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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 31712/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 37544/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso d a gli avv.ti ANDREA GEMMAe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti EMANUELA ROMANELLIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3379/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 21/05/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 21/05/2019, la Corte d’appello di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da FernandoPatrizi in conseguenza della violazione, da parte del Giudice, dei propri obblighi di diligenza professionale connessi all’attività di promotore finanziario, avendo il Patrizi affidato al Giudice somme di denaro al fine di investirle in titoli obbligazionari di una società successivamente fallita, con conseguente perdita delle somme investite; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva rilevato i diversi profili di inadempimento riconoscibili nella condotta professionale del Giudice, non avendo quest’ultimo provvedutoadeguatamente al rispetto dei doveri informativi previsti a beneficio dell’investitore, né avendo lo stesso promotore adeguatamente osservato gli obblighi connessi all’avvertimento del Patrizicirca i conflitti di interesse legati al relativo investimento dedotto ingiudizio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; FernandoPatrizi resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria al fine di resistere al ricorsoincidentale; ilProcuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando l’accoglimento, per quanto di ragione, del primo edel terzo motivo del ricorso principale, l’assorbimento o il rigetto del secondoe il rigetto della ricorso incidentale; entrambele parti hanno depositato memoria;Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, con il primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione della prima direttiva Mifid (recepita in Italia conil d.lgs. n. 164/2007), nonché dell’art. 43 del regolamento Consob n.16192/2007, nonché per falsa applicazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. n.58/98 e degli artt. 28, 29 e 30 del regolamento Consob n. 11522/98 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteapplicato al caso di specie una disciplina legislativa non piùin vigore al momento della sottoscrizione (nel dicembre del 2009) delservizio di investimento dedotto in giudizio dal Patrizi, essendosi la corted’appello sottratta all’applicazione della disciplina vigente ratione temporisconcretamente riferibile alla specifica natura del rapporto in esame (il d.lgs. n. 164/2007, nonché il regolamento Consob n. 16192/2007): rapporto nella specie riconducibile al tipo della mera esecuzionedegli ordini (c.d. execution only ) in relazione al quale risulta espressamente escluso alcun obbligo dell’intermediario finanziario di adempiere al complesso dei doveri di protezione dell’investitore viceversaprevisto in relazione alle forme di investimento caratterizzate dadiversa natura (nel quadro, ad es., del c.d.

“risparmio gestito” o del “risparmioamministrato”); con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 21, co. 1 - bis, del TUF (versione Mifid),nonché per falsa applicazione dell’art. 21, co. 1, lett. c), del TUF previgente (in relazione all’art. 360 n 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la violazione degli obblighi del promotorefinanziario in relazione all’informativa dell’investitore circa i potenzialiconflitti di interesse connessi all’investimento in esame, non avvedendosi delle specifiche novità introdotte dalla direttiva Mifid (tradotta nella nuova formulazione dell’art. 21, co. 1 - bis, del TUF) Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inclinea limitare gli obblighi informativi incombenti sul promotore alla sola operazione in conflitto (e non già mediante un’indicazione preventiva e generale degli eventuali conflitti); informazioni nella speciepuntualmente rese in favore del Patrizi; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati ; osservail Collegio come l e censur e illustrat e dall’odierno ricorrente , nellamisura in cui invoca no l’applicabilità al caso in esame , tra le altre, della normativa di cui all’art. 43 del R egolamento Consob n. 16192/2007, muov a no da lla (necessaria) premessa costituita dalla comprovata sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina prevista dalla normativa del 2007 in materia di contratti di meraesecuzione ( execution only ): presupposti idonei, ove sussistenti, a sollevare il promotore dall’adempimento dei doveri di protezione dell’investitoreprevisti dalla disciplina generale di sistema ; in particolare, ai sensi dell’art. 43 del R egolamento Consob n. 16192/2007: “1.Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini perconto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessarioottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui alCapo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debitoche incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altristrumenti finanziari non complessi; b)il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c)il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.

L’avvertenza può essere fornitautilizzando un formato standardizzato; d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse”; inforza di tali norme, al fine di sollevare l’intermediario finanziario dall’adempimento dei doveri generali di protezione degli investitori previstidal sistema in esame (e, in primo luogo, dalle forme di tutela disciplinate dal d.lgs. n. 58/98, nella formulazione ratione temporis applicabileal caso di specie), spetta all ’ intermediario finanziario fornire laprova, concreta e specifica: 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico ) ordinedi investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assuntosu iniziativa di quest’ultimo; 2) che il (potenziale) cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l’intermediario stesso non è tenuto a valutare l’appropriatezzadell’investimento, con la conseguenza che l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano ( informazione che , pur quando comunica ta in ‘forme standardizzate’,non può ogni caso prescindere dalla specificità e dalla chiarezzadei contenuti indicati ) ; 3) che l’intermediario abbia agito ne l rispetto de gli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse; nel caso di specie, al fine di attestare l’effettivo ricorso dei presupposti di fatto invocati ai fini dell’applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione ( excution only) (e, dunque, al fine di sottrarsi all’adempimento dei doveri di Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri protezionedell’investitore previsti dalla disciplina generale di sistema), l’odiernoricorrente si è limitato produrre la documentazione relativa a : 1) la sottoscrizione, da parte del cliente, del contratto contenente la meraindicazione che “ il servizio è prestato su iniziativa del Cliente ” e che “ l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitto di interesse” ( contratto prodotto in atti) ; 2) l’atto di ‘ autorizz azione’, trasmesso dal cliente all’intermediario, per la ri cez io ne dei titoli [OSCURATO:PERSONA] S A, con la successiva affermazione che “ essendo i titoliDHARMA HO L [OSCURATO:PERSONA] emessi da una società del gruppo a cui appartienela Européenne de [OSCURATO:PERSONA] (EGP), vi comunico di essere stato adeguatamente informato della policy sul conflitto di interessi adottata dalla EGP e di essere consapevole che tale mia decisione in oggetto potrebbe generare un potenziale conflitto di interessi”(cfr. l’atto in data 23/12/09 prodotto agli atti del giudizio) ; osserva sul punto il Collegio come l’odierno ricorrente abbia del tutto trascurato di allegare all’odierno ricorso la documentazione indispensabile al fine di attestare l’effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell’iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio (ossia all’ordine di acquisizione dei titoli D h arma Holdings S A) , rivelandosi del tutto in sufficiente il solo riferimento alla provenienza dell’ordine dalla persona del cliente , apparendodi intuitiva evidenza la circostanza per cui sono propri o le ‘premesse’ dell’ordine di esecuzione a qualific are l e ragion i della sospensionedegli obblighi informativi del promotore, e che sia dunque propriol’investitore (in ragione delle proprie particolari conoscenze - in ipotesi, eventualmente superiori o diverse rispetto a quelle dell’intermediario- o di proprie particolari esigenze) il soggetto al quale occorreche sia concretamente ricondotta l’idea dell’investimento (ossia Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chelo abbia concretamente concepito) in relazione a quella particolare offertafinanziaria accettata o consentita; in breve, nel caso di specie, al fine di sottrarsi agli obblighi individuati dal giudice d’appello a fondamento della ritenuta responsabilità dell’odierno ricorrente (e dunque al fine di attestare l’effettivo ricorso del vizio di violazione o falsa applicazione di legge imputato al giudice a quo ), il Giudice (inteso come la parte odierna ricorrente) avrebbe dovuto specificamente individuare gli elementi di fatto attestanti l’incontroversa riconducibilità all a (sola) iniziativa del Patrizidi quello specifico ordine di esecuzione dedotto in giudizio (senza limitarsi all’allegazione dell’inconducente sottoscrizione, da parte del Patrizi,di un contratto nel quale compare la generica e indifferenziata affermazione secondo cui “ il servizio è prestato su iniziativa del Cliente”), e, di seguito, evidenziarne l’erronea mancata sussunzione nel quadro della fattispecie astratta prevista dalla norma dell’art. 43 delRegolamento Consob n. 16192/2007 ; nella specie, detta comprovata individuazione della provenienza dalla(sola) iniziativa del Patrizi dell’ordine di esecuzione concernente l’acquisizionedei titoli [OSCURATO:PERSONA] SA risulta del tutto mancante, attesa l’insufficienza, da un lato, della generica e indifferenziata affermazione, contenuta nel contratto, secondo cui il servizio “ è prestatosu iniziativa del C liente ” (senza alcun riferimento al contenuto di specifici ordini o di specifiche offerte finanziarie individualmente caratterizzate)e, dall’altro, della sola ( ‘ nuda ’ ) provenienza dell’ordine diacquisizione dei titoli Dharma H olding SA dal cliente, attesa l’assenza di alcuna informazione probatorie circa l’effettivo concepimento dell’iniziativadi tale acquisto da parte del solo Patrizi; varrà peraltro evidenziare – sotto il diverso profilo dell’ effettivo rispetto, da parte dell’intermediario finanziario, della disciplina sul Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conflitto di interess i – come il mero riconoscimento, da parte del cliente,di essere stato informato circa la policy sul conflitto di interessi adottata dall’intermediario finanziario , con la conseguente consapevolezzache la decisione di investimento potrebbe generare un potenzialeconflitto di interessi (così come dichiarato dal Patrizi nell’atto di ‘ autorizz azione’ alla ricezione dei titoli D h arma Holdings S A , trasmessoall’intermediario i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) , non possa valere in alcunmodo a soddisfare la condizione imposta del richiamato art. 43 del [OSCURATO:PERSONA] , ai fini della applicazione della disciplina destinataalle mere ‘esecuzioni di ordini’ , secondo cui “ l’intermediario rispettagli obblighi in materia di conflitti di interesse ”; alriguardo, secondo l’art. 21, comma co. 1 - bis, del TUF ( richiamato dallostesso ricorrente ) “ Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimentoe dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testounico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie: a)adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono,anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitareche incidano negativamente sugli interessi dei clienti; b)informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, dellanatura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessidei clienti sia evitato; c)svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misureidonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati ”;Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inbreve, lungi dal limitarsi a fornire la dimostrazione dell’avvenuta informazione del Patrizi , circa la policy seguita dall’intermediario in relazione alle situazioni di conflitto di interessi, spettava a l Giudice (sempre al fine di sottrarsi all’adempimento dei doveri di protezione nei confronti dell’investitore , attraverso l’applicazione della più ‘liberale’,o meno rigorosa, disciplina dei rapporti di ‘mera esecuzione di ordini’) attesta re l’inequivoco avvenuto rispetto in concreto degli obblighiin materia di conflitti di interesse , ossia del modo concreto in cui il conflitto di interessi generato dall’investimento specificamente dedotto in giudizio (ossia dall’acquisizione dei titoli D h arma Holdings SAda parte dei Patrizi ) fosse stato reso del tutto ininfluente in relazione allaspecifica operazione finanziaria realizzata per conto del cliente ; in conclusione, non avendo il ricorrente provveduto a d alcuna inequivoca documentazione dell’effettivo ricorso dei presupposti di fatto indispensabili ai fini dell’applicazione della disciplina normativa invocata in questa sede, l e censur e in esame dev ono ritenersi integralmentedestituite di fondamento; conil secondo motivo, il ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione perplessa e incomprensibile in relazione alle circostanze indicate a fondamento dell’affermata responsabilità del Giudice,utilizzando elementi di fatto resi noti solo in epoca posteriore alla conclusione della relazione contrattuale dedotta in giudizio, o a elementi di conoscenza oggettivamente non conoscibili dall’odierno ricorrenteprincipale; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; con il primo motivo di ricorso incidentale, il Patrizi censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 190,342 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appelloproposto dal Giudice, avendo quest’ultimo dedotto in sede di gravame circostanze di fatto totalmente nuove (con particolare riferimentoalla natura di mera esecuzione di ordini dell’operazione di investimentodenunciata in questa sede); nova di per sé non consentite in sede di appello, in ragione dell’indebita, illegittima e radicale modificazionedell’originaria impostazione difensiva tenuta; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come la circostanza consistita nell’invocazione, da parte dell’appellante in sede di gravame, del l’applicazione di una normativadiversa da quella applicata dal giudice di primo grado (avuto riguardo ai termini del rapporto dedotto in giudizio e al contratto tempestivamente allegato, anche documentalmente, nel corso del giudiziodi primo grado) , non sia valsa a rappresenta re alc un novum inammissibile, bensì unicamente una questione posta in iure non soggettaa preclusioni , non potendo ritenersi determinato, nel caso di specie,attraverso l’invocazione , da parte dell’appellante, dell e divers e normeritenute applicabil i , alcun condiziona mento n el l'impostazione e Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelladefinizione dell'indagine di merito (cfr ., al r i guardo, Cass., S ez. 6 -3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018 , Rv. 649336 - 01) ; conil secondo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 52/98, dell’art. 1218 c.c., e degli artt. 132 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale ridotto l’entità della condanna posta dal primo giudice a carico della controparte, detraendo, dall’importo totale del capitale investito dal Patrizi, le somme non immediatamente investite, ma lasciate in deposito di liquidità, senza tuttavia giustificare l’esclusione della responsabilità del Giudice anche per la successiva sottrazione di tale liquiditàdal conto riferibile al Patrizi; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come il ricorrente incidentale abbia dedotto la censura in esame senza provvedere ad alcuna specificazione o identificazione di circostanze di fatto potenzialmente idone e a giustificareil riconoscimento di una qualche responsabilità del G iudice perla sparizione di somme di denaro dal conto corrente del Patrizi ; varrà al riguardo richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzionigenerali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabilidal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenutinella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio acritica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosidel tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 - 01); da tali premesse deriva l’inevitabile conseguenza dell’inammissibilitàdella doglianza; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate , rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciatoil rigetto di entrambi i ricorsi; la reciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; dev’esseredato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 37544/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso d a gli avv.ti ANDREA GEMMAe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti EMANUELA ROMANELLIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3379/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 21/05/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 21/05/2019, la Corte d’appello di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da FernandoPatrizi in conseguenza della violazione, da parte del Giudice, dei propri obblighi di diligenza professionale connessi all’attività di promotore finanziario, avendo il Patrizi affidato al Giudice somme di denaro al fine di investirle in titoli obbligazionari di una società successivamente fallita, con conseguente perdita delle somme investite; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva rilevato i diversi profili di inadempimento riconoscibili nella condotta professionale del Giudice, non avendo quest’ultimo provvedutoadeguatamente al rispetto dei doveri informativi previsti a beneficio dell’investitore, né avendo lo stesso promotore adeguatamente osservato gli obblighi connessi all’avvertimento del Patrizicirca i conflitti di interesse legati al relativo investimento dedotto ingiudizio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; FernandoPatrizi resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria al fine di resistere al ricorsoincidentale; ilProcuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando l’accoglimento, per quanto di ragione, del primo edel terzo motivo del ricorso principale, l’assorbimento o il rigetto del secondoe il rigetto della ricorso incidentale; entrambele parti hanno depositato memoria;Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, con il primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione della prima direttiva Mifid (recepita in Italia conil d.lgs. n. 164/2007), nonché dell’art. 43 del regolamento Consob n.16192/2007, nonché per falsa applicazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. n.58/98 e degli artt. 28, 29 e 30 del regolamento Consob n. 11522/98 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteapplicato al caso di specie una disciplina legislativa non piùin vigore al momento della sottoscrizione (nel dicembre del 2009) delservizio di investimento dedotto in giudizio dal Patrizi, essendosi la corted’appello sottratta all’applicazione della disciplina vigente ratione temporisconcretamente riferibile alla specifica natura del rapporto in esame (il d.lgs. n. 164/2007, nonché il regolamento Consob n. 16192/2007): rapporto nella specie riconducibile al tipo della mera esecuzionedegli ordini (c.d. execution only ) in relazione al quale risulta espressamente escluso alcun obbligo dell’intermediario finanziario di adempiere al complesso dei doveri di protezione dell’investitore viceversaprevisto in relazione alle forme di investimento caratterizzate dadiversa natura (nel quadro, ad es., del c.d. “risparmio gestito” o del “risparmioamministrato”); con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 21, co. 1 - bis, del TUF (versione Mifid),nonché per falsa applicazione dell’art. 21, co. 1, lett. c), del TUF previgente (in relazione all’art. 360 n 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la violazione degli obblighi del promotorefinanziario in relazione all’informativa dell’investitore circa i potenzialiconflitti di interesse connessi all’investimento in esame, non avvedendosi delle specifiche novità introdotte dalla direttiva Mifid (tradotta nella nuova formulazione dell’art. 21, co. 1 - bis, del TUF) Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inclinea limitare gli obblighi informativi incombenti sul promotore alla sola operazione in conflitto (e non già mediante un’indicazione preventiva e generale degli eventuali conflitti); informazioni nella speciepuntualmente rese in favore del Patrizi; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati ; osservail Collegio come l e censur e illustrat e dall’odierno ricorrente , nellamisura in cui invoca no l’applicabilità al caso in esame , tra le altre, della normativa di cui all’art. 43 del R egolamento Consob n. 16192/2007, muov a no da lla (necessaria) premessa costituita dalla comprovata sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina prevista dalla normativa del 2007 in materia di contratti di meraesecuzione ( execution only ): presupposti idonei, ove sussistenti, a sollevare il promotore dall’adempimento dei doveri di protezione dell’investitoreprevisti dalla disciplina generale di sistema ; in particolare, ai sensi dell’art. 43 del R egolamento Consob n. 16192/2007: “1.Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini perconto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessarioottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui alCapo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debitoche incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altristrumenti finanziari non complessi; b)il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c)il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L’avvertenza può essere fornitautilizzando un formato standardizzato; d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse”; inforza di tali norme, al fine di sollevare l’intermediario finanziario dall’adempimento dei doveri generali di protezione degli investitori previstidal sistema in esame (e, in primo luogo, dalle forme di tutela disciplinate dal d.lgs. n. 58/98, nella formulazione ratione temporis applicabileal caso di specie), spetta all ’ intermediario finanziario fornire laprova, concreta e specifica: 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico ) ordinedi investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assuntosu iniziativa di quest’ultimo; 2) che il (potenziale) cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l’intermediario stesso non è tenuto a valutare l’appropriatezzadell’investimento, con la conseguenza che l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano ( informazione che , pur quando comunica ta in ‘forme standardizzate’,non può ogni caso prescindere dalla specificità e dalla chiarezzadei contenuti indicati ) ; 3) che l’intermediario abbia agito ne l rispetto de gli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse; nel caso di specie, al fine di attestare l’effettivo ricorso dei presupposti di fatto invocati ai fini dell’applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione ( excution only) (e, dunque, al fine di sottrarsi all’adempimento dei doveri di Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri protezionedell’investitore previsti dalla disciplina generale di sistema), l’odiernoricorrente si è limitato produrre la documentazione relativa a : 1) la sottoscrizione, da parte del cliente, del contratto contenente la meraindicazione che “ il servizio è prestato su iniziativa del Cliente ” e che “ l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitto di interesse” ( contratto prodotto in atti) ; 2) l’atto di ‘ autorizz azione’, trasmesso dal cliente all’intermediario, per la ri cez io ne dei titoli [OSCURATO:PERSONA] S A, con la successiva affermazione che “ essendo i titoliDHARMA HO L [OSCURATO:PERSONA] emessi da una società del gruppo a cui appartienela Européenne de [OSCURATO:PERSONA] (EGP), vi comunico di essere stato adeguatamente informato della policy sul conflitto di interessi adottata dalla EGP e di essere consapevole che tale mia decisione in oggetto potrebbe generare un potenziale conflitto di interessi”(cfr. l’atto in data 23/12/09 prodotto agli atti del giudizio) ; osserva sul punto il Collegio come l’odierno ricorrente abbia del tutto trascurato di allegare all’odierno ricorso la documentazione indispensabile al fine di attestare l’effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell’iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio (ossia all’ordine di acquisizione dei titoli D h arma Holdings S A) , rivelandosi del tutto in sufficiente il solo riferimento alla provenienza dell’ordine dalla persona del cliente , apparendodi intuitiva evidenza la circostanza per cui sono propri o le ‘premesse’ dell’ordine di esecuzione a qualific are l e ragion i della sospensionedegli obblighi informativi del promotore, e che sia dunque propriol’investitore (in ragione delle proprie particolari conoscenze - in ipotesi, eventualmente superiori o diverse rispetto a quelle dell’intermediario- o di proprie particolari esigenze) il soggetto al quale occorreche sia concretamente ricondotta l’idea dell’investimento (ossia Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chelo abbia concretamente concepito) in relazione a quella particolare offertafinanziaria accettata o consentita; in breve, nel caso di specie, al fine di sottrarsi agli obblighi individuati dal giudice d’appello a fondamento della ritenuta responsabilità dell’odierno ricorrente (e dunque al fine di attestare l’effettivo ricorso del vizio di violazione o falsa applicazione di legge imputato al giudice a quo ), il Giudice (inteso come la parte odierna ricorrente) avrebbe dovuto specificamente individuare gli elementi di fatto attestanti l’incontroversa riconducibilità all a (sola) iniziativa del Patrizidi quello specifico ordine di esecuzione dedotto in giudizio (senza limitarsi all’allegazione dell’inconducente sottoscrizione, da parte del Patrizi,di un contratto nel quale compare la generica e indifferenziata affermazione secondo cui “ il servizio è prestato su iniziativa del Cliente”), e, di seguito, evidenziarne l’erronea mancata sussunzione nel quadro della fattispecie astratta prevista dalla norma dell’art. 43 delRegolamento Consob n. 16192/2007 ; nella specie, detta comprovata individuazione della provenienza dalla(sola) iniziativa del Patrizi dell’ordine di esecuzione concernente l’acquisizionedei titoli [OSCURATO:PERSONA] SA risulta del tutto mancante, attesa l’insufficienza, da un lato, della generica e indifferenziata affermazione, contenuta nel contratto, secondo cui il servizio “ è prestatosu iniziativa del C liente ” (senza alcun riferimento al contenuto di specifici ordini o di specifiche offerte finanziarie individualmente caratterizzate)e, dall’altro, della sola ( ‘ nuda ’ ) provenienza dell’ordine diacquisizione dei titoli Dharma H olding SA dal cliente, attesa l’assenza di alcuna informazione probatorie circa l’effettivo concepimento dell’iniziativadi tale acquisto da parte del solo Patrizi; varrà peraltro evidenziare – sotto il diverso profilo dell’ effettivo rispetto, da parte dell’intermediario finanziario, della disciplina sul Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conflitto di interess i – come il mero riconoscimento, da parte del cliente,di essere stato informato circa la policy sul conflitto di interessi adottata dall’intermediario finanziario , con la conseguente consapevolezzache la decisione di investimento potrebbe generare un potenzialeconflitto di interessi (così come dichiarato dal Patrizi nell’atto di ‘ autorizz azione’ alla ricezione dei titoli D h arma Holdings S A , trasmessoall’intermediario i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) , non possa valere in alcunmodo a soddisfare la condizione imposta del richiamato art. 43 del [OSCURATO:PERSONA] , ai fini della applicazione della disciplina destinataalle mere ‘esecuzioni di ordini’ , secondo cui “ l’intermediario rispettagli obblighi in materia di conflitti di interesse ”; alriguardo, secondo l’art. 21, comma co. 1 - bis, del TUF ( richiamato dallostesso ricorrente ) “ Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimentoe dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testounico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie: a)adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono,anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitareche incidano negativamente sugli interessi dei clienti; b)informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, dellanatura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessidei clienti sia evitato; c)svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misureidonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati ”;Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inbreve, lungi dal limitarsi a fornire la dimostrazione dell’avvenuta informazione del Patrizi , circa la policy seguita dall’intermediario in relazione alle situazioni di conflitto di interessi, spettava a l Giudice (sempre al fine di sottrarsi all’adempimento dei doveri di protezione nei confronti dell’investitore , attraverso l’applicazione della più ‘liberale’,o meno rigorosa, disciplina dei rapporti di ‘mera esecuzione di ordini’) attesta re l’inequivoco avvenuto rispetto in concreto degli obblighiin materia di conflitti di interesse , ossia del modo concreto in cui il conflitto di interessi generato dall’investimento specificamente dedotto in giudizio (ossia dall’acquisizione dei titoli D h arma Holdings SAda parte dei Patrizi ) fosse stato reso del tutto ininfluente in relazione allaspecifica operazione finanziaria realizzata per conto del cliente ; in conclusione, non avendo il ricorrente provveduto a d alcuna inequivoca documentazione dell’effettivo ricorso dei presupposti di fatto indispensabili ai fini dell’applicazione della disciplina normativa invocata in questa sede, l e censur e in esame dev ono ritenersi integralmentedestituite di fondamento; conil secondo motivo, il ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione perplessa e incomprensibile in relazione alle circostanze indicate a fondamento dell’affermata responsabilità del Giudice,utilizzando elementi di fatto resi noti solo in epoca posteriore alla conclusione della relazione contrattuale dedotta in giudizio, o a elementi di conoscenza oggettivamente non conoscibili dall’odierno ricorrenteprincipale; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; con il primo motivo di ricorso incidentale, il Patrizi censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 190,342 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appelloproposto dal Giudice, avendo quest’ultimo dedotto in sede di gravame circostanze di fatto totalmente nuove (con particolare riferimentoalla natura di mera esecuzione di ordini dell’operazione di investimentodenunciata in questa sede); nova di per sé non consentite in sede di appello, in ragione dell’indebita, illegittima e radicale modificazionedell’originaria impostazione difensiva tenuta; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come la circostanza consistita nell’invocazione, da parte dell’appellante in sede di gravame, del l’applicazione di una normativadiversa da quella applicata dal giudice di primo grado (avuto riguardo ai termini del rapporto dedotto in giudizio e al contratto tempestivamente allegato, anche documentalmente, nel corso del giudiziodi primo grado) , non sia valsa a rappresenta re alc un novum inammissibile, bensì unicamente una questione posta in iure non soggettaa preclusioni , non potendo ritenersi determinato, nel caso di specie,attraverso l’invocazione , da parte dell’appellante, dell e divers e normeritenute applicabil i , alcun condiziona mento n el l'impostazione e Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelladefinizione dell'indagine di merito (cfr ., al r i guardo, Cass., S ez. 6 -3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018 , Rv. 649336 - 01) ; conil secondo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 52/98, dell’art. 1218 c.c., e degli artt. 132 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale ridotto l’entità della condanna posta dal primo giudice a carico della controparte, detraendo, dall’importo totale del capitale investito dal Patrizi, le somme non immediatamente investite, ma lasciate in deposito di liquidità, senza tuttavia giustificare l’esclusione della responsabilità del Giudice anche per la successiva sottrazione di tale liquiditàdal conto riferibile al Patrizi; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come il ricorrente incidentale abbia dedotto la censura in esame senza provvedere ad alcuna specificazione o identificazione di circostanze di fatto potenzialmente idone e a giustificareil riconoscimento di una qualche responsabilità del G iudice perla sparizione di somme di denaro dal conto corrente del Patrizi ; varrà al riguardo richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzionigenerali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabilidal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenutinella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio acritica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 37544/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosidel tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 - 01); da tali premesse deriva l’inevitabile conseguenza dell’inammissibilitàdella doglianza; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate , rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciatoil rigetto di entrambi i ricorsi; la reciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; dev’esseredato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale, a norma de
Sentenza Cassazione n. 31712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris