CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente–contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (04065850721), in persona del legalerappresentante pro tempore,– intimata –avversola sentenza n. 2960/2023 depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia in data 25 ottobre 2023;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9007/2024Numero sezionale 5230/2026Numero di raccolta generale 23187/2026Data pubblicazione 14/07/2026La Corte osserva:1. In data 9 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate notificava allasocietà l’atto di contestazione n. TVFC0402440/2014 per l’infedeledichiarazione di sostituto di imposta e l’omessa effettuazione delleritenute a titolo di imposta per gli anni 2005, 2006 e 2007, irrogandola sanzione amministrativa di € 83.822,70.In data 9 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate notificava poi l’atto diirrogazione n. TVFIR0400017/2015, confermando le sanzioni applicate,così disattendendo le deduzioni difensive della società che avevachiesto l’annullamento dell’atto per decadenza dell’Amministrazione2. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con sentenza n.3742/2016, accoglieva parzialmente il ricorso relativamente agli anni2006 e 2007, rideterminando le sanzioni sulla base di quanto accertatocon la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia del26 giugno 2015, n. 1527/11/20; inoltre, affermava la decadenzadell’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’anno 2005, perchéil termine per notificare l’atto di irrogazione delle sanzioni scadeva il 31dicembre 2014 e l’Amministrazione aveva provveduto soltanto in data9 aprile 2015.3. La Corte di Giustizia Tributaria della Puglia, con sentenza n.2960/2023, rigettava l’appello principale dell’Amministrazione eaccoglieva l’appello incidentale del contribuente.In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodichiarava l’Amministrazione decaduta dal potere sanzionatorio conriferimento all’anno di imposta 2005 e, in accoglimento dell’appelloincidentale del contribuente, riteneva sussistenti i presupposti perapplicare il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del d.lgs.472/1997.Numero registro generale 9007/2024Numero sezionale 5230/2026Numero di raccolta generale 23187/2026Data pubblicazione 14/07/20264. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazionearticolando un unico motivo.5. La società contribuente, nonostante notifica del ricorso via p.e.c.all’avvocato difensore domiciliatario nel precedente grado di merito indata 17/4/2024, non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degliartt. 16 e 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, poichél’[OSCURATO:PERSONA] ha impedito la decadenza dal poteresanzionatorio con la tempestiva notifica dell’atto di contestazione.Nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva dellaricorrente, dovevano considerarsi il raddoppio dei termini per lacontestuale comunicazione della notizia di reato e l’interruzione deltermine, in scadenza al 31 dicembre 2014, con la notifica dell’atto dicontestazione avvenuto il 9 dicembre 2014.2. Il motivo è fondato.2.1. L’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, ratione temporis applicabile,prevede che l'atto di contestazione delle sanzioni ovvero l'atto diirrogazione, debbano essere notificati, a pena di decadenza, neltermine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diversotermine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.L’art. 16, comma 7, del citato d.lgs., ratione temporis applicabile,prevede che in caso di deduzioni del contribuente l'Ufficio, nel terminedi decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso,le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine allededuzioni medesime.2.2. Nel caso in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado, con riferimento ai redditi presuntivamente percepiti nell’anno2005, ha affermato che, anche fermo restando il raddoppio dei termini,Numero registro generale 9007/2024Numero sezionale 5230/2026Numero di raccolta generale 23187/2026Data pubblicazione 14/07/2026è pacifica la decorrenza del dies a quo a partire dal 31/10/2006, datain cui avrebbe dovuto presentarsi il Mod. 770/2006, e che, pertanto, iltermine raddoppiato è scaduto il 31/12/2014, mentre la notifica delprovvedimento irrogativo delle sanzioni è avvenuta soltanto il09/04/2015.2.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha erratoladdove non ha considerato che nel termine indicato del 31/12/2014 e,precisamente il 9/12/2014, l’[OSCURATO:PERSONA], comedocumentato nel presente ricorso, nel quale è stata riportata la relatadi notifica in ossequio al principio di autosufficienza, aveva notificatol’atto di contestazione n. TVFC0402440/2014, relativo al medesimoanno di imposta 2005.La notifica tempestiva dell’atto di contestazione delle sanzioni e lesuccessive controdeduzioni della parte in data 5 febbraio 2015, allegateal presente ricorso sub 3, consentono di ritenere tempestiva la notificadell’atto di irrogazione delle sanzioni in data 9 aprile 2015, a mentedegli artt. 16 e 20 del d.lgs. 472/1997 innanzi riportati, e cioè entro unanno dalle controdeduzioni difensive.3. Il ricorso, pertanto, va accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio al giudice del merito per nuovo esame.Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:«In ipotesi di notifica tempestiva dell’atto di contestazione dellesanzioni, la presentazione di successive controdeduzioni da parte delcontribuente proroga, ai sensi degli artt.16 e 20 del d.lgs. 472/1997ratione temporis applicabili, di un anno dalla loro presentazione iltermine di decadenza dell’[OSCURATO:PERSONA] per lanotificazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni». P.Q.MNumero registro generale 9007/2024Numero sezionale 5230/2026Numero di raccolta generale 23187/2026Data pubblicazione 14/07/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del primo luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti