggetto che rimane ignaro, non puòprescindere dall'accertamento dell'esistenza di un contributo, materiale o morale,e della sua valenza causale rispetto al fatto reato.Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributocausale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate edelitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento delproposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione oapprovazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e, tuttavia,ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenzadi una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e diprecisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalitàefficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosiconfondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suomanifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).Deve, pertanto, affermarsi che la mera presenza del passeggero a bordodell'auto, nel contesto spaziale e temporale di una condotta occasionale eimprovvisa tenuta dal conducente dell'auto, non è idonea ad integrare la condottadi concorso nel reato di resistenza ascrivibile al conducente dell'auto che ponedeliberatamente in pericolo l'incolumità personale degli altri utenti della strada,dandosi alla fuga per sfuggire al controllo delle forze dell'ordine.Sul piano dell'accertamento dell'efficacia causale della condotta, in mancanzadella prova del previo accordo, la mera presenza a bordo dell'auto e ilcomportamento meramente passivo del passeggero tenuto durante la condotta diguida non sono idonei ad integrare una intesa improvvisa che rafforza e consolidail proposito criminoso dell'agente rendendo, così, configurabile il concorso dipersone nel reato piuttosto che una mera condotta di connivenza non punibile.3.

In aderenza ai principi esposti, non ravvisandosi contributo concorsualenella condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nel reato di resistenza a pubblico ufficialecommesso da [OSCURATO:PERSONA], né potendosi ricostruire tale concorso sulla solacircostanza dell’essersi il [OSCURATO:PERSONA] dato alla fuga, una volta fermata l’auto, ilricorrente deve essere assolto dal reato ascrittogli per non avere commesso ilfatto; conseguenziale all’assoluzione è il mancato esame della questione posta conil secondo motivo di ricorso in merito alla sussistenza della contestata recidiva.4.

Risultando il [OSCURATO:PERSONA] in stato di misura cautelare degli arresti domiciliari perquesta causa, letti gli artt. 300 e 624 bis cod. proc. pen., deve essere dichiaratala perdita di efficacia della misura.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere commesso il fatto.Letti gli artt. 300 e 624 bis dichiara la perdita di efficacia della misura cautelaredegli arresti domiciliari e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alProcuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc. pen.Così deciso il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M. Fiore chechiede di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 16/02/2026 la Corte di appello di Firenze haparzialmente riformato la sentenza emessa il 06/08/2025 dal Tribunale di Lucca,assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione ascrittogli al capo 2) - artt. 477 e 482cod. pen.- per non aver commesso il fatto e per l'effetto, rideterminando la penaper il reato di cui al capo 1) di resistenza a pubblico ufficiale.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso deducendodue motivi, di seguito riassunti nei termini funzionali all'esame del ricorso, echiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non èstato commesso dall’imputato ovvero di annullare con rinvio per la determinazionedella pena che escluda la recidiva reiterata.2.1 Inosservanza o erronea applicazione degli artt.110 e 337 cod. pen. edifetto di motivazione nella parte in cui la sentenza ritiene provato il contributoconcorsuale posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nel reato di resistenza a pubblico ufficialecommesso da [OSCURATO:PERSONA] -giudicato separatamente-; sostiene la difesa chenon sia stata correttamente applicata nel caso in esame la giurisprudenza relativaal cosiddetto concorso morale; in particolare la sentenza non spiega in cosasarebbe consistito il contributo causale fornito dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla fuga in autoposta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e quale sia stata la valenza causale rispetto allacondotta tenuta da quest'ultimo limitandosi ad evidenziare come l'imputato,gravato da precedenti penali, a bordo di un'auto segnalata come sospetta, avesselo stesso interesse a dileguarsi del conducente dell'auto, come tra l'altrodimostrato dalla circostanza che, una volta che la vettura ha arrestato la marcia,ha cercato di fuggire.Si attribuisce valenza alla fuga a piedi non confrontandosi con le doglianzedifensive che mettevano in evidenza nell'atto d'appello come la fuga potesseessere una reazione istintiva, dettata dall'avere l'auto condotta dal Colomboprovocato un incidente, e dall'atteggiamento verosimilmente aggressivo tenuto daicarabinieri che hanno effettuato l'inseguimento.2.2 Con secondo motivo si deduce la violazione dell'art .99 cod. pen. e il difettodi motivazione nella parte in cui la sentenza ritiene sussistente la recidiva reiterataa carico dell'imputato, anche se l’istituto della recidiva non trova applicazioneautomatica dall'esistenza di precedenti penali, ma necessita di un accertamentodel collegamento tra il nuovo reato e i precedenti che dimostrino una maggiorecolpevolezza e capacità a delinquere del reo; dire quindi che la commissione diquesto ulteriore illecito penale è espressione di una naturale inclinazione almancato rispetto delle regole, realizza un'espressione tautologica che non cogliel'essenza dell'istituto della recidiva, per l'accertamento della quale è necessarioche il nuovo reato abbia caratteristiche tali da renderlo segnale certo di maggiorepericolosità, da valutare tenendo il conto il grado di offensività e l'occasionalità omeno del nuovo reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento relativamente al primo motivo proposto,dovendosi di conseguenza considerare assorbita la doglianza di cui al secondomotivo.2. La giurisprudenza più recente, che questo Collegio condivide, ha enucleatoil principio secondo il quale, ‘in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il concorsomorale del passeggero nel delitto commesso dal conducente di un'auto che, persfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, tiene una condotta di guidapericolosa, non può prescindere dall'accertamento, in base a una valutazionecomplessiva dell'intera sequenza fattuale, della commissione, da parte sua, dicondotte idonee ad agevolare o a rafforzare l'altrui proposito criminoso, ovvero adaggravarne gli effetti, non essendo sufficiente la mera assistenza inerte allacondotta illecita del correo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso neldelitto del trasportato a bordo di un'autovettura rubata, che, all'esitodell'inseguimento, abbandonato il mezzo rimasto incidentato, si era dato alla fugaa piedi unitamente al conducente, in difetto della prova che lo stesso avessepartecipato al furto dell'auto) -Sez. 6, n. 530 del 26/11/2025, PG c/ Golubovic,Rv. 289226 – 01-.Il tema posto nell’odierno ricorso concerne la responsabilità, a titolo diconcorso nel reato di resistenza, del passeggero dell'auto, il cui conducente, all'altdella polizia, si era dato a precipitosa fuga mettendo in pericolo la sicurezza deglialtri utenti della strada e degli inseguitori.Sul piano della qualificazione giuridica, la sentenza impugnata si conforma alrisalente orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di resistenza apubblico ufficiale, la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, inmaniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamentecompiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida diun'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si diaalla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga inessere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (fra letante, Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251).La condotta violenta del reato di resistenza è, dunque, integrata per effettodella condotta di guida del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forzedell'ordine, si dia alla fuga, ponendo deliberatamente in pericolo l'incolumitàpersonale degli altri utenti della strada.Nella fattispecie in esame, il contributo causale dell'agente viene ravvisato inpunto di concorso morale e del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.L'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasicomportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcunefasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altruiproposito criminoso.Nondimeno, la possibilità che un soggetto sia chiamato a risponderepenalmente a titolo di responsabilità criminosa, morale o materiale, per un fattocommesso in concorso, anche nel caso di intese istantanee ovvero anche per unasemplice adesione all'opera di un altro soggetto che rimane ignaro, non puòprescindere dall'accertamento dell'esistenza di un contributo, materiale o morale,e della sua valenza causale rispetto al fatto reato.Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributocausale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate edelitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento delproposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione oapprovazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e, tuttavia,ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenzadi una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e diprecisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalitàefficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosiconfondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suomanifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).Deve, pertanto, affermarsi che la mera presenza del passeggero a bordodell'auto, nel contesto spaziale e temporale di una condotta occasionale eimprovvisa tenuta dal conducente dell'auto, non è idonea ad integrare la condottadi concorso nel reato di resistenza ascrivibile al conducente dell'auto che ponedeliberatamente in pericolo l'incolumità personale degli altri utenti della strada,dandosi alla fuga per sfuggire al controllo delle forze dell'ordine.Sul piano dell'accertamento dell'efficacia causale della condotta, in mancanzadella prova del previo accordo, la mera presenza a bordo dell'auto e ilcomportamento meramente passivo del passeggero tenuto durante la condotta diguida non sono idonei ad integrare una intesa improvvisa che rafforza e consolidail proposito criminoso dell'agente rendendo, così, configurabile il concorso dipersone nel reato piuttosto che una mera condotta di connivenza non punibile.3. In aderenza ai principi esposti, non ravvisandosi contributo concorsualenella condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nel reato di resistenza a pubblico ufficialecommesso da [OSCURATO:PERSONA], né potendosi ricostruire tale concorso sulla solacircostanza dell’essersi il [OSCURATO:PERSONA] dato alla fuga, una volta fermata l’auto, ilricorrente deve essere assolto dal reato ascrittogli per non avere commesso ilfatto; conseguenziale all’assoluzione è il mancato esame della questione posta conil secondo motivo di ricorso in merito alla sussistenza della contestata recidiva.4. Risultando il [OSCURATO:PERSONA] in stato di misura cautelare degli arresti domiciliari perquesta causa, letti gli artt. 300 e 624 bis cod. proc. pen., deve essere dichiaratala perdita di efficacia della misura. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere commesso il fatto.Letti gli artt. 300 e 624 bis dichiara la perdita di efficacia della misura cautelaredegli arresti domiciliari e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alProcuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc. pen.Così deciso il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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