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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 04367/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11316/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 6909/2022depositata il 02/03/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 6909/2022 del 2.3.2022, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte (depositando anche la memoria ex art. 380 bis c.p.c.); - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore; -che tale istanza è infondata ; - che se è pur vero che questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 16037/2010; conf.

Cass. n. 12962/2012) consente di instaurare il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. per ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore, tuttavia, presupposto di tale distrazione, a norma dell’art. 93 comma 1° cod. proc,.

Civ.è che lo stesso difensore abbia proposto la relativa istanza - che può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. (vedi Cass. n. 12111/2014) - nella quale deve avere dichiarato di essere antistatatario, ovvero di aver provveduto ad assistere il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio; - che non risulta nè che un’istanza di distrazione sia stata formulata, nè che una dichiarazione di tale tenore sia stata fatta dal difensore nei propri atti difensivi depositati nei diversi gradi del giudizio (con l’ordinanza n. 6909/2022 sono state liquidate le spese processuali di tre gradi del giudizio); - che, infatti, il difensore non non ne fa alcun cenn o neppure nell’odierna istanza di correzione di errore materiale, nella quale si è limitato a richiedere di aggiungere al dispositivo dell’ordinanza n. 6909/2022 la frase “distratte a favore del difensore”, indicando genericamente tra i documenti allegati un ricorso avanti il tribunale di Padova; P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11316/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 6909/2022depositata il 02/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 6909/2022 del 2.3.2022, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte (depositando anche la memoria ex art. 380 bis c.p.c.); - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore; -che tale istanza è infondata ; - che se è pur vero che questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) consente di instaurare il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. per ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore, tuttavia, presupposto di tale distrazione, a norma dell’art. 93 comma 1° cod. proc,. Civ.è che lo stesso difensore abbia proposto la relativa istanza - che può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. (vedi Cass. n. 12111/2014) - nella quale deve avere dichiarato di essere antistatatario, ovvero di aver provveduto ad assistere il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio; - che non risulta nè che un’istanza di distrazione sia stata formulata, nè che una dichiarazione di tale tenore sia stata fatta dal difensore nei propri atti difensivi depositati nei diversi gradi del giudizio (con l’ordinanza n. 6909/2022 sono state liquidate le spese processuali di tre gradi del giudizio); - che, infatti, il difensore non non ne fa alcun cenn o neppure nell’odierna istanza di correzione di errore materiale, nella quale si è limitato a richiedere di aggiungere al dispositivo dell’ordinanza n. 6909/2022 la frase “distratte a favore del difensore”, indicando genericamente tra i documenti allegati un ricorso avanti il tribunale di Padova; P.Q
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