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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 36359/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado - che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. -, ritenendo il gravame privo della necessaria specificità; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'ordinanza impugnata, sono essi stessi del tutto privi della necessaria specificità perché ripropongono il medesimo ordine di argomenti generici e assertivi contenuti nell'atto di appello, correttamente ritenuto inammissibile dal Giudice del gravame; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato, decorso prima dell'ordinanza di inammissibilità, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti Cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza, di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità (per tutte cfr. Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903 - 01); il che esime dal dilungarsi per osser vare che la prescrizione del reato, commesso il 7 marzo 2014, maturerebbe il 7 settembre 2026 (att. 157 e 161 cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi proft di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 dcl 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in fan ire della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichian ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell,s, Dmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci il 05/06/2024. [OSCURATO:PERSONA]:: ,--.,.re estensore [OSCURATO:PERSONA] ncolin D E POMATA [OSCURATO:PERSONA] 110 T)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado - che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. -, ritenendo il gravame privo della necessaria specificità; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'ordinanza impugnata, sono essi stessi del tutto privi della necessaria specificità perché ripropongono il medesimo ordine di argomenti generici e assertivi contenuti nell'atto di appello, correttamente ritenuto inammissibile dal Giudice del gravame; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato, decorso prima dell'ordinanza di inammissibilità, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti Cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza, di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità (per tutte cfr. Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903 - 01); il che esime dal dilungarsi per osser vare che la prescrizione del reato, commesso il 7 marzo 2014, maturerebbe il 7 settembre 2026 (att. 157 e 161 cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi proft di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 dcl 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in fan ire della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichian ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell,s, Dmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci il 05/06/2024. [OSCURATO:PERSONA]:: ,--.,.re estensore [OSCURATO:PERSONA] ncolin D E POMATA [OSCURATO:PERSONA] 110 T)
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