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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:863
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0500_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 dicembre 2021 –

BZ / BCE

(causa T‑500/16) «Funzione pubblica – Personale della BCE – [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale – Danno morale» Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla le decisioni che chiudono un procedimento di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia e un’indagine relativa ad asserite molestie psicologiche – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del ricorrente quanto al danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda (Art. 266 TFUE) (v. punti 49, 50) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BCE del 29 agosto 2011, del 20 dicembre 2011 e del 25 aprile 2012 e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti dalla ricorrente a causa dell’operato della BCE.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) BZ è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0500_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 dicembre 2021 – BZ / BCE (causa T‑500/16) «Funzione pubblica – Personale della BCE – [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale – Danno morale» Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla le decisioni che chiudono un procedimento di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia e un’indagine relativa ad asserite molestie psicologiche – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del ricorrente quanto al danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda (Art. 266 TFUE) (v. punti 49, 50) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BCE del 29 agosto 2011, del 20 dicembre 2011 e del 25 aprile 2012 e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti dalla ricorrente a causa dell’operato della BCE. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) BZ è condannata alle spese.