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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38773/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza cR-eTrilidice per l'udienza- del Tribunale di Lodi del 25 marzo 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 II difensore lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto il giudice aveva ritenuto sussistente il reato di tentata rapina di cui all'art. 628 cod.pen. non considerando l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto: infatti, il reato di cui all'art. 628 cod.pen. richiede che l'agente usi violenza o minaccia al fine di impossessarsi di un bene o per garantirsi tale possesso, mentre nel caso di specie non vi era prova che il ricorrente avesse posto in essere le condotte addebitate consapevolmente e con lo scopo preciso di acquisire o garantirsi il possesso del bene; stante l'assenza dell'elemento soggettivo, più corretta sarebbe stata la qualificazione del capo di imputazione nel reato di tentato furto, non essendovi prova della violenza utilizzata dal prevenuto per assicurarsi il possesso del bene. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.

"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Non si può infatti ritenere che la questione della mancanza di violenza nella condotta del ricorrente attenga alla qualificazione giuridica del fatto, posto che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, e tale non è il caso in esame, nel quale si chiede a questa Corte un accertamento di fatto.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza cR-eTrilidice per l'udienza- del Tribunale di Lodi del 25 marzo 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 II difensore lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto il giudice aveva ritenuto sussistente il reato di tentata rapina di cui all'art. 628 cod.pen. non considerando l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto: infatti, il reato di cui all'art. 628 cod.pen. richiede che l'agente usi violenza o minaccia al fine di impossessarsi di un bene o per garantirsi tale possesso, mentre nel caso di specie non vi era prova che il ricorrente avesse posto in essere le condotte addebitate consapevolmente e con lo scopo preciso di acquisire o garantirsi il possesso del bene; stante l'assenza dell'elemento soggettivo, più corretta sarebbe stata la qualificazione del capo di imputazione nel reato di tentato furto, non essendovi prova della violenza utilizzata dal prevenuto per assicurarsi il possesso del bene. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Non si può infatti ritenere che la questione della mancanza di violenza nella condotta del ricorrente attenga alla qualificazione giuridica del fatto, posto che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, e tale non è il caso in esame, nel quale si chiede a questa Corte un accertamento di fatto. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38773/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris